Art. 3 
 
         Individuazione della Banca d'Italia come autorita' 
        di risoluzione ai fini della partecipazione alla fase 
            di avvio del Meccanismo di risoluzione unico 
 
  1. La Banca d'Italia e'  designata  quale  autorita'  nazionale  di
risoluzione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio ai fini  della  partecipazione  al
Comitato per la risoluzione dell'ABE  previsto  dall'art.  127  della
direttiva stessa, nonche' ai fini dell'applicazione dell'articolo 99,
paragrafi 3 e  4,  del  regolamento  n.  2014/806/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, ed e' investita dei poteri e dei compiti che
le  disposizioni  del  regolamento  richiamate  in   tali   paragrafi
attribuiscono alle autorita' di risoluzione nazionali. 
  2. Le  banche  e  gli  altri  soggetti  inclusi  nell'ambito  della
vigilanza  consolidata  ai  sensi  dell'articolo   65   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 comunicano alla Banca d'Italia,
con le modalita' e  nei  termini  da  essa  stabiliti,  i  dati  e  i
documenti richiesti ai fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di  cui
all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento 2014/806/UE. In caso di
inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per la violazione degli
articoli 51 e 66  del  medesimo  decreto  legislativo;  si  applicano
altresi' le disposizioni di cui ai capi V e VI del  titolo  VIII  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. Restano fermi  i  compiti  e  i  poteri  attribuiti  alla  Banca
d'Italia dalle norme vigenti. 
  4. Nell'esercizio delle funzioni  previste  al  presente  articolo,
alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi  nonche'  ai  suoi
dipendenti si applica l'articolo  24,  comma  6-bis  della  legge  28
dicembre 2005, n. 262. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei  depositi
          (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n.
          L 173. 
              - Il  regolamento  (CE)  15/07/2014,  n.  806/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio che fissa  norme  e  una
          procedura uniformi per la risoluzione degli enti  creditizi
          e  di  talune  imprese  di  investimento  nel  quadro   del
          meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di  risoluzione
          unico e che modifica il regolamento (UE)  n.  1093/2010  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225. 
              - Il testo dell'art.  65  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della  vigilanza
          consolidata). - 1. La Banca d'Italia esercita la  vigilanza
          su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: 
              a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; 
              b)  societa'  bancarie,   finanziarie   e   strumentali
          partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a
          un gruppo bancario o da una singola banca; 
              c) societa' bancarie,  finanziarie  e  strumentali  non
          comprese  in  un  gruppo  bancario,  ma  controllate  dalla
          persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
          ovvero una singola banca; 
              d); 
              e); 
              f); 
              g); 
              h) societa' che controllano almeno una banca; 
              i) societa' diverse da quelle bancarie,  finanziarie  e
          strumentali quando siano controllate da una  singola  banca
          ovvero quando societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario
          ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano,  anche
          congiuntamente, una partecipazione di controllo. 
              2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della
          vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione  di  norme
          specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo  la
          disciplina vigente.». 
              - Per il testo degli articoli 51, 66 e 144 del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - I capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
          sono cosi' rubricati: 
              «Capo V - ALTRE SANZIONI». 
              «Capo VI - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI
          AMMINISTRATIVE». 
              - Il testo dell'art. 24 della legge 28  dicembre  2005,
          n. 262 (Disposizioni per  la  tutela  del  risparmio  e  la
          disciplina  dei  mercati   finanziari)   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005,  n.  301,  supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di  provvedimenti
          individuali). - 1. Ai procedimenti  della  Banca  d'Italia,
          della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione
          di  provvedimenti  individuali  si  applicano,  in   quanto
          compatibili,  i  principi   sull'individuazione   e   sulle
          funzioni   del   responsabile   del   procedimento,   sulla
          partecipazione al procedimento  e  sull'accesso  agli  atti
          amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni. I  procedimenti  di  controllo  a
          carattere contenzioso e i  procedimenti  sanzionatori  sono
          svolti nel rispetto dei  principi  della  piena  conoscenza
          degli   atti   istruttori,   del   contraddittorio,   della
          verbalizzazione  nonche'  della  distinzione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie  rispetto  all'irrogazione
          della sanzione.  Le  notizie  sottoposte  per  iscritto  da
          soggetti    interessati     possono     essere     valutate
          nell'istruzione del procedimento. Le Autorita'  di  cui  al
          presente comma disciplinano le modalita' organizzative  per
          dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie  rispetto  all'irrogazione
          della sanzione. 
              2. Gli atti delle Autorita' di cui al  comma  1  devono
          essere motivati. La motivazione deve  indicare  le  ragioni
          giuridiche e i presupposti di fatto che  hanno  determinato
          la    decisione,    in    relazione     alle     risultanze
          dell'istruttoria. 
              3. Le Autorita' di cui  al  comma  1  disciplinano  con
          propri regolamenti l'applicazione dei principi  di  cui  al
          presente articolo, indicando altresi' i casi di  necessita'
          e di urgenza o  le  ragioni  di  riservatezza  per  cui  e'
          ammesso derogarvi. 
              4. Alle sanzioni amministrative  irrogate  dalla  Banca
          d'Italia,  dalla  CONSOB,   dall'ISVAP,   dalla   COVIP   e
          dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  non
          si  applicano  le  disposizioni  sul  pagamento  in  misura
          ridotta contenute nell'art.  16  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per  le
          sanzioni indicate dall'art. 193, comma 2, del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  per
          la violazione delle disposizioni  previste  dall'art.  120,
          commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico. 
              5. 
              6. 
              6-bis.  Nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   di
          controllo le Autorita' di cui  al  comma  1  e  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, i  componenti  dei
          loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei  danni
          cagionati da atti o comportamenti posti in essere con  dolo
          o colpa grave.».