Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti:  la  Direzione
generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne -  cosi'
come  disciplinata  dall'articolo  6,  comma  8,  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  4  agosto
2014; 
  b) Comando generale del Corpo delle  Capitanerie  di  porto:  cosi'
come disciplinato dall'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72,  e  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346; 
  c) direzione marittima: l'ufficio della zona  marittima,  ai  sensi
del combinato disposto dell'articolo 16, secondo  comma,  del  codice
della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328; 
  d) autorita' marittima: gli  uffici  di  cui  all'articolo  17  del
codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente  di
mare; 
  e) lavoratore marittimo:  ogni  persona  che  svolge,  a  qualsiasi
titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una  nave  che  ha
ricevuto una formazione ed  e'  in  possesso  di  un  certificato  di
competenza o di un  certificato  di  addestramento  o  di  una  prova
documentale; 
  f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave; 
  g) ufficiale: un membro dell'equipaggio,  diverso  dal  comandante,
nominato in  tale  funzione  in  forza  di  leggi  o  di  regolamenti
nazionali  o,  in  mancanza  di  questi,  in  forza   dei   contratti
collettivi; 
  h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia  di
navigazione qualificato in conformita' al capo II dell'allegato I; 
  i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il
comandante in linea gerarchica, al quale  compete  il  comando  della
nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo; 
  l) allievo ufficiale di coperta: una persona  che  sta  effettuando
l'addestramento per diventare ufficiale di  coperta,  designata  come
tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; 
  m) direttore di  macchina:  l'ufficiale  di  macchina  responsabile
della propulsione meccanica, del funzionamento e  della  manutenzione
degli impianti meccanici ed elettrici della nave; 
  n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in
macchina qualificato in conformita' al capo III dell'allegato I; 
  o)  primo  ufficiale  di   macchina:   l'ufficiale   di   macchina,
immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al
quale compete la responsabilita'  della  propulsione  meccanica,  del
funzionamento  e  della  manutenzione  degli  impianti  meccanici  ed
elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado  di
esercitarla; 
  p) allievo ufficiale di macchina: una persona che  sta  effettuando
l'addestramento per diventare ufficiale di macchina,  designata  come
tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; 
  q) radio operatore: un membro dell'equipaggio  in  possesso  di  un
certificato    di    competenza     rilasciato     o     riconosciuto
dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma  6,  del
presente  decreto,  che  abilita  all'esercizio   di   una   stazione
radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi; 
  r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformita'  delle
disposizioni di cui all'allegato I, capo IV; 
  s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio  di  una
nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta; 
  t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di  una
nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina; 
  u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo  di
una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione; 
  v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato  in  conformita'
dell'allegato I, capo III; 
  z)  marittimo  abilitato  di   coperta:   comune   qualificato   in
conformita' dell'allegato I, capo II; 
  aa)  marittimo  abilitato  di  macchina:  comune   qualificato   in
conformita' dell'allegato I, capo III; 
  bb)  comune  elettrotecnico:  comune  qualificato  in   conformita'
dell'allegato I, capo III; 
  cc) nave adibita alla navigazione marittima: una  nave  diversa  da
quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne,  nelle  acque
protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone  in
cui si applicano i regolamenti portuali; 
  dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata
in uno Stato membro  dell'Unione  europea  e  battente  bandiera  del
medesimo   Stato   membro   conformemente   alla   legislazione    di
quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono
equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; 
  ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il  trasporto
alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati; 
  ff) nave chimichiera: la nave, costruita  o  adattata,  adibita  al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi  dei  prodotti  chimici  allo
stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale  dei
trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code); 
  gg) nave gasiera:  la  nave,  costruita  od  adattata,  adibita  al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi  dei  prodotti  gassosi  allo
stato liquefatto dei gas liquefatti, od altri prodotti  elencati  nel
capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di  gas  (IBC
code), di volta in volta vigente; 
  hh)  nave  da  passeggeri:  la  nave  definita  nella   convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita  umana  in  mare,  1974
(SOLAS 74), nella versione modificata; 
  ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce  od  altre
risorse vive del mare; 
  ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da  passeggeri  avente  spazi
per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali  come
definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente; 
  mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa
come definiti dall'articolo 1, comma  1,  punti  37,  39  e  40,  del
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435; 
  nn) potenza di propulsione: la potenza  di  uscita  totale  massima
nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti  gli  apparati  di
propulsione principali della  nave  che  appare  sul  certificato  di
iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; 
  oo) norme radio: le norme radio allegate, o  considerate  allegate,
alla  convenzione  internazionale  delle   telecomunicazioni,   nella
versione modificata; 
  pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della
guardia, di radiocomunicazione,  di  manutenzione  e  di  riparazione
tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della  Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
a  discrezione  dei  singoli  Stati   membri   e   delle   pertinenti
raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); 
  qq) Convenzione STCW: la convenzione dell'Organizzazione  marittima
internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto
applicabile alle materie in oggetto tenuto conto  delle  disposizioni
transitorie  di  cui  all'articolo  VII  e  alla  regola  I/15  della
convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili  del
codice STCW, adottata a Londra il 7  luglio  1978  e  ratificata  con
legge  21  novembre  1985,  n.  739,  entrambi  nella  loro  versione
aggiornata; 
  rr) codice STCW: il codice di formazione della gente di  mare,  del
rilascio dei brevetti e  della  guardia,  adottato  dalla  conferenza
delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del  1995,
nella versione aggiornata; 
  ss)  Convenzione  SOLAS:  la  Convenzione  internazionale  per   la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra  nel  1974  e
resa esecutiva con  legge  23  maggio  1980,  n.  313,  e  successivi
emendamenti; 
  tt)  compagnia  di  navigazione:  la  persona  fisica  o  giuridica
proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica,
quale l'armatore od il noleggiatore a  scafo  nudo  della  nave,  che
abbia  rilevato  dal   proprietario   responsabilita'   inerenti   la
conduzione della stessa,  assumendosi  cosi'  tutti  i  doveri  e  le
responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle  disposizioni
del presente decreto; 
  uu) certificato di competenza: certificato rilasciato e convalidato
relativo a comandanti, ufficiali e  radio  operatori  del  GMDSS,  in
conformita' dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che  abilita  il
legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e  a  svolgere
le  funzioni  previste  al  livello  di   responsabilita'   in   esso
specificato; 
  vv)  certificato  di  addestramento:  certificato  diverso  da   un
certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante  che
i  pertinenti  requisiti  in  materia  di  formazione,  competenza  o
servizio in navigazione previsti  dal  presente  decreto  legislativo
sono soddisfatti; 
  zz) prova documentale: documentazione diversa  dal  certificato  di
competenza  o  dal  certificato  di  addestramento  utilizzata  quale
evidenza che i pertinenti requisiti  previsti  dal  presente  decreto
legislativo sono soddisfatti; 
  aaa) attestato di addestramento  conseguito:  documento  rilasciato
dall'Amministrazione competente  che  riporta  tutto  l'addestramento
conseguito; 
  bbb) funzioni: una serie di  compiti,  servizi  e  responsabilita',
come specificatamente indicati dal  codice  STCW,  necessari  per  la
conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e  la
tutela dell'ambiente marino; 
  ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto  a  bordo  di  una
nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di  un  certificato
di competenza o di un certificato di addestramento  o  di  una  prova
documentale ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica; 
  ddd)  riconosciuto:  riconosciuto   dall'amministrazione   italiana
competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto; 
  eee) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro  dell'Unione
europea; 
  fff)   convalida   di   riconoscimento:   il   documento,    emesso
dall'autorita'  marittima  italiana  competente,  che  convalida   il
riconoscimento di un certificato di competenza o di un certificato di
addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione europea o da  un
Paese terzo; 
  ggg)  riconoscimento:  l'accettazione   da   parte   dell'autorita'
italiana competente del certificato di competenza o  del  certificato
di addestramento rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione
STCW; 
  hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in  cui  un  marittimo
chiede il riconoscimento del suo certificato di competenza  o  di  un
certificato di addestramento; 
  iii) ispettore: soggetto appartenente  unicamente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; 
  lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante
dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese; 
  mmm) codice ISPS: il codice internazionale per la  sicurezza  degli
impianti portuali e delle navi (International Ship and Port  Facility
Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2  della
conferenza degli Stati  contraenti  alla  SOLAS  74,  nella  versione
aggiornata; 
  nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a  bordo  della
nave che risponde al comandante ed e' designata dalla  societa'  come
responsabile  della  protezione  della  nave   e,   in   particolare,
dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della  nave  e
come collegamento con l'agente di protezione  della  societa'  e  con
l'agente di protezione dell'impianto portuale; 
  ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le  mansioni  per  la
protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS  74,
nella versione modificata, e dal codice ISPS; 
  ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 novembre 2002; 
  qqq)  agenzia:  l'Agenzia  europea  per  la  sicurezza   marittima,
istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 27 giugno 2002. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 6,  comma  8,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72, e' il seguente: 
              «Art. 6. (Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
          gli affari generali ed il personale) 
              (Omissis). 
              8.  La  Direzione  generale  per  la  vigilanza   sulle
          Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed   il
          trasporto marittimo e per vie  d'acqua  interne  svolge  le
          funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
          attivita': 
              a) disciplina nazionale, comunitaria ed  internazionale
          della navigazione marittima; 
              b) promozione della navigazione a corto raggio; 
              c) regime amministrativo della nave; 
              d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo  con
          le  isole  e  rapporti  istituzionali   con   la   Gestione
          governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda  e  di
          Como; 
              e) controllo e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed
          affidate agli organismi di classificazione; 
              f)  interventi   a   sostegno   della   flotta,   delle
          costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione; 
              g) vigilanza sugli enti di settore; 
              h) nautica da diporto; 
              i) personale  marittimo  e  Sistema  informativo  della
          gente di mare, per quanto di competenza; 
              j)   rapporti   con   gli   organismi   internazionali,
          coordinamento con gli organi comunitari  e  nazionali,  per
          quanto di competenza; 
              k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri  marittimi
          e sugli infortuni del personale marittimo; 
              l) indirizzo, vigilanza  e  controllo  sulle  Autorita'
          portuali,  anche   con   riferimento   all'attuazione   dei
          programmi infrastrutturali; 
              m) regolazione e vigilanza delle  attivita'  e  servizi
          portuali e del lavoro nei porti; 
              n) disciplina generale dei porti; 
              o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza; 
              p) amministrazione del demanio marittimo e gestione del
          Sistema informativo del demanio marittimo; 
              q) sistema idroviario padano-veneto; 
              r) promozione delle autostrade del mare per  quanto  di
          competenza; 
              s) programmazione di settore e assegnazione di  risorse
          finanziarie  per   la   realizzazione   di   infrastrutture
          portuali. 
              (Omissis).». 
              Il  testo  dell'articolo  13  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72, e' il seguente: 
              «Art. 13. (Funzioni e compiti) 
              1. Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge  in  sede
          decentrata le  attribuzioni  per  lo  stesso  previste  dal
          Codice della navigazione  e  dalle  altre  leggi  speciali,
          nelle  materie  di  competenza  del  Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il
          personale che esercita il relativo coordinamento funzionale
          tramite il Comando generale. 
              2. Il Comando generale del Corpo delle  Capitanerie  di
          Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero  nelle
          seguenti materie: 
              a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori  ove
          sia istituito apposito proprio presidio,  organizzazione  e
          coordinamento  delle  relative  attivita'  di   formazione,
          qualificazione ed addestramento; 
              b) gestione operativa, a livello centrale, del  sistema
          di controllo del traffico marittimo mercantile, quale  nodo
          di scambio diretto delle  informazioni  connesse  agli  usi
          civili e produttivi del mare; 
              c) esercizio delle competenze in materia  di  sicurezza
          della navigazione e del trasporto marittimo; 
              d) rapporti con organismi nazionali  ed  internazionali
          per gli aspetti relativi alla sicurezza della  navigazione,
          del trasporto marittimo e nei  porti,  anche  relativamente
          all'impiego di personale del Corpo, sulla base di direttive
          generali o specifiche del Ministro, per gli  altri  profili
          funzionali correlati alle competenze del Ministero; 
              e)   personale   marittimo   e   relative    qualifiche
          professionali certificazione degli enti di formazione e  di
          addestramento del personale marittimo gestione del  sistema
          informativo della gente di mare; 
              f)  coordinamento  delle  attivita',  organizzazione  e
          ispezioni relative ai servizi delle Capitanerie di Porto; 
              g) predisposizione della normativa tecnica di settore; 
              h) impiego  del  personale  militare  del  Corpo  delle
          Capitanerie di Porto; 
              i)  vigilanza  e  controllo  operativo  in  materia  di
          sicurezza  delle  navi  e  delle  strutture  portuali   nei
          confronti di minacce. 
              3. Il Comandante generale del Corpo  delle  Capitanerie
          di Porto, sulla base della direttiva annuale del  Ministro,
          coordina l'attivita' degli Uffici Marittimi. 
              4. Il  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  -  Guardia
          Costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti
          dalla normativa vigente secondo le direttive  dei  Ministri
          competenti, prevedendo l'impiego di personale  in  funzione
          di collegamento per gli aspetti connessi  alle  materie  di
          competenza». 
              Il testo dell'articolo 16, secondo  comma,  del  codice
          della navigazione, e' il seguente: 
              «Art. 16. (Funzioni e compiti) 
              (Omissis). 
              2. Alla zona e' preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario. Nell' ambito del compartimento in cui
          ha sede l' ufficio della direzione marittima, il  direttore
          marittimo e' anche capo del compartimento. Nell' ambito del
          circondario in cui ha sede l' ufficio del compartimento, il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario. 
              (Omissis).». 
              Il testo dell'articolo 2, 1° comma, del regolamento per
          l'esecuzione del codice della navigazione, e' il seguente: 
              «Art. 2. (Denominazione degli uffici marittimi) 
              1.  L'ufficio  della  zona  marittima   e'   denominato
          direzione   marittima,    l'ufficio    del    compartimento
          capitaneria di porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio
          circondariale marittimo. 
              (Omissis).». 
              Il testo dell'articolo 17 del codice della navigazione,
          e' il seguente: 
              «Art. 17. (Attribuzioni degli uffici locali) 
              1. Il  direttore  marittimo  esercita  le  attribuzioni
          conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi  e  dai
          regolamenti. 
              2. Il capo del compartimento, il capo del  circondario,
          e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre  le
          attribuzioni conferite a  ciascuno  di  essi  dal  presente
          codice, dalle altre leggi  e  dai  regolamenti,  esercitano
          nell' ambito  delle  rispettive  circoscrizioni,  tutte  le
          attribuzioni amministrative relative alla navigazione e  al
          traffico marittimo, che non siano specificamente  conferite
          a determinate autorita'». 
              Il   testo   dell'articolo   316   del   codice   della
          navigazione, e' il seguente: 
              «Art. 316. (Formazione dell'equipaggio) 
              1. L'equipaggio della nave marittima e' costituito  dal
          comandante, dagli ufficiali e da  tutte  le  altre  persone
          arruolate per il servizio della  nave.  L'equipaggio  della
          nave  della   navigazione   interna   e'   costituito   dal
          comandante, dagli ufficiali e da tutti gli  altri  iscritti
          nei registri  del  personale  navigante  imbarcati  per  il
          servizio della nave. 
              2. Fa inoltre parte dell'equipaggio il  pilota  durante
          il periodo in cui presta servizio a bordo». 
              Il testo del capitolo 17 del codice internazionale  dei
          trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC  code),
          e' il seguente: 
              «Cap. 17. (Sommario delle prescrizioni minime) 
              1.  Le  miscele  di  prodotti  liquidi  pericolosi  che
          presentano rischi di inquinamento unicamente,  e  che  sono
          provvisoriamente   valutate   secondo   la   regola    3(4)
          dell'Annesso  II   dei   MARPOL   73/79,   possono   essere
          trasportate secondo le prescrizioni del Codice  applicabili
          alla appropriata posizione della voce nel presente capitolo
          per  i   prodotti   liquidi   pericolosi   non   altrimenti
          specificati.». 
              Il testo dell'articolo 1, 1° comma, punti 37, 39  e  40
          del regolamento per la sicurezza della navigazione e  della
          vita umana in mare, approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' il seguente: 
              «Art. 1. (Denominazioni e definizioni) 
              1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento
          hanno il significato risultante dalle seguenti  definizioni
          che  sono  integrative  o  addizionali   a   quelle   della
          Convenzione: 
              (Omissis). 
              37)   Navigazione    internazionale    costiera:    una
          navigazione che si svolge tra porti  appartenenti  a  Stati
          diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
          di 20 miglia dalla costa; 
              (Omissis). 
              39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che
          si svolge tra porti dello Stato nel corso  della  quale  la
          nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 
              40)  Navigazione  litoranea:  una  navigazione  che  si
          svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la  nave
          non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa; 
              (Omissis).». 
              Il  testo  dell'articolo  3  del  regolamento  (CE)  n.
          2099/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  5
          novembre 2002, e' il seguente: 
              «Art. 3. (Istituzione di un comitato) 
              1. La Commissione e'  assistita  dal  comitato  per  la
          sicurezza  marittima  e  la  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi (in seguito denominato comitato COSS). 
              2. Nei casi in cui e'  fatto  riferimento  al  presente
          paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della  decisione
          1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo
          8 della stessa. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo
          6, della decisione 1999/468/CE e' fissato a un mese. 
              3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.».