Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre: a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attivita' si protragga per un periodo superiore a sei mesi; b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attivita' di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi. 4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi: a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) se una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) se una sede fissa di affari e' utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) se una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini della combinazione delle attivita' di cui alle lettere da a) a e), purche' l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa. 6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 7. Il fatto che una societa' residente di un territorio controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro territorio ovvero svolga la propria attivita' in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.