Art. 26 
 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1.  Le  autorita'  competenti  dei  territori   si   scambiano   le
informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le  disposizioni
della presente legge o per l'amministrazione o  l'applicazione  delle
leggi  interne  relative  alle  imposte   di   qualsiasi   genere   e
denominazione  prelevate  per  conto  dei   territori,   delle   loro
suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella  misura  in
cui la tassazione che tali leggi  prevedono  non  e'  contraria  alla
presente  legge,  nonche'  per  prevenire  l'elusione  e   l'evasione
fiscale.  Lo  scambio  di  informazioni   non   e'   limitato   dalle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. 
  2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da  un  territorio
sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in  base
alla legislazione interna di  detto  territorio,  e  sono  comunicate
soltanto  alle  persone  od  autorita',   ivi   inclusi   l'autorita'
giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle  procedure
o dei procedimenti  concernenti  tali  imposte,  delle  decisioni  di
ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle  attivita'
precedenti. Le persone ovvero le autorita' sopra citate utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di
queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  non  possono  in  nessun  caso
essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo: 
    a)  di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a  quelle
dell'altro territorio; 
    b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute  in
base alla propria legislazione o nel  quadro  della  propria  normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio; 
    c) di fornire informazioni che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale o  un  processo  commerciale,
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico. 
  4.  Se  le  informazioni  sono  richieste  da  un   territorio   in
conformita' al presente articolo, l'altro  territorio  utilizzera'  i
poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste,
anche qualora le stesse  non  siano  rilevanti  per  i  fini  fiscali
interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma
e'  soggetto  alle  limitazioni  previste  dal  comma  3,   ma   tali
limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel  senso
di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire  informazioni
solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 
  5. Le disposizioni del comma 3 non possono in  nessun  caso  essere
interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare  di  fornire
le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una  banca,
da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o  una  persona
che opera  in  qualita'  di  agente  o  fiduciario  o  perche'  dette
informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.