Art. 22 
 
 
                                Fermo 
 
  1. Ferma restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo  dello
Stato di approdo le autorita' competenti decidono il  fermo  nave  se
riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le
persone, le cose o l'ambiente: 
  a) il lavoratore marittimo non possiede i certificati,  ovvero  non
fornisce prova documentale di aver presentato  domanda  di  convalida
attestante il riconoscimento del proprio  certificato  di  competenza
alle autorita' di cui  all'articolo  3,  comma  7,  o  non  e'  stato
validamente dispensato; 
  b) non sono state rispettate le norme  applicabili  in  materia  di
sicurezza; 
  c) non sono state rispettate le norme  in  materia  di  guardia  in
navigazione od in macchina prescritte alla nave; 
  d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento
di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per  la
sicurezza   delle   radiocomunicazioni   o   per    la    prevenzione
dell'inquinamento marino; 
  e) non e' stata comprovata l'idoneita' professionale per i  compiti
imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della  nave  ed
alla prevenzione dell'inquinamento; 
  f) non e' possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio
del  viaggio   ed   ai   turni   di   guardia   successivi,   persone
sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio. 
 
          Note all'art. 22: 
              Il decreto legislativo 24/03/2011,  n.  53  (Attuazione
          della direttiva 2009/16/CE recante le norme  internazionali
          per   la   sicurezza    delle    navi,    la    prevenzione
          dell'inquinamento e le condizioni di vita  e  di  lavoro  a
          bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che
          navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione  degli  Stati
          membri, pubblicata nella G.U.U.E.  28  maggio  2009,  n.  L
          131), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96.