Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi, inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio. 2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresi' ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.