Art. 28 
 
 
                      Limitazione dei benefici 
 
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  della  presente  legge,   un
residente  di  un  territorio  non  potra'   beneficiare   dall'altro
territorio di riduzioni o  esenzioni  dalle  imposte  previste  nella
presente legge se lo scopo principale o uno  degli  scopi  principali
della creazione o dell'esistenza di tale residente o  di  ogni  altra
persona collegata a tale residente e'  stato  quello  di  ottenere  i
benefici previsti dalla  legge,  dei  quali  altrimenti  non  avrebbe
goduto. 
  2.  Le  disposizioni  della   presente   legge   non   pregiudicano
l'applicazione della normativa interna  per  prevenire  l'evasione  e
l'elusione fiscali relativa alla limitazione  delle  spese  ed  altre
deduzioni derivanti da transazioni tra imprese  di  un  territorio  e
imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale  o
uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle
transazioni svolte tra di esse e' stato quello di ottenere i benefici
ai sensi della presente legge, dei  quali  altrimenti  non  avrebbero
goduto. 
  3. Ferme restando le  disposizioni  della  presente  legge,  ad  un
residente di un territorio il quale,  in  virtu'  delle  disposizioni
interne, non e' assoggettato ad imposta o e' assoggettato ad  imposta
ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui capital gain
non viene concessa l'agevolazione della  riduzione  o  dell'esenzione
dall'imposta previste nella  presente  legge  dall'altro  territorio,
qualora lo scopo principale o uno  degli  scopi  principali  di  tale
residente o di ogni altra persona collegata a tale residente e' stato
quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.