Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano
il presente decreto senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e nell'ambito della cornice finanziaria  programmata
per il Servizio sanitario nazionale.