Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale: a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo; b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container utilizzati per il trasporto di beni o merci. 3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui e' residente l'esercente la nave. 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.