Art. 6 
 
 
 Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide 
 
  1. Il comandante,  il  direttore  di  macchina,  gli  ufficiali  di
coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e
di macchina, i marittimi abilitati  di  coperta  e  di  macchina,  il
comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi
contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, sono  in
possesso di un certificato di  competenza  o  di  un  certificato  di
addestramento  ovvero  della  convalida  di  riconoscimento   di   un
certificato di competenza rilasciati  da  una  delle  amministrazioni
indicate all'articolo 3,  che  abilita  il  titolare  a  svolgere  le
competenze menzionate nel certificato stesso. 
  2. I  radio  operatori  sono  in  possesso  di  un  certificato  di
competenza separato,  rilasciato  dall'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 3, comma 6, ovvero della convalida di riconoscimento  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), nel quale e' indicato  che
il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti
norme. 
  3. Il certificato di competenza di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), e' rilasciato  al  lavoratore  marittimo  che  e'  stato
addestrato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. 
  4. Il certificato di competenza riporta la sola  indicazione  della
regola  di  cui  alla  Convenzione  STCW  posseduta  dal   lavoratore
marittimo. 
  5. In applicazione delle modalita' di rinnovo di  cui  all'articolo
13,  al   lavoratore   marittimo   e'   rilasciato   l'attestato   di
addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato  VII
al presente decreto. 
  6. L'attestato di addestramento conseguito di cui  all'articolo  2,
comma 1,  lettera  aaa),  e'  parte  integrante  del  certificato  di
competenza e da esso, in caso di mancanza di addestramento  specifico
richiesto, derivano le eventuali limitazioni sul certificato  di  cui
al comma 3. 
  7. L'attestato di addestramento conseguito e'  altresi'  rilasciato
al lavoratore marittimo al quale non e'  richiesto  il  possesso  del
certificato di competenza o il certificato di addestramento. 
  8. I certificati di competenza di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide di  riconoscimento  di
cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  fff),  sono  annotati,  previa
attribuzione di un numero  progressivo,  nel  registro  istituito  ai
sensi dell'articolo 11, comma 6. 
  9. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante  ed
il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo  svolge  funzioni  del
comandante, devono essere cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione
europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo  sullo  Spazio
economico  europeo.  L'accesso  a  tali  funzioni   e'   disciplinato
dall'articolo 292-bis del codice della navigazione. 
  10. I certificati di competenza di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), abilitanti alle funzioni  di  comandante,  direttore  di
macchina,   ufficiali   di   coperta   e   di   macchina,   ufficiale
elettrotecnico ed i certificati  di  addestramento  emessi  ai  sensi
delle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro
versione  aggiornata  ed  il  relativo  rinnovo  hanno  validita'  di
sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono  revocati,  sospesi  od
annullati. 
  11. I certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta
e di macchina, marittimo abilitato di coperta e di  macchina,  comune
elettrotecnico non sono soggetti a scadenza. 
  12. Alla convalida di  riconoscimento  rilasciata  dalle  autorita'
consolari di cui all'articolo 3, comma 7,  e'  attribuito  un  numero
unico ed hanno la validita'  del  certificato  di  competenza  o  del
certificato di addestramento riconosciuto o fino a quando gli  stessi
non sono revocati, sospesi od annullati e comunque  non  superiore  a
sessanta mesi. 
  13. La convalida di riconoscimento indica la qualifica  in  cui  il
titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in  termini
identici  a  quelli  usati  dalle   norme   sulla   sicurezza   della
composizione degli  equipaggi  delle  navi  applicabili  alle  unita'
battenti bandiera italiana. 
  14.  Il  comandante  della  nave  custodisce,   in   originale,   i
certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori
marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le
prove dell'avvenuta presentazione  alle  competenti  autorita'  della
domanda di convalida  dei  certificati  rilasciati  da  Stati  membri
dell'Unione  europea  o  da  Paesi  terzi  non   ancora   convalidati
dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7. 
  15.  Avverso  il  provvedimento  di  diniego   del   rilascio   del
certificato di  competenza  o  della  convalida  e'  ammesso  ricorso
gerarchico. 
  16. I certificati di competenza, i certificati di  addestramento  e
le prove documentali sono rilasciati in lingua italiana e inglese. 
  17. Le autorita' di cui  all'articolo  3,  comma  3,  procedono  al
rilascio  del  certificato  di   competenza,   del   certificato   di
addestramento  ovvero  dell'attestato  di  addestramento   conseguito
previa verifica dell'autenticita'  e  validita'  di  qualsiasi  prova
documentale  necessaria  all'ottenimento   del   certificato   stesso
conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto. 
  18.  Le  convalide  attestanti  il  rilascio  di   certificati   di
competenza e le convalide di  riconoscimento  di  un  certificato  di
competenza  emesso  da  un  Paese  parte  della   Convenzione   STCW,
rilasciati a comandanti e ufficiali ai sensi  delle  Regole  V/1-1  e
V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati qualora sono soddisfatti  tutti
i requisiti della convenzione STCW e del presente decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il  testo  dell'articolo  292-bis  del   codice   della
          navigazione, e' il seguente: 
              «Art. 219-bis. (Pesca marittima) 
              1. E' considerata pesca marittima, oltre quella che  si
          esercita  nel  mare,  la  pesca  nell'ambito  del   demanio
          marittimo».