Art. 5 
 
 
                       Stabile organizzazione 
 
  1.  Ai  sensi  della   presente   legge,   l'espressione   «stabile
organizzazione» designa una sede fissa  di  affari  per  mezzo  della
quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
  2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: 
    a) una sede di direzione; 
    b) una succursale; 
    c) un ufficio; 
    d) una officina; 
    e) un laboratorio; 
    f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione  di  risorse
naturali. 
  3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre: 
    a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione  o
le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo quando  detto
cantiere o attivita' si protragga per  un  periodo  superiore  a  sei
mesi; 
    b) la prestazione di servizi, compresi i servizi  di  consulenza,
effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro  personale
utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando  le  attivita'  di  tale
natura si protraggano, per lo  stesso  progetto  o  per  un  progetto
collegato, in un territorio per un periodo o periodi  cumulativamente
superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi. 
  4. Non si considera che vi sia  una  «stabile  organizzazione»  nei
seguenti casi: 
    a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito,  di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
    b)  se  i  beni  o  le  merci   appartenenti   all'impresa   sono
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
    c)  se  i  beni  o  le  merci   appartenenti   all'impresa   sono
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di  un'altra
impresa; 
    d) se una sede fissa di affari e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
    e) se una sede fissa di affari e'  utilizzata  per  l'impresa  ai
soli fini  di  pubblicita',  di  fornire  informazioni,  di  ricerche
scientifiche  o  di  attivita'   analoghe   che   abbiano   carattere
preparatorio o ausiliario; 
    f) se una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli  fini  della
combinazione delle attivita' di cui alle lettere da a) a e),  purche'
l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta  da  tale
combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 
  5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno  status
indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di
un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa  abbia
una  stabile  organizzazione  in  detto  territorio  se  dispone,  ed
esercita  abitualmente  in  detto  territorio,  di  poteri   che   le
permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso
in cui le attivita' di detta persona siano limitate  all'acquisto  di
beni e merci per l'impresa. 
  6. Non si considera che  un'impresa  di  un  territorio  abbia  una
stabile organizzazione nell'altro territorio per il  solo  fatto  che
essa esercita in questo altro territorio  la  propria  attivita'  per
mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni  altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a  condizione  che
dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
  7. Il fatto che una societa' residente di un territorio controlli o
sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro  territorio
ovvero svolga la propria attivita' in questo altro territorio tramite
una stabile organizzazione o senza di essa, non  costituisce  di  per
se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle  dette
societa' una stabile organizzazione dell'altra.