Art. 25 
 
 
                       Disposizioni abrogative 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
  a) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136; 
  b) le lettere a), b)  e  d),  del  numero  2.  del  secondo  comma,
dell'articolo 270-bis, del regolamento per  l'esecuzione  del  codice
della navigazione (navigazione marittima) approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.  328,  nonche'  le
lettere a) e c) del numero 2. del secondo  comma,  dell'articolo  271
del medesimo regolamento; 
  c) l'articolo 4, comma 3, della legge 28 ottobre 1962, n.  1602,  e
successive modificazioni; 
  d) il decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  3
luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio  1997,
n. 175. 
 
          Note all'art. 25: 
              Per i riferimenti al decreto legislativo 07/07/2011, n.
          136, si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 270-bis lettere  a),  b)  e  d),
          comma  2,  numero  2  del   D.P.R.   15/02/1952,   n.   328
          (Approvazione del regolamento per l'esecuzione  del  codice
          della navigazione - Navigazione marittima) pubblicato nella
          Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O., e' il seguente: 
              "Art. 270-bis. (Meccanico navale di prima classe) 
              (Omissis). 
              Il meccanico navale di prima classe puo': 
              1. (Omissis). 
              2. assumere la direzione di macchina: 
              a. di navi da carico o adibite al rimorchio  dotate  di
          apparato motore di potenza non superiore  ai  1800  cavalli
          asse  o  ai  2000  cavalli   indicati   purche'   dopo   il
          conseguimento  del  titolo  abbia  effettuato  3  anni   di
          navigazione di cui almeno  1  in  servizio  di  guardia  in
          macchina; 
              b. di navi da passeggeri dotate di apparato  motore  di
          potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450  cavalli
          indicati purche' dopo il  conseguimento  del  titolo  abbia
          effettuato 3  anni  di  navigazione  di  cui  almeno  1  in
          servizio di guardia in macchina; 
              c. (Omissis). 
              d. di navi di qualsiasi  tipo  o  potenza  di  macchina
          adibite alla navigazione  a  distanza  non  superiore  alle
          venti miglia dalla costa, purche' dopo il conseguimento del
          titolo abbia effettuato 3 anni  di  navigazione  dei  quali
          almeno 1 in servizio di guardia in macchina". 
              Il testo dell'articolo 271 lettere a)  e  c)  comma  2,
          numero 2, del citato  D.P.R.  15/02/1952,  n.  328,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 271. (Meccanico  navale  di  seconda  classe  per
          motonavi) 
              (Omissis). 
              Il meccanico navale  di  seconda  classe  per  motonavi
          puo': 
              1. (Omissis). 
              2. assumere la direzione di macchina: 
              a. su motonavi da carico o  adibite  al  rimorchio,  di
          potenza non superiore a 800 cavalli asse; 
              b. (Omissis). 
              c. su motonavi da passeggeri dotate di apparato  motore
          di potenza non superiore a 200 cavalli asse; 
              (Omissis).". 
              Il  testo  dell'articolo  4,  terzo  comma,  della   L.
          28/10/1962, n. 1602 (Modifiche ed  integrazioni  del  regio
          decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,  convertito  nella
          legge 22 gennaio 1934, n. 244,  concernente  l'accertamento
          della idoneita'  fisica  della  gente  di  mare),pubblicata
          nella Gazz. Uff. 29 novembre 1962, n. 304, e' il seguente: 
              " Art. 4. 
              (Omissis). 
              Con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
          il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  adottato
          ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400,  sono  disciplinati  i  casi  in  cui,  per
          comprovate ragioni di urgenza,  ovvero  se  il  periodo  di
          validita' del certificato scade nel corso di un viaggio, un
          marittimo puo' essere autorizzato a lavorare sulla base  di
          certificazione medica provvisoria, valida fino al porto  di
          scalo successivo e di durata comunque non superiore ai  tre
          mesi.".