Art. 20 
 
 
      Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi 
 
  1. I certificati di competenza di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera vv), rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2
e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della  Convenzione
STCW'78, nella  versione  aggiornata,  relativi  all'espletamento  di
funzioni diverse da quelle di comandante  e  di  primo  ufficiale  di
coperta,  nel  caso  in  cui  quest'ultimo  svolga  le  funzioni   di
comandante,  sono  soggetti   a   riconoscimento   da   parte   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  competenti  per  materia,
secondo la procedura di cui all'allegato II. 
  2. Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati  emessi
da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 
  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   per
riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza  ovvero
un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da  un
Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione  STCW,  per
prestare servizio a bordo di una  nave  battente  bandiera  italiana,
presenta  alla  Commissione   europea   una   domanda   motivata   di
riconoscimento. 
  4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di  un
Paese  terzo,  secondo  la  procedura  di  regolamentazione  di   cui
all'allegato III, entro diciotto mesi  dalla  data  di  presentazione
della domanda di riconoscimento. 
  5. Una volta concesso, il  riconoscimento  e'  valido  fatto  salvo
l'allegato III, lettera B). 
  6. Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  6,  comma  13,  i
lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validita'
rilasciati e convalidati da un Paese terzo,  non  ancora  convalidati
dai soggetti competenti di  cui  all'articolo  3,  comma  7,  possono
essere autorizzati, in caso di  necessita',  a  prestare  servizio  a
bordo  di  navi  battenti  bandiera  italiana,  per  un  periodo  non
superiore a tre mesi,  per  l'espletamento  di  funzioni  diverse  da
quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui
quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonche' da  quelle  di
radio operatore, ad eccezione dei casi previsti  dalla  normativa  in
materia di servizio radioelettrico di bordo. 
  7. Ai sensi dell'articolo  6,  comma  14,  la  prova  dell'avvenuta
presentazione alle competenti autorita' della  domanda  di  convalida
dei certificati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed
ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per  un  periodo
non superiore a tre mesi. 
  8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma  9,  a  tutela
della sicurezza della navigazione  e  ai  sensi  della  regola  I/10,
paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi
non  membri  dell'Unione  europea  che  chiedono  la   convalida   di
riconoscimento di certificati per le  mansioni  a  livello  direttivo
devono  possedere  un'appropriata   conoscenza   della   legislazione
marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo,  riguardante  le
mansioni che sono autorizzati a svolgere. 
  9. La conoscenza richiesta ai sensi  del  comma  8  e'  certificata
dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75  e  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
al momento della richiesta della convalida di  riconoscimento  ovvero
al momento dell'imbarco. 
 
          Note all'art. 20: 
              Il testo degli articoli 47, 75 e  76  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., e' il seguente: 
              "Art. 47 (R). Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta' 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all' articolo 38 . 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell' articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva." 
              "Art. 75 (R). Decadenza dai benefici 
              1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  76,
          qualora dal controllo di cui all' articolo 71 emerga la non
          veridicita'   del   contenuto   della   dichiarazione,   il
          dichiarante decade dai benefici  eventualmente  conseguenti
          al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
          veritiera." 
              "Art. 76 (L). Norme penali 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone  indicate  nell'  articolo  4  ,  comma   2,   sono
          considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.".