Art. 22 Fermo 1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello Stato di approdo le autorita' competenti decidono il fermo nave se riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente: a) il lavoratore marittimo non possiede i certificati, ovvero non fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del proprio certificato di competenza alle autorita' di cui all'articolo 3, comma 7, o non e' stato validamente dispensato; b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza; c) non sono state rispettate le norme in materia di guardia in navigazione od in macchina prescritte alla nave; d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino; e) non e' stata comprovata l'idoneita' professionale per i compiti imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed alla prevenzione dell'inquinamento; f) non e' possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.
Note all'art. 22: Il decreto legislativo 24/03/2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96.