Art. 4 
 
 
                              Residenti 
 
  1. Ai fini della presente legge,  l'espressione  «residente  di  un
territorio» designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di
detto territorio, e' ivi assoggettata ad imposta  a  motivo  del  suo
domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione  o  di
ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche  l'autorita'
che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o
ente locale. 
  2. Ai fini della presente legge una persona non e' residente di  un
territorio se e' assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto
per il reddito che  essa  ricava  da  fonti  situate  nel  territorio
medesimo, purche' il presente comma non si applichi a persone fisiche
che sono residenti del territorio di cui  al  comma  3,  lettera  b),
dell'articolo 2, finche' le medesime persone fisiche  residenti  sono
assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano  da
fonti situate in detto territorio. 
  3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2,  una  persona
fisica e' considerata residente  di  entrambi  i  territori,  la  sua
situazione e' determinata nel seguente modo: 
    a) detta persona e' considerata residente solo del territorio nel
quale  ha  un'abitazione   permanente;   quando   essa   dispone   di
un'abitazione permanente in  entrambi  i  territori,  e'  considerata
residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono piu'  strette,  cosiddetto  «centro  degli  interessi
vitali»; 
    b) se non si puo'  determinare  il  territorio  nel  quale  detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima  non
ha  un'abitazione  permanente  in  alcuno  dei  territori,  essa   e'
considerata  residente  solo  del   territorio   in   cui   soggiorna
abitualmente; 
    c)  se  detta  persona  soggiorna  abitualmente  in  entrambi   i
territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno  di  essi,  le
autorita' competenti dei territori risolvono la questione  di  comune
accordo. 
  4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2,  una  persona
diversa da una persona fisica e' residente di entrambi  i  territori,
si ritiene che essa e' residente solo del territorio in cui si  trova
la sede della sua direzione effettiva.