Art. 2 
 
            Disposizioni transitorie e finali concernenti 
              le modificazioni del decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Fino all'emanazione  da  parte  della  Commissione  europea  del
requisito di liquidita' previsto dall'articolo  460  del  regolamento
(UE) n.  575/2013,  trova  applicazione  l'articolo  79  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  nella  formulazione  vigente
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  2. Le  delibere  adottate  dal  CICR,  i  decreti  emanati  in  via
d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del
CICR, e i regolamenti emanati  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente  decreto
legislativo continuano a essere applicati fino alla data  di  entrata
in vigore  dei  provvedimenti  emanati  dalla  Banca  d'Italia  nelle
corrispondenti  materie.  Rimane  fermo,  altresi',  quanto  previsto
dall'articolo 161, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385. 
  3. Le modifiche apportate al titolo VIII del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca  d'Italia
ai  sensi  dell'articolo  145-quater  del  decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385. Alle violazioni commesse prima della data  di
entrata in vigore delle disposizioni adottate  dalla  Banca  d'Italia
continuano ad  applicarsi  le  norme  del  titolo  VIII  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  4. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, non si applica l'articolo 39, comma 3,  della
legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
  5. L'articolo 145, commi 4,  5,  6,  7,  7-bis  e  8,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal  presente
decreto legislativo, si applica ai giudizi  proposti  successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto legislativo;  nei  giudizi
di opposizione pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. 
  6. Nel rispetto di quanto previsto  dal  comma  3,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo  ogni  riferimento
all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
in vigore a tale data si  intende  effettuato  agli  articoli  144  e
144-ter del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  come
modificato  dal  presente  decreto  legislativo,  ad  eccezione   dei
riferimenti  contenuti  in   disposizioni   relative   alle   materie
disciplinate dal titolo VI del medesimo decreto legislativo. 
  7. La disciplina attuativa emanata ai sensi  dell'articolo  26  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal
presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive  alla
data della sua entrata in vigore. Fino a tale  momento,  continua  ad
applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385,  nella  versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. 
  8. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, come modificato dal presente decreto  legislativo,  continua  ad
applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385,  nella  versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. 
  9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
ogni riferimento agli articoli 53 e 67  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si  intende  effettuato
rispettivamente agli articoli 53, 53-bis e 53-ter, e agli articoli 67
e 67-ter del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  come
modificato dal presente decreto legislativo. 
  10. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159,  e'  acquisita,  anche  a  campione,  la  comunicazione
antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 25 e 26 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Banca  d'Italia  ha
accesso diretto al Sistema informativo del Casellario  e  alla  Banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia. 
  11. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.
3, convertito, con modificazioni,  dall'articolo  1  della  legge  24
marzo 2015, n. 33,  le  parole  «previste  dall'articolo  144,  comma
3-bis, del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e  successive  modificazioni»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «previste dall'articolo 144, comma 1, del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  successive
modificazioni, nonche' il comma 8 del medesimo articolo 144». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          575/2013 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  79  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art.  79  (Banche  comunitarie).  -  1.  In  caso   di
          violazione   da   parte   di   banche   comunitarie   delle
          disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di
          servizi nel territorio della Repubblica, la Banca  d'Italia
          puo'  ordinare  alla  banca  di  porre   termine   a   tali
          irregolarita',    dandone    comunicazione    all'autorita'
          competente dello Stato membro  in  cui  la  banca  ha  sede
          legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 
              2.   Quando   manchino   o   risultino   inadeguati   i
          provvedimenti   dell'autorita'   competente,   quando    le
          irregolarita'  commesse  possano   pregiudicare   interessi
          generali ovvero nei casi di urgenza  per  la  tutela  delle
          ragioni dei depositanti, dei risparmiatori  e  degli  altri
          soggetti  ai  quali  sono  prestati  i  servizi,  la  Banca
          d'Italia   adotta   le    misure    necessarie,    comprese
          l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni
          e la chiusura della succursale.». 
              - Per il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il titolo VIII del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, citato nelle note  alle  premesse,  e'  cosi'
          rubricato: «Titolo VIII - SANZIONI». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  145-quater  del   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  inserito   dal
          presente decreto, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo dell'art. 39 della legge 28  dicembre  2005,
          n. 262 (Disposizioni per  la  tutela  del  risparmio  e  la
          disciplina  dei  mercati   finanziari)   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005,  n.  301,  supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art.   39   (Aumento   delle   sanzioni    penali    e
          amministrative). - 1. Le pene previste dal testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  dal
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate
          entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro  I,
          titolo II, capo II, del codice penale. 
              2.  Al  codice  civile  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'art. 2625, dopo il secondo comma  e'  inserito
          il seguente: 
              «La pena e' raddoppiata se si tratta  di  societa'  con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati dell'Unione europea o  diffusi  tra  il  pubblico  in
          misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; 
                b) all'art. 2635, dopo il secondo comma  e'  inserito
          il seguente: 
              «La pena e' raddoppiata se si tratta  di  societa'  con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati dell'Unione europea o  diffusi  tra  il  pubblico  in
          misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; 
                c) all'art. 2638, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          comma: 
              «La pena e' raddoppiata se si tratta  di  societa'  con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati dell'Unione europea o  diffusi  tra  il  pubblico  in
          misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». 
              3. Le sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge  12  agosto  1982,  n.
          576, che non sono state modificate  dalla  presente  legge,
          sono quintuplicate. 
              4. All'art. 4, comma 1,  lettera  h),  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229, dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
          seguente: 
              «1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali  e
          quintuplicando   la   misura   massima    delle    sanzioni
          amministrative  pecuniarie  determinate  in  una  somma  di
          denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12
          agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni». 
              5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del
          decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231,   sono
          raddoppiate.». 
              - Per il testo  degli  articoli  25,  26,  53,  53-bis,
          53-ter,  67,  67-ter,  144,  144-ter  e  145  del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Il titolo VI del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, citato nelle note  alle  premesse,  e'  cosi'
          rubricato:  «Titolo  VI  -  TRASPARENZA  DELLE   CONDIZIONI
          CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n.  226,  supplemento
          ordinario. 
              - Il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  24  gennaio
          2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema  bancario  e  gli
          investimenti)  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   24
          gennaio 2015, n. 19, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  2  (Norme  sul  trasferimento  dei  servizi   di
          pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento). - 1.
          Il   presente   articolo   reca   la    disciplina    sulla
          trasferibilita' dei servizi di pagamento connessi al  conto
          di  pagamento  detenuto  da  un   consumatore   presso   un
          prestatore  di  servizi  di  pagamento   verso   un   altro
          prestatore di servizi di pagamento secondo quanto  previsto
          al capo  III  della  direttiva  2014/92/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 
              2. Ai fini del  presente  articolo,  per  "servizio  di
          trasferimento" si intende il  trasferimento,  su  richiesta
          del consumatore, da un prestatore di servizi  di  pagamento
          ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini
          permanenti  di  bonifico,  addebiti  diretti  ricorrenti  e
          bonifici  in  entrata  ricorrenti  eseguiti  sul  conto  di
          pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo
          da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento
          di destinazione, o entrambi, con o senza  la  chiusura  del
          conto di pagamento di origine. 
              3. I prestatori di servizi di pagamento  forniscono  il
          servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti
          nella stessa valuta a tutti  i  consumatori  che  intendono
          aprire o che sono titolari di un conto di pagamento  presso
          un prestatore di servizi di pagamento. 
              4.  Il  servizio  di  trasferimento  e'   avviato   dal
          prestatore di servizi di pagamento ricevente  su  richiesta
          del consumatore. A tale fine, il  consumatore  rilascia  al
          prestatore di servizi di pagamento ricevente una  specifica
          autorizzazione    all'esecuzione    del     servizio     di
          trasferimento. 
              5. Il prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente
          esegue il servizio di trasferimento  entro  il  termine  di
          dodici     giorni      lavorativi      dalla      ricezione
          dell'autorizzazione del consumatore. Nel  caso  in  cui  il
          conto  abbia  due  o  piu'  titolari,  l'autorizzazione  e'
          fornita da ciascuno di essi. 
              6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore: 
              a) fornisce  al  prestatore  di  servizi  di  pagamento
          trasferente  e  al  prestatore  di  servizi  di   pagamento
          ricevente il consenso specifico a eseguire  ciascuna  delle
          operazioni  relative  al  servizio  di  trasferimento,  per
          quanto di rispettiva competenza; 
              b) identifica specificamente i bonifici  ricorrenti  in
          entrata, gli ordini permanenti di  bonifico  e  gli  ordini
          relativi ad addebiti diretti per l'addebito  in  conto  che
          devono essere trasferiti; 
              c) indica la data a  partire  dalla  quale  gli  ordini
          permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere
          eseguiti o addebitati a valere sul conto  di  pagamento  di
          destinazione. Tale data e' fissata  ad  almeno  sei  giorni
          lavorativi a decorrere dal giorno in cui il  prestatore  di
          servizi  di  pagamento   ricevente   riceve   i   documenti
          trasferiti  dal  prestatore   di   servizi   di   pagamento
          trasferente. 
              7. Ai  fini  del  presente  articolo  si  applicano  le
          definizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 27
          gennaio 2010, n. 11. 
              8. Il prestatore di servizi di pagamento  ricevente  e'
          responsabile dell'avvio e della  gestione  della  procedura
          per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere  al
          prestatore di servizi di pagamento ricevente di  effettuare
          il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in  entrata,
          ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto.
          Il prestatore di servizi di pagamento trasferente  fornisce
          al prestatore di servizi di pagamento  ricevente  tutte  le
          informazioni necessarie  per  riattivare  i  pagamenti  sul
          conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma
          dell'autorizzazione si applica l'art. 117, commi 1 e 2, del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,  e
          successive modificazioni. 
              9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi  del
          presente  articolo  si  applicano  le   sanzioni   previste
          dall'art. 144, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, nonche' il comma 8 del medesimo art. 144. Si
          applica il titolo VIII del medesimo testo unico di  cui  al
          decreto legislativo n. 385 del 1993. 
              10.  Per  il  periodo  di   sei   mesi   dal   rilascio
          dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di  pagamento
          trasferente  e  il  prestatore  di  servizi  di   pagamento
          ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso
          alle  informazioni  che   lo   riguardano   rilevanti   per
          l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative  agli
          ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere  presso
          il medesimo prestatore di servizi di pagamento. 
              11. Il prestatore di servizi di  pagamento  trasferente
          fornisce  le  informazioni  richieste  dal  prestatore   di
          servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco  degli
          ordini permanenti  in  essere  relativi  a  bonifici  e  le
          informazioni disponibili sugli ordini di  addebito  diretto
          che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in  entrata
          e sugli addebiti diretti ordinati  dal  creditore  eseguiti
          sul conto  di  pagamento  del  consumatore  nei  precedenti
          tredici  mesi,  senza  addebito  di  spese  a  carico   del
          consumatore  o  del  prestatore  di  servizi  di  pagamento
          ricevente. 
              12. Se nell'ambito del  servizio  di  trasferimento  il
          consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento  di
          origine, si applica l'art. 126-septies, commi 1  e  3,  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1º  settembre
          1993, n. 385. 
              13.  Fermo   restando   quanto   previsto   dai   commi
          precedenti,  il  prestatore   di   servizi   di   pagamento
          trasferente  e  il  prestatore  di  servizi  di   pagamento
          ricevente  non  addebitano  spese  al  consumatore  per  il
          servizio di trasferimento. 
              14. I prestatori di  servizi  di  pagamento  mettono  a
          disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni
          riguardanti il  servizio  di  trasferimento.  Il  contenuto
          delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe
          a disposizione del consumatore sono disciplinati  ai  sensi
          dei capi I e II-bis del titolo VI del testo unico di cui al
          decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni. 
              15. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
          in quanto compatibili e secondo le modalita'  e  i  termini
          definiti  dai  decreti  di  cui  al  comma  18,  anche   al
          trasferimento, su richiesta del consumatore,  di  strumenti
          finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro,  con
          o senza  la  chiusura  del  conto  di  deposito  titoli  di
          origine, senza oneri e spese per il consumatore. 
              16. In caso di mancato rispetto delle modalita'  e  dei
          termini per il trasferimento dei servizi di  pagamento,  il
          prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a
          indennizzare il cliente in misura proporzionale al  ritardo
          e alla disponibilita' esistente sul conto di  pagamento  al
          momento della richiesta di trasferimento. 
              17. All'art. 116 del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono
          noti  gli  indicatori   che   assicurano   la   trasparenza
          informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di
          costo  e  il  profilo  dell'utente,  anche  attraverso  gli
          sportelli automatici e gli  strumenti  di  accesso  tramite
          internet ai servizi bancari». 
              18. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono  definiti  i
          criteri per la quantificazione dell'indennizzo  di  cui  al
          comma 16 nonche' le modalita' e i termini per l'adeguamento
          alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.
          In sede di prima attuazione, i  decreti  di  cui  al  primo
          periodo sono emanati  entro  quattro  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. I prestatori di servizi di pagamento  si  adeguano
          alle   disposizioni    del    presente    articolo    sulla
          trasferibilita' dei servizi di  pagamento  entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              19. I commi 584 e 585  dell'  art.  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 2015, n. 33
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          24 gennaio 2015,  n.  3,  recante  misure  urgenti  per  il
          sistema  bancario  e  gli  investimenti)  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  25  marzo  2015,  n.  70,  supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.  3,
          recante misure  urgenti  per  il  sistema  bancario  e  gli
          investimenti, e' convertito in legge con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
              2.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.».