Art. 9 
 
 
                          Imprese associate 
 
  1.  Se  un'impresa  di  un  territorio  partecipa  direttamente   o
indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di
un'impresa dell'altro territorio, o le medesime  persone  partecipano
direttamente o indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al
capitale di un'impresa di un territorio e  di  un'impresa  dell'altro
territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute
tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono  essere  inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
  2. Se un territorio include tra gli utili di  un'impresa  di  detto
territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli  utili  sui
quali  un'impresa  dell'altro  territorio  e'  stata   sottoposta   a
tassazione in detto altro territorio, e gli utili cosi' inclusi  sono
utili  che  sarebbero  stati  realizzati   dall'impresa   del   primo
territorio se le condizioni convenute  tra  le  due  imprese  fossero
state quelle che si sarebbero  convenute  tra  imprese  indipendenti,
allora l'altro territorio procede  ad  un  aggiustamento  appropriato
dell'importo  dell'imposta  ivi  applicata  su   tali   utili.   Tali
aggiustamenti dovranno effettuarsi  unicamente  in  conformita'  alla
procedura amichevole di cui all'articolo 25.