Art. 7 
 
 
                         Utili delle imprese 
 
  1. Gli  utili  di  un'impresa  di  un  territorio  sono  imponibili
soltanto in  detto  territorio,  a  meno  che  l'impresa  non  svolga
un'attivita' industriale  o  commerciale  nell'altro  territorio  per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa  svolge
in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono  imponibili
nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in  cui  detti  utili
sono attribuibili alla stabile organizzazione. 
  2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un
territorio svolge un'attivita' industriale o  commerciale  nell'altro
territorio per mezzo di una stabile organizzazione  ivi  situata,  in
ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli
utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se  l'impresa
fosse stata distinta e separata e avesse svolto attivita' identiche o
analoghe in condizioni identiche o analoghe e in  piena  indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 
  3. Nella determinazione degli utili di una stabile  organizzazione,
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e
le spese generali di amministrazione, sia nel territorio  in  cui  e'
situata la stabile organizzazione, sia altrove. 
  4. Qualora  uno  dei  territori  interessati  segua  la  prassi  di
determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione  in
base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra  le  diverse
parti di essa, la disposizione di cui al  comma  2  non  impedisce  a
detto territorio di  determinare  gli  utili  imponibili  secondo  la
ripartizione in uso; tuttavia, il metodo  di  riparto  adottato  deve
essere tale che il risultato sia conforme ai principi  contenuti  nel
presente articolo. 
  5.  Nessun  utile   puo'   essere   attribuito   ad   una   stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o  merci
per l'impresa. 
  6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile
organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a
meno che non esistano  validi  e  sufficienti  motivi  per  procedere
diversamente. 
  7. Quando gli utili comprendono  elementi  di  reddito  considerati
separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni
di tali articoli  non  vengono  modificate  da  quelle  del  presente
articolo.