Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti dei territori si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla presente legge, nonche' per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non e' limitato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate soltanto alle persone od autorita', ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone ovvero le autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro territorio; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformita' al presente articolo, l'altro territorio utilizzera' i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma e' soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.