Art. 19 
 
 
Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione
                               europea 
 
  1. I certificati di competenza di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera vv), rilasciati ai sensi delle regola V/1-1, V/1-2 e
VII, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione  europea
a cittadini di Stati membri  dell'Unione  europea,  sono  soggetti  a
riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui  all'articolo  3
del presente decreto, competenti per materia. Il  riconoscimento  dei
certificati   di   cui   al   periodo   precedente   e'   subordinato
esclusivamente alla verifica di conformita'  dei  certificati  stessi
alla Convenzione STCW. 
  2. Alla convalida di riconoscimento, di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera fff), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 
  3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2 e'  limitato
alle qualifiche, alle  funzioni  ed  ai  livelli  di  competenza  ivi
specificati ed  e'  corredato  da  una  convalida  che  attesti  tale
riconoscimento. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con  provvedimento  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  possono   essere
stabilite ulteriori limitazioni alle capacita', funzioni e livelli di
competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo  8,  o
certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato  I,  regola
VII/I.