Art. 30 
 
 
                              Efficacia 
 
  1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia  dalla
data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano  di  promozione
economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio  di
rappresentanza  di  Taipei  in  Italia  si  informano   dell'avvenuta
emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni
interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali: 
    a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta  alla
fonte, alle somme realizzate il, o  successivamente  al,  1º  gennaio
dell'anno solare successivo a quello in  cui  le  disposizioni  della
presente legge hanno efficacia; 
    b) con riferimento alle altre imposte sul reddito,  alle  imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,
1º  gennaio  dell'anno  solare  successivo  a  quello   in   cui   le
disposizioni della presente legge hanno efficacia. 
  2. Le stesse disposizioni continuano  ad  avere  efficacia  fino  a
quando l'analoga disposizione e'  applicata  in  ciascun  territorio.
L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a
Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di  Taipei  in  Italia
comunicano  alle  rispettive  amministrazioni  fiscali  le  eventuali
variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica  o  la
cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima  della  fine
di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni  dalla  data
dalla quale hanno effetto le disposizioni della  presente  legge.  In
tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia: 
    a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme
realizzate il, o successivamente  al,  1º  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; 
    b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle  imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,
1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel  quale  e'  stata
notificata la denuncia.