Art. 8 
 
 
                   Navigazione marittima ed aerea 
 
  1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico  internazionale,
di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto  nel  territorio  in
cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 
  2.  Ai  fini  del  presente   articolo,   negli   utili   derivanti
dall'esercizio di navi o di  aeromobili  in  traffico  internazionale
sono inclusi,  qualora  tale  noleggio,  impiego  o  manutenzione,  a
seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di
aeromobili in traffico internazionale: 
    a) gli utili derivanti dal noleggio  di  navi  o  di  aeromobili,
armati ed equipaggiati per un periodo determinato o  per  un  singolo
viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo; 
    b) gli utili derivanti dall'impiego,  dalla  manutenzione  o  dal
noleggio di container inclusi rimorchi e relative attrezzature per il
trasporto di container utilizzati per il trasporto di beni o merci. 
  3.  Se  la  sede  della  direzione  effettiva  di  una  impresa  di
navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta  sede  si
considera situata  nel  territorio  in  cui  si  trova  il  porto  di
immatricolazione della nave, oppure,  in  mancanza  di  un  porto  di
immatricolazione, nel territorio di cui e' residente  l'esercente  la
nave. 
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano  parimenti  agli  utili
derivanti dalla  partecipazione  a  un  fondo  comune  (pool),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo  internazionale  di  esercizio,
unicamente nella  misura  in  cui  gli  utili  sono  imputabili  alla
partecipazione  in  proporzione  alla  sua  quota  nell'esercizio  in
comune.