Art. 2 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre  mesi  ad
un  anno  e  con  l'ammenda  da  lire   quindici   milioni   a   lire
centocinquanta  milioni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «con
l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila
a euro centocinquantamila»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno
a tre anni e dell'ammenda da euro  trentamila  a  euro  trecentomila.
Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di
impresa, alla condanna consegue la sospensione della  licenza  da  un
minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»; 
    c)  al  comma  3,  le  parole:  «e'  punita   con   la   sanzione
amministrativa da lire tre milioni  a  lire  diciotto  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione  amministrativa
da euro seimila a euro trentamila». 
  2. All'articolo 2  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda  da  lire  venti
milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da  tre  mesi  ad  un
anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  l'ammenda  da   euro
ventimila a euro duecentomila o con  l'arresto  da  sei  mesi  ad  un
anno»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei
mesi a  diciotto  mesi  e  dell'ammenda  da  euro  ventimila  a  euro
duecentomila. Qualora il reato suddetto sia  commesso  nell'esercizio
di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione  della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»; 
    c)  al  comma  3,  le  parole:  «e'  punita   con   la   sanzione
amministrativa da lire  due  milioni  a  lire  dodici  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione  amministrativa
da euro tremila a euro quindicimila»; 
    d)  al  comma  4,  le  parole:  «e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa da lire  due  milioni  a  lire  dodici  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' punito con la sanzione  amministrativa
da euro tremila a euro quindicimila». 
  3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il  comma  6
e' sostituito dal seguente: 
    «6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  la
sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila». 
  4. All'articolo 6  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al  comma  1
e' punito con l'arresto fino a sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  euro
quindicimila a euro trecentomila»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al  comma  3
e' punito con la sanzione amministrativa da  euro  diecimila  a  euro
sessantamila». 
  5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma
1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1
e' punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a  euro
duemila». 
  6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma
5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al  comma  2
e' punito, se  il  fatto  non  costituisce  reato,  con  la  sanzione
amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 5, 6,  8-bis  e
          8-ter, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina  dei
          reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione
          sul  commercio  internazionale  delle  specie   animali   e
          vegetali in via di estinzione, firmata a  Washington  il  3
          marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e  del
          regolamento (CEE) n. 3626/82, e  successive  modificazioni,
          nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di
          esemplari  vivi  di  mammiferi  e   rettili   che   possono
          costituire  pericolo  per   la   salute   e   l'incolumita'
          pubblica.), pubblicata nella Gazz. Uff. 22  febbraio  1992,
          n. 44, come modificati dalla presente legge. 
              "Art. 1. 1. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave
          reato, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
          l'ammenda da euro quindicimila  a  euro  centocinquantamila
          chiunque, in violazione di quanto previsto dal  Regolamento
          (CE) n.  338/97  del  Consiglio  del  9  dicembre  1996,  e
          successive attuazioni e modificazioni,  per  gli  esemplari
          appartenenti  alle  specie  elencate  nell'allegato  A  del
          Regolamento medesimo e successive modificazioni: 
                a) importa,  esporta  o  riesporta  esemplari,  sotto
          qualsiasi regime doganale, senza il prescritto  certificato
          o licenza, ovvero con certificato o licenza non  validi  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento  (CE)  n.
          338/97 del Consiglio, del 9  dicembre  1996,  e  successive
          attuazioni e modificazioni; 
                b) omette di osservare  le  prescrizioni  finalizzate
          all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza
          o  in  un  certificato   rilasciati   in   conformita'   al
          Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre
          1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del
          Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
          1997, e successive modificazioni; 
                c) utilizza i predetti  esemplari  in  modo  difforme
          dalle    prescrizioni    contenute    nei     provvedimenti
          autorizzativi o certificativi  rilasciati  unitamente  alla
          licenza di importazione o certificati successivamente; 
                d) trasporta o fa transitare, anche per conto  terzi,
          esemplari senza la licenza  o  il  certificato  prescritti,
          rilasciati in conformita' del Regolamento  (CE)  n.  338/97
          del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni
          e modificazioni e del  Regolamento  (CE)  n.  939/97  della
          Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
          e, nel caso di esportazione o riesportazione  da  un  Paese
          terzo parte contraente  della  Convenzione  di  Washington,
          rilasciati in conformita' della stessa,  ovvero  senza  una
          prova sufficiente della loro esistenza; 
                e) commercia  piante  riprodotte  artificialmente  in
          contrasto   con   le   prescrizioni   stabilite   in   base
          all'articolo 7, paragrafo 1, lettera  b),  del  Regolamento
          (CE) n. 338/97  del  Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e
          successive attuazioni e  modificazioni  e  del  Regolamento
          (CE) n. 939/97 della Commissione,  del  26  maggio  1997  e
          successive modificazioni; 
                f) detiene, utilizza per scopi  di  lucro,  acquista,
          vende,  espone  o  detiene  per  la  vendita  o  per   fini
          commerciali, offre in vendita  o  comunque  cede  esemplari
          senza la prescritta documentazione. 
              2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto
          da uno a tre anni e dell'ammenda da  euro  tremila  a  euro
          trecentomila.  Qualora  il  reato  suddetto  sia   commesso
          nell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  alla  condanna
          consegue la sospensione della licenza da un minimo  di  sei
          mesi ad un massimo di due anni; 
              3. L'importazione, l'esportazione o  la  riesportazione
          di oggetti personali o domestici derivati da  esemplari  di
          specie  indicate  nel  comma   1,   in   violazione   delle
          disposizioni  del  Regolamento   (CE)   n.   939/97   della
          Commissione,   del   26   maggio   1997,    e    successive
          modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa  da
          euro seimila a  euro  trentamila.  Gli  oggetti  introdotti
          illegalmente sono  confiscati  dal  Corpo  forestale  dello
          Stato, ove la  confisca  non  sia  disposta  dall'Autorita'
          giudiziaria. 
              "Art. 2. 1. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave
          reato, e' punito con l'ammenda da  euro  ventimila  a  euro
          duecentomila o con  l'arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno,
          chiunque, in violazione di quanto previsto dal  Regolamento
          (CE) n. 338/97  del  Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e
          successive attuazioni e modificazioni,  per  gli  esemplari
          appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C  del
          Regolamento medesimo e successive modificazioni: 
                a) importa,  esporta  o  riesporta  esemplari,  sotto
          qualsiasi regime doganale, senza il prescritto  certificato
          o licenza, ovvero con certificato o licenza non  validi  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento  (CE)  n.
          338/97 del Consiglio, del 9  dicembre  1996,  e  successive
          attuazioni e modificazioni; 
                b) omette di osservare  le  prescrizioni  finalizzate
          all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza
          o  in  un  certificato   rilasciati   in   conformita'   al
          Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre
          1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni,  e  del
          Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
          1997, e successive modificazioni; 
                c) utilizza i predetti  esemplari  in  modo  difforme
          dalle    prescrizioni    contenute    nei     provvedimenti
          autorizzativi o certificativi  rilasciati  unitamente  alla
          licenza di importazione o certificati successivamente; 
                d) trasporta o fa transitare, anche per conto  terzi,
          esemplari  senza  licenza  o  il  certificato   prescritti,
          rilasciati in conformita' del Regolamento  (CE)  n.  338/97
          del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni
          e modificazioni, e del Regolamento  (CE)  n.  939/97  della
          Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
          e, nel caso di esportazione o riesportazione  da  un  Paese
          terzo parte contraente  della  Convenzione  di  Washington,
          rilasciati in conformita' della stessa,  ovvero  senza  una
          prova sufficiente della loro esistenza; 
                e) commercia  piante  riprodotte  artificialmente  in
          contrasto   con   le   prescrizioni   stabilite   in   base
          all'articolo 7, paragrafo 1, lettera  b),  del  Regolamento
          (CE) n. 338/97  del  Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e
          successive attuazioni e modificazioni,  e  del  Regolamento
          (CE) n. 939/97 della Commissione, del  26  maggio  1997,  e
          successive modificazioni; 
                f) detiene, utilizza per scopi  di  lucro,  acquista,
          vende,  espone  o  detiene  per  la  vendita  o  per   fini
          commerciali, offre in vendita  o  comunque  cede  esemplari
          senza  la  prescritta  documentazione,  limitatamente  alle
          specie di cui all'allegato B del Regolamento. 
              2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto
          da  sei  mesi  a  diciotto  mesi  e  dell'ammenda  da  euro
          ventimila a euro duecentomila. Qualora  il  reato  suddetto
          sia commesso nell'esercizio di attivita' di  impresa,  alla
          condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo
          di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 
              3.    L'introduzione    nel    territorio    nazionale,
          l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di  oggetti
          personali o domestici relativi a specie indicate nel  comma
          1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
          939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e  successive
          modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa  da
          euro tremila a euro quindicimila.  Gli  oggetti  introdotti
          illegalmente sono  confiscati  dal  Corpo  forestale  dello
          Stato, ove la  confisca  non  sia  disposta  dall'Autorita'
          giudiziaria. 
              4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          omette di presentare la notifica di  importazione,  di  cui
          all' articolo 4,  paragrafo  4,  del  Regolamento  (CE)  n.
          338/97, del Consiglio, del 9 dicembre  1996,  e  successive
          attuazioni  e  modificazioni,  ovvero  il  richiedente  che
          omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o
          di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3,
          del  citato  Regolamento,  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. 
              5. L'autorita' amministrativa che  riceve  il  rapporto
          previsto dall' articolo 17, primo  comma,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e  punite
          dalla presente  legge,  e'  il  servizio  CITES  del  Corpo
          forestale dello Stato." 
              "Art. 5. 1. Entro novanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  coloro  che  detengono
          esemplari degli animali selvatici e  delle  piante  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli  uffici
          del Corpo forestale  dello  Stato  o  a  quelli  dei  corpi
          forestali delle regioni a statuto speciale o delle province
          autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del
          Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  ad  effettuare
          controlli  e  certificazioni  in  conformita'  alla  citata
          convenzione di Washington del 3 marzo  1973,  di  cui  alla
          legge  19  dicembre  1975,  n.  874.  I   suddetti   uffici
          rilasciano  apposita  ricevuta,   previa   verifica   della
          regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta. 
              2. E' fatto obbligo a coloro  che  detengono  esemplari
          vivi  degli  animali  selvatici  e  delle  piante  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, di comunicare  le  variazioni  del
          luogo di custodia  e  l'avvenuto  decesso  degli  esemplari
          stessi al piu' vicino ufficio  del  Corpo  forestale  dello
          Stato  o  dei  corpi  forestali  delle  regioni  a  statuto
          speciale o delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
          abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 
              3. E' fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della
          riesportazione  degli  esemplari  di  cui  all'articolo  2,
          ovvero di loro parti o prodotti derivati, di  fare  apporre
          dal piu' vicino ufficio del Corpo forestale dello  Stato  o
          dei corpi forestali delle  regioni  a  statuto  speciale  o
          delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  abilitato
          ai sensi del comma 1 del  presente  articolo,  i  necessari
          visti sulle licenze di importazione ed esportazione  e  sui
          certificati di importazione e riesportazione in conformita'
          alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973,  di
          cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. 
              4. I permessi dei Paesi di origine degli  esemplari  di
          cui all'articolo 2, ovvero  delle  loro  parti  o  prodotti
          derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria
          di  cui  all'articolo  XII  della  citata  convenzione   di
          Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19  dicembre
          1975, n. 874, vengono accertati  errori  o  falsificazioni,
          devono essere ritirati dal  Servizio  certificazione  CITES
          del   Corpo   forestale   dello   Stato,   che    riferisce
          all'autorita' competente dello Stato esportatore tramite la
          suddetta  segreteria.  E'  in  tal  caso  nullo   qualsiasi
          permesso o certificato emesso dal  Servizio  certificazione
          CITES del  Corpo  forestale  dello  Stato  sulla  base  dei
          suddetti permessi dei Paesi d'origine. 
              5. E' fatto obbligo di marcare conformemente a standard
          internazionali, con sistemi  resi  operativi  dal  Servizio
          certificazione  CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
          sentita la commissione scientifica di cui  all'articolo  4,
          comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1,  comma  1,  e
          quelli cui si applicano  le  deroghe  previste  dal  citato
          regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni. 
              5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente,  sentita
          la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma  2,
          di concerto con il Ministro per le politiche  agricole,  e'
          istituito il registro di detenzione delle specie animali  e
          vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2. 
              6. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  ai
          commi 1, 2, 3  e  5-bis  e'  punito,  salvo  che  il  fatto
          costituisca  reato,  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro seimila a euro trentamila.". 
              "Art. 6. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge  11
          febbraio 1992, n.  157,  e'  vietato  a  chiunque  detenere
          esemplari vivi di mammiferi e rettili di  specie  selvatica
          ed esemplari vivi di mammiferi  e  rettili  provenienti  da
          riproduzioni in cattivita' che costituiscano  pericolo  per
          la salute e per l'incolumita' pubblica. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e  con
          il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  stabilisce
          con   proprio    decreto    i    criteri    da    applicare
          nell'individuazione delle  specie  di  cui  al  comma  1  e
          predispone  di  conseguenza  l'elenco  di  tali  esemplari,
          prevedendo altresi' opportune  forme  di  diffusione  dello
          stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi  il  fine
          della protezione delle specie. 
              3.  Fermo  restando  quanto  previsto   dal   comma   1
          dell'articolo 5, coloro  che  alla  data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui  al  comma  2
          detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili  di  specie
          selvatica  ed  esemplari  vivi  di  mammiferi   o   rettili
          provenienti  da   riproduzioni   in   cattivita'   compresi
          nell'elenco stesso,  sono  tenuti  a  farne  denuncia  alla
          prefettura territorialmente competente entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
          2.  Il  prefetto,  d'intesa  con  le  autorita'   sanitarie
          competenti, puo' autorizzare  la  detenzione  dei  suddetti
          esemplari previa verifica della  idoneita'  delle  relative
          strutture  di  custodia,   in   funzione   della   corretta
          sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita'
          pubblica. 
              4. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e' punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi  o  con
          l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. 
              5. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  al
          comma 3 e' punito con la sanzione  amministrativa  da  euro
          diecimila a euro sessantamila. 
              6. Le disposizioni dei  commi  1,  3,  4  e  5  non  si
          applicano: a) nei confronti dei giardini  zoologici,  delle
          aree  protette,  dei  parchi  nazionali,  degli  acquari  e
          delfinari, dichiarati idonei dalla commissione  scientifica
          di cui all'articolo 4, comma  2,  sulla  base  dei  criteri
          generali fissati previamente dalla commissione  stessa;  b)
          nei  confronti  dei  circhi  e  delle  mostre   faunistiche
          permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle  autorita'
          competenti in materia di  salute  e  incolumita'  pubblica,
          sulla base dei criteri generali fissati  previamente  dalla
          commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.  Le
          istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro
          istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte
          alla  previa  verifica  di   idoneita'   da   parte   della
          commissione.". 
              "Art.8-bis. 1.  Tutte  le  nascite  o  riproduzioni  in
          cattivita' degli esemplari appartenenti  a  specie  incluse
          nell'allegato A, appendici I e II, nonche' nell'allegato C,
          parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio
          del 3 dicembre 1982,  e  successive  modificazioni,  devono
          essere  denunciate,  entro  dieci  giorni  dall'evento,  al
          Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Direzione
          generale  per  l'economia  montana  e  foreste  -  Servizio
          certificazione CITES, il quale ha  facolta'  di  verificare
          presso il denunciante l'esistenza dei genitori  e  si  puo'
          avvalere di analisi genetiche per  stabilire  il  grado  di
          parentela   fra   i   presunti   genitori   e   la   prole.
          L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame
          di campioni biologici  viene  effettuato  a  seguito  della
          messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni  medesimi
          da  parte  del  detentore  che  si   potra'   avvalere   di
          professionisti da  lui  stesso  incaricati.  Tali  prelievi
          avverranno  sempre  in  presenza  di  personale  del  Corpo
          forestale dello Stato e, qualora ritenuto  opportuno  dalla
          commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2,  di
          membri  della  stessa.  Per  tali  esemplari,  il  predetto
          servizio rilascera' al denunciante un certificato  conforme
          all'articolo  22  del  regolamento  (CEE)  n.  3418/83  del
          Consiglio del 28 novembre 1983. 
              1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui
          al comma 1 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da euro cinquecento a euro duemila.". 
              "Art. 8-ter. 1. Ai sensi della risoluzione  8.14  della
          Conferenza  degli  Stati   Parte   della   convenzione   di
          Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al  13  marzo
          1992,  tutte  le  imprese  che  hanno  scorte   di   pelli,
          limitatamente  a  quelle  intere,  allo  stato   grezzo   o
          lavorato, di specie appartenenti all'ordine  Crocodylia  ed
          incluse nell'allegato A, appendici I e II, del  regolamento
          (CEE) n. 3626/82 del Consiglio,  del  3  dicembre  1982,  e
          successive modificazioni, sono sottoposte ad  inventario  e
          marcaggio gratuito,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro
          del  commercio  con  l'estero.  Il   costo   delle   marche
          necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione e'  a
          carico delle singole ditte. 
              2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese  che  hanno
          scorte di pelli, di cui al comma 1, devono  farne  denuncia
          al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -  Direzione
          generale per l'economia montana  e  foreste,  indicando  la
          quantita', il  tipo  di  pelle  -  intera,  sostanzialmente
          intera, dei fianchi o dei ventri - e la  specie  a  cui  la
          pelle appartiene. 
              3. Il Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  -
          Direzione generale per l'economia  montana  e  foreste,  e'
          tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai
          sensi del comma 2, entro centoventi giorni  dalla  scadenza
          dei termini di presentazione  delle  denunce  di  cui  allo
          stesso comma 2. 
              4. Il personale del  Corpo  forestale  dello  Stato  e'
          autorizzato ad effettuare i necessari  accertamenti  presso
          le imprese di cui al comma 2,  al  fine  di  verificare  la
          corrispondenza  tra  la   documentazione   comprovante   la
          regolare importazione e le pelli denunciate  ai  sensi  del
          comma 1. 
              5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste  al
          comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce  reato,  con
          la  sanzione  amministrativa  da  euro  cinquemila  a  euro
          trentamila.".