Art. 27 
 
 
                              Rimborsi 
 
  1. Le imposte riscosse in  un  territorio  mediante  ritenuta  alla
fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto
alla percezione di dette  imposte  sia  limitato  dalle  disposizioni
contenute nella presente legge. 
  2. Le istanze di rimborso, da prodursi in  osservanza  dei  termini
stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad  effettuare  il
rimborso stesso, devono essere corredate da  un  attestato  ufficiale
del territorio di cui il contribuente e' residente  certificante  che
sussistono le condizioni richieste per aver diritto  all'applicazione
dei benefici previsti dalla presente legge. 
  3. Le autorita' competenti dei  territori  stabiliranno  di  comune
accordo,  conformemente  alle  disposizioni  dell'articolo   25,   le
modalita' di applicazione del presente articolo.