Art. 28 Limitazione dei benefici 1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potra' beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente e' stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto. 2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse e' stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbero goduto. 3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtu' delle disposizioni interne, non e' assoggettato ad imposta o e' assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui capital gain non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente e' stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.