Art. 30 Efficacia 1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia. 2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione e' applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia.