Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l'impresa non svolga un'attivita' industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attivita' industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.