Art. 6 
 
 
                         Redditi immobiliari 
 
  1.  I  redditi,  inclusi  i  redditi  delle  attivita'  agricole  o
forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni  immobili
situati  nell'altro  territorio  sono  imponibili  in   detto   altro
territorio. 
  2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad  essa  e'
attribuito dal diritto del territorio  in  cui  i  beni  stessi  sono
situati.  La  suddetta  espressione  comprende  in  ogni   caso   gli
accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
i diritti ai quali si applicano le disposizioni del  diritto  privato
riguardanti la proprieta' fondiaria. Si  considerano  altresi'  «beni
immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni
variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la  concessione  dello
sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non  sono  considerati
beni immobili. 
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta,  dalla  locazione  o  da  ogni
altra utilizzazione di beni immobili. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano  altresi'  ai
redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche'  ai  redditi
dei beni immobili  utilizzati  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente.