Art. 20 Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi 1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della Convenzione STCW'78, nella versione aggiornata, relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia, secondo la procedura di cui all'allegato II. 2. Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da un Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione STCW, per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento. 4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di un Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. 5. Una volta concesso, il riconoscimento e' valido fatto salvo l'allegato III, lettera B). 6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 13, i lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere autorizzati, in caso di necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonche' da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo. 7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi. 8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi non membri dell'Unione europea che chiedono la convalida di riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. 9. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 8 e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento ovvero al momento dell'imbarco.
Note all'art. 20: Il testo degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., e' il seguente: "Art. 47 (R). Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all' articolo 38 . 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell' articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva." "Art. 75 (R). Decadenza dai benefici 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all' articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera." "Art. 76 (L). Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell' articolo 4 , comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.".