Art. 19 Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea 1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati ai sensi delle regola V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente e' subordinato esclusivamente alla verifica di conformita' dei certificati stessi alla Convenzione STCW. 2. Alla convalida di riconoscimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2 e' limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed e' corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacita', funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.