Art. 25 Disposizioni abrogative 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136; b) le lettere a), b) e d), del numero 2. del secondo comma, dell'articolo 270-bis, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonche' le lettere a) e c) del numero 2. del secondo comma, dell'articolo 271 del medesimo regolamento; c) l'articolo 4, comma 3, della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni; d) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, n. 175.
Note all'art. 25: Per i riferimenti al decreto legislativo 07/07/2011, n. 136, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 270-bis lettere a), b) e d), comma 2, numero 2 del D.P.R. 15/02/1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima) pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O., e' il seguente: "Art. 270-bis. (Meccanico navale di prima classe) (Omissis). Il meccanico navale di prima classe puo': 1. (Omissis). 2. assumere la direzione di macchina: a. di navi da carico o adibite al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina; b. di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450 cavalli indicati purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina; c. (Omissis). d. di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina". Il testo dell'articolo 271 lettere a) e c) comma 2, numero 2, del citato D.P.R. 15/02/1952, n. 328, e' il seguente: "Art. 271. (Meccanico navale di seconda classe per motonavi) (Omissis). Il meccanico navale di seconda classe per motonavi puo': 1. (Omissis). 2. assumere la direzione di macchina: a. su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 800 cavalli asse; b. (Omissis). c. su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse; (Omissis).". Il testo dell'articolo 4, terzo comma, della L. 28/10/1962, n. 1602 (Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneita' fisica della gente di mare),pubblicata nella Gazz. Uff. 29 novembre 1962, n. 304, e' il seguente: " Art. 4. (Omissis). Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validita' del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo puo' essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi.".