Art. 29 
 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1.  Con  riferimento  all'articolo  2,  comma  3,  lettera  b),  le
disposizioni della presente legge non hanno effetto  sull'imposizione
della land value increment tax. 
  2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, si interpretano  in
base al paragrafo 18 del commentario all'articolo 5  del  Modello  di
Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005. 
  3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute
per gli scopi perseguiti  dalla  stessa  stabile  organizzazione»  si
intendono le spese direttamente connesse  con  l'attivita'  di  detta
stabile organizzazione. 
  4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero
per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio  di  rappresentanza  di
Taipei in  Italia  e  l'Ufficio  italiano  di  promozione  economica,
commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di  applicazione
del presente articolo. 
  5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  27  non
pregiudicano il diritto delle autorita' competenti dei  territori  di
stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di
benefici fiscali previsti dalla presente legge. 
  6. Con riferimento agli articoli  30  e  31,  l'espressione  «somme
realizzate il, o successivamente al, 1º  gennaio»  designa  tutte  le
somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio. 
  7.  Le  disposizioni  della   presente   legge   non   pregiudicano
l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata  alla
prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.