Art. 27 Rimborsi 1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge. 3. Le autorita' competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalita' di applicazione del presente articolo.