Art. 9 Imprese associate 1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio e' stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.