Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - cosi' come disciplinata dall'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014; b) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto: cosi' come disciplinato dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346; c) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, secondo comma, del codice della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; d) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare; e) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale; f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave; g) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi; h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformita' al capo II dell'allegato I; i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo; l) allievo ufficiale di coperta: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di coperta, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; m) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave; n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformita' al capo III dell'allegato I; o) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di esercitarla; p) allievo ufficiale di macchina: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; q) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato di competenza rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi; r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato I, capo IV; s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta; t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina; u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione; v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III; z) marittimo abilitato di coperta: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo II; aa) marittimo abilitato di macchina: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III; bb) comune elettrotecnico: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III; cc) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali; dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati; ff) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code); gg) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto dei gas liquefatti, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code), di volta in volta vigente; hh) nave da passeggeri: la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata; ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare; ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente; mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; nn) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; oo) norme radio: le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata; pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); qq) Convenzione STCW: la convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrambi nella loro versione aggiornata; rr) codice STCW: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata; ss) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; tt) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti la conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto; uu) certificato di competenza: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radio operatori del GMDSS, in conformita' dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilita' in esso specificato; vv) certificato di addestramento: certificato diverso da un certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti; zz) prova documentale: documentazione diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento utilizzata quale evidenza che i pertinenti requisiti previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti; aaa) attestato di addestramento conseguito: documento rilasciato dall'Amministrazione competente che riporta tutto l'addestramento conseguito; bbb) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilita', come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino; ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica; ddd) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto; eee) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea; fff) convalida di riconoscimento: il documento, emesso dall'autorita' marittima italiana competente, che convalida il riconoscimento di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo; ggg) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorita' italiana competente del certificato di competenza o del certificato di addestramento rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW; hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato di competenza o di un certificato di addestramento; iii) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese; mmm) codice ISPS: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata; nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed e' designata dalla societa' come responsabile della protezione della nave e, in particolare, dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave e come collegamento con l'agente di protezione della societa' e con l'agente di protezione dell'impianto portuale; ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS; ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002; qqq) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e' il seguente: «Art. 6. (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale) (Omissis). 8. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima; b) promozione della navigazione a corto raggio; c) regime amministrativo della nave; d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) controllo e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione; f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione; g) vigilanza sugli enti di settore; h) nautica da diporto; i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare, per quanto di competenza; j) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza; k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo; l) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita' portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali; m) regolazione e vigilanza delle attivita' e servizi portuali e del lavoro nei porti; n) disciplina generale dei porti; o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza; p) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo; q) sistema idroviario padano-veneto; r) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza; s) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali. (Omissis).». Il testo dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e' il seguente: «Art. 13. (Funzioni e compiti) 1. Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale. 2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento delle relative attivita' di formazione, qualificazione ed addestramento; b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile, quale nodo di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare; c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego di personale del Corpo, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze del Ministero; e) personale marittimo e relative qualifiche professionali certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo gestione del sistema informativo della gente di mare; f) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle Capitanerie di Porto; g) predisposizione della normativa tecnica di settore; h) impiego del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto; i) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce. 3. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attivita' degli Uffici Marittimi. 4. Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza». Il testo dell'articolo 16, secondo comma, del codice della navigazione, e' il seguente: «Art. 16. (Funzioni e compiti) (Omissis). 2. Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell' ambito del compartimento in cui ha sede l' ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell' ambito del circondario in cui ha sede l' ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario. (Omissis).». Il testo dell'articolo 2, 1° comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, e' il seguente: «Art. 2. (Denominazione degli uffici marittimi) 1. L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. (Omissis).». Il testo dell'articolo 17 del codice della navigazione, e' il seguente: «Art. 17. (Attribuzioni degli uffici locali) 1. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. 2. Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano nell' ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorita'». Il testo dell'articolo 316 del codice della navigazione, e' il seguente: «Art. 316. (Formazione dell'equipaggio) 1. L'equipaggio della nave marittima e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave. 2. Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo». Il testo del capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code), e' il seguente: «Cap. 17. (Sommario delle prescrizioni minime) 1. Le miscele di prodotti liquidi pericolosi che presentano rischi di inquinamento unicamente, e che sono provvisoriamente valutate secondo la regola 3(4) dell'Annesso II dei MARPOL 73/79, possono essere trasportate secondo le prescrizioni del Codice applicabili alla appropriata posizione della voce nel presente capitolo per i prodotti liquidi pericolosi non altrimenti specificati.». Il testo dell'articolo 1, 1° comma, punti 37, 39 e 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' il seguente: «Art. 1. (Denominazioni e definizioni) 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione: (Omissis). 37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; (Omissis). 39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa; (Omissis).». Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, e' il seguente: «Art. 3. (Istituzione di un comitato) 1. La Commissione e' assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (in seguito denominato comitato COSS). 2. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE e' fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.».