Art. 3 
 
 
           Regioni a statuto speciale e province autonome 
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri
statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per  le
regioni e le  province  autonome,  che  provvedono  autonomamente  al
finanziamento del Servizio  sanitario  regionale  esclusivamente  con
fondi del  proprio  bilancio,  compatibilmente  con  le  peculiarita'
demografiche e territoriali di  riferimento  nell'ambito  della  loro
autonomia organizzativa. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 2 aprile 2015 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Lorenzin         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, reg. n. 1827