Art. 27 
 
 
                        Clausola d'invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le autorita' competenti provvedono  all'esecuzione  dei  compiti
affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.