Art. 29 Disposizioni diverse 1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera b), le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della land value increment tax. 2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, si interpretano in base al paragrafo 18 del commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005. 3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione. 4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge. 6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio. 7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.