Art. 3 Individuazione della Banca d'Italia come autorita' di risoluzione ai fini della partecipazione alla fase di avvio del Meccanismo di risoluzione unico 1. La Banca d'Italia e' designata quale autorita' nazionale di risoluzione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della partecipazione al Comitato per la risoluzione dell'ABE previsto dall'art. 127 della direttiva stessa, nonche' ai fini dell'applicazione dell'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2014/806/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed e' investita dei poteri e dei compiti che le disposizioni del regolamento richiamate in tali paragrafi attribuiscono alle autorita' di risoluzione nazionali. 2. Le banche e gli altri soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 comunicano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, i dati e i documenti richiesti ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento 2014/806/UE. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per la violazione degli articoli 51 e 66 del medesimo decreto legislativo; si applicano altresi' le disposizioni di cui ai capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dalle norme vigenti. 4. Nell'esercizio delle funzioni previste al presente articolo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Note all'art. 3: - La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. - Il regolamento (CE) 15/07/2014, n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225. - Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca; c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca; d); e); f); g); h) societa' che controllano almeno una banca; i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. 2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.». - Per il testo degli articoli 51, 66 e 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 1. - I capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, sono cosi' rubricati: «Capo V - ALTRE SANZIONI». «Capo VI - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE». - Il testo dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorita' di cui al presente comma disciplinano le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi. 4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'art. 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'art. 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico. 5. 6. 6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.».