Art. 4 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
             24 febbraio 1998, n. 58, parte I, II e III 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera i-bis) e' inserita la seguente: 
    «i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che  comunque  operano
sulla   base   di   rapporti   che   ne   determinano   l'inserimento
nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato;». 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le Autorita' indicate al comma 1 esercitano,  ciascuna  per
quanto di competenza, i poteri  d'intervento  attribuiti  loro  dalle
parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il
rispetto  del  regolamento  UE  n.  575/2013,  delle  relative  norme
tecniche  di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15  del  regolamento
UE  n.  1093/2010,  ovvero  in  caso  di  inosservanza   degli   atti
dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi  di
questi ultimi regolamenti.». 
  3. All'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: sono pubblicati dalla Banca d'Italia e  dalla
CONSOB nei rispettivi Bollettini»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono pubblicati dalla Banca d'Italia nel  proprio  sito  internet  e
dalla CONSOB, in formato elettronico, nel proprio Bollettino». 
  4. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
cosi' modificato: 
  a) al comma 1, lettera a),  in  fine,  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle  stesse
materie e sul governo societario, l'organizzazione  amministrativa  e
contabile, i controlli interni e i  sistemi  di  remunerazione  e  di
incentivazione»; 
  b) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti: 
  «2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di  remunerazione
e di incentivazione emanate ai sensi del  comma  2-bis,  lettera  a),
possono  prevedere  che   determinate   decisioni   in   materia   di
remunerazione e  di  incentivazione  siano  rimesse  alla  competenza
dell'assemblea  dei   soci,   anche   nel   modello   dualistico   di
amministrazione  e  controllo,  stabilendo   quorum   costitutivi   e
deliberativi anche in deroga a norme di legge. 
  2-octies. E' nullo qualunque patto o  clausola  non  conforme  alle
disposizioni  in  materia  di   sistemi   di   remunerazione   e   di
incentivazione emanate ai  sensi  del  comma  2-bis,  lettera  a),  o
contenute in atti dell'Unione europea  direttamente  applicabili.  La
nullita' della clausola non comporta la nullita'  del  contratto.  Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto,
ove possibile, con i parametri indicati nelle  disposizioni  suddette
nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria. 
  2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi
restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo  comma,  del
codice civile, si astengono dalle deliberazioni  in  cui  abbiano  un
interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.». 
  5. L'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
cosi' modificato: 
  a) al comma 1, lettera a) le parole: «i dirigenti» sono  sostituite
dalle seguenti: «il personale»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono altresi' convocare gli amministratori, i  sindaci
e il personale di  coloro  ai  quali  i  soggetti  abilitati  abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  La  Banca  d'Italia  puo'  adottare,  a  fini  di  stabilita',
provvedimenti specifici aventi  a  oggetto  le  materie  disciplinate
dall'articolo 6, comma  1,  lettera  a),  e,  ove  la  situazione  lo
richieda: adottare, sentita la Consob,  provvedimenti  restrittivi  o
limitativi concernenti i servizi, le attivita', le  operazioni  e  la
struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri
elementi del  patrimonio;  con  riferimento  a  strumenti  finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il  pagamento
di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile
delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per
il mantenimento di una  solida  base  patrimoniale.  I  provvedimenti
possono  essere  emanati  nei  confronti  di  uno  o  piu'   soggetti
abilitati, nonche' di una o piu' categorie di essi.»; 
    d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o  piu'
esponenti aziendali di Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav
e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio  per
la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione  non
e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai
sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.». 
  6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis (Riserve di capitale). - 1. La Banca d'Italia adotta le
misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo  VII
della direttiva 2013/36/UE, nonche' quelle di natura macroprudenziale
previste dal regolamento UE n. 575/2013, quale autorita' designata ai
sensi di tali normative comunitarie nei confronti delle Sim  e  delle
succursali di imprese di investimento extracomunitarie.». 
  7. L'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
cosi' modificato: 
  a) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «La  Banca
d'Italia  e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
possono chiedere informazioni al personale  dei  soggetti  abilitati,
anche per il tramite di questi ultimi.»; 
  b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Gli obblighi previsti dal comma  1  si  applicano  anche  a
coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato  funzioni
aziendali essenziali o importanti e al loro personale.». 
  8. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 8-bis (Sistemi interni di segnalazione delle  violazioni).  -
1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo  adottano  procedure
specifiche per la  segnalazione  al  proprio  interno  da  parte  del
personale, di atti o fatti  che  possano  costituire  una  violazione
delle norme disciplinanti l'attivita' svolta. 
  2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a: 
  a) garantire la riservatezza dei dati personali  del  segnalante  e
del presunto responsabile della violazione, ferme restando le  regole
che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati  dall'autorita'
giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; 
  b) tutelare adeguatamente il soggetto  segnalante  contro  condotte
ritorsive,  discriminatorie  o   comunque   sleali   conseguenti   la
segnalazione; 
  c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente
e autonomo. 
  3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per  se'
violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
  4. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196, non si applica con riguardo all'identita' del segnalante, che
puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la  conoscenza
sia indispensabile per la difesa del segnalato. 
  5.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  emanano,  con   regolamento
congiunto, le disposizioni attuative del presente articolo. 
  Art. 8-ter (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia  e  alla
Consob). - 1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le
materie di propria competenza, da parte del  personale  dei  soggetti
abilitati  e  delle  relative   capogruppo,   segnalazioni   che   si
riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II,  titolo
I,  II  e  III  del  presente  decreto  legislativo,   nonche'   atti
dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. 
  2. La Banca d'Italia e la Consob tengono conto dei criteri previsti
all'articolo 8-bis, comma 2, lettere a) e  b),  e  possono  stabilire
condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni. 
  3. La Banca d'Italia e la Consob si  avvalgono  delle  informazioni
contenute   nelle   segnalazioni,   ove   rilevanti,   esclusivamente
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza  e  per  il  perseguimento
delle finalita' previste dall'articolo 5. 
  4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento e' effettuata
con  modalita'  che  salvaguardino  comunque  la   riservatezza   del
segnalante. Si applica l'articolo 8-bis, commi 3 e 4.». 
  9. All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni,
richiedere l'esibizione dei documenti  e  il  compimento  degli  atti
ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti  abilitati
abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o  importanti  e
al loro personale.». 
  10. L'articolo 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' cosi' modificato: 
  a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali  siano  state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o  importanti  da  parte
dei soggetti indicati dalle  lettere  a)  e  b),  limitatamente  alle
finalita' ivi richiamate.»; 
  b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «5-ter. La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la loro permanenza
in carica sia di pregiudizio per la  sana  e  prudente  gestione  del
gruppo,  la  rimozione  di  uno  o  piu'  esponenti  aziendali  della
capogruppo; la rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli  estremi
per pronunciare la decadenza ai sensi  dell'articolo  13,  salvo  che
sussista urgenza di provvedere. 
  5-quater.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob   possono   chiedere,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  informazioni  anche   al
personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il  tramite  di
questi ultimi. 
  5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2  e  3  si  applicano
anche ai  soggetti  ai  quali  siano  state  esternalizzate  funzioni
aziendali essenziali o importanti e al loro personale. 
  5-sexies. Alla societa' capogruppo si  applicano  gli  articoli  6,
commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e 1-bis.». 
  11. L'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Esponenti  aziendali).  -  1.  I  soggetti  che  svolgono
funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  Sim,
societa' di gestione del  risparmio,  Sicav  e  Sicaf  devono  essere
idonei allo svolgimento dell'incarico. 
  2. Ai fini del comma  1,  gli  esponenti  possiedono  requisiti  di
professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfano criteri  di
competenza e correttezza, dedicano il tempo  necessario  all'efficace
espletamento dell'incarico. 
  3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua: 
  a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti; 
  b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo
principi di proporzionalita'; 
  c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da  ricoprire  e
con  le  caratteristiche  del  soggetto  abilitato,  e  di   adeguata
composizione dell'organo; 
  d) i criteri di  correttezza  per  gli  esponenti  delle  Sim,  con
riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari  dell'esponente,  alle
condotte tenute nei confronti delle autorita'  di  vigilanza  e  alle
sanzioni o misure correttive  da  queste  irrogate,  a  provvedimenti
restrittivi inerenti ad attivita'  professionali  svolte,  nonche'  a
ogni  altro  elemento  suscettibile  di  incidere  sulla  correttezza
dell'esponente; 
  e) i limiti al cumulo di incarichi per  gli  esponenti  delle  Sim,
graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo  conto  delle
dimensioni dell'intermediario; 
  f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e
la sua durata. 
  4.  Con  il  regolamento  previsto  dal  comma  3  possono   essere
determinati i casi in cui i  requisiti  e  criteri  di  idoneita'  si
applicano anche ai responsabili delle principali  funzioni  aziendali
nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza. 
  5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti  indicati
al comma 1 valutano l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza
complessiva  dell'organo,  documentando  il  processo  di  analisi  e
motivando  opportunamente  l'esito  della  valutazione.  In  caso  di
specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti  ai  sensi
del comma 3, lettera c), i medesimi organi  possono  adottare  misure
necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di  idoneita'  o
la violazione dei limiti  al  cumulo  degli  incarichi  determina  la
decadenza  dall'ufficio;  questa  e'   pronunciata   dall'organo   di
appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza  del
difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non  sono
componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza
sono effettuate dall'organo che li ha nominati. 
  6. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, secondo  modalita'  e  tempi  stabiliti  con  regolamento
congiunto, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti  sui
soggetti  abilitati:  valutano  l'idoneita'  degli  esponenti  e   il
rispetto dei limiti al  cumulo  degli  incarichi,  anche  sulla  base
dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi  del
comma 5; in caso di difetto o violazione,  pronunciano  la  decadenza
dalla carica.». 
  12. L'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  14  (Partecipanti  al  capitale).  -  1.  I  titolari  delle
partecipazioni  indicate  all'articolo  15  possiedono  requisiti  di
onorabilita' e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo
da garantire la sana e prudente gestione della societa' partecipata. 
  2. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua: 
  a) i requisiti di onorabilita'; 
  b) i criteri di competenza,  graduati  in  relazione  all'influenza
sulla gestione della societa' che il  titolare  della  partecipazione
puo' esercitare; 
  c) i criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra  l'altro,  alle
relazioni d'affari del titolare della partecipazione,  alle  condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle  sanzioni  o
misure correttive da queste  irrogate,  a  provvedimenti  restrittivi
inerenti ad attivita' professionali  svolte,  nonche'  a  ogni  altro
elemento suscettibile di  incidere  sulla  correttezza  del  titolare
della partecipazione. 
  3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e  dell'articolo
15, per le Sicav e le  Sicaf  si  fa  riferimento  alle  sole  azioni
nominative e le disposizioni  di  cui  al  comma  2  stabiliscono  le
ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di  voto,  tali
azioni sono considerate come azioni al portatore, con  riguardo  alla
data di acquisto. 
  4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche  le  partecipazioni
possedute  per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'
fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui i  diritti
derivanti dalle partecipazioni  spettano  o  sono  attribuiti  ad  un
soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono
accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. 
  5. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  16,  qualora  non
siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e  2  non
possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri  diritti  che
consentono di influire sulla societa', inerenti  alle  partecipazioni
eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1. 
  6. In caso di inosservanza del  divieto,  la  deliberazione  od  il
diverso atto,  adottati  con  il  voto  o,  comunque,  il  contributo
determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile.  Le  partecipazioni  per  le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 
  7. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o
dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della  deliberazione
ovvero, se  questa  e'  soggetta  a  iscrizione  nel  registro  delle
imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se  e'  soggetta
solo a deposito presso l'ufficio del registro  delle  imprese,  entro
centottanta giorni dalla data di questo. 
  8. Le partecipazioni, eccedenti le  soglie  previste  dall'articolo
15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita'  devono
essere alienate entro i termini  stabiliti  dalla  Banca  d'Italia  o
dalla Consob.». 
  13. L'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' cosi' modificato: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Acquisizione  e
cessione di partecipazioni»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il  termine  stabilito  ai
sensi del comma 5, lettera c),  l'acquisizione  della  partecipazione
quando ritenga che non ricorrono  condizioni  atte  a  garantire  una
gestione sana e prudente dell'intermediario,  valutando  la  qualita'
del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto  di
acquisizione  in  base  ai  seguenti  criteri:  la  reputazione   del
potenziale acquirente ai  sensi  dell'articolo  14;  l'idoneita',  ai
sensi  dell'articolo  13,  da  parte  di   coloro   che,   in   esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo; la solidita' finanziaria del potenziale  acquirente;  la
capacita'    dell'intermediario    di    rispettare     a     seguito
dell'acquisizione  le  disposizioni  che  ne  regolano   l'attivita';
l'idoneita' della struttura del gruppo del  potenziale  acquirente  a
consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato
sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di  riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia puo' fissare  un
termine massimo per l'acquisizione nonche'  comunicare,  anche  prima
della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.». 
  14. L'articolo 19, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' cosi' modificato: 
  a) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
  «f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13;»; 
  b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
  «g) i titolari  delle  partecipazioni  indicate  nell'articolo  15,
comma 1, abbiano i requisiti e  soddisfino  i  criteri  stabiliti  ai
sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per  il  divieto
previsto dall'articolo 15, comma 2.». 
  15. L'articolo 34, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' cosi' modificato: 
  a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13;»; 
  b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma
1, hanno i requisiti  e  soddisfano  i  criteri  stabiliti  ai  sensi
dell'articolo 14  e  non  ricorrono  le  condizioni  per  il  divieto
previsto dall'articolo 15, comma 2;». 
  16. L'articolo 35-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' cosi' modificato: 
  a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;»; 
  b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma
1, hanno i requisiti  e  soddisfano  i  criteri  stabiliti  ai  sensi
dell'articolo 14  e  non  ricorrono  le  condizioni  per  il  divieto
previsto dall'articolo 15, comma 2;». 
  17. L'articolo 38, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' cosi' modificato: 
  a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;»; 
  b) alla lettera e), la  parola:  «requisiti»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «e soddisfano i criteri». 
  18. All'articolo 52 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: 
  «3-quater. Se la violazione  riguarda  disposizioni  relative  alla
liquidita' dell'impresa d'investimento comunitaria o  in  ogni  altro
caso di deterioramento della situazione di liquidita'  della  stessa,
la  Banca  d'Italia  puo'  adottare  le  misure  necessarie  per   la
stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti  ai
quali  sono  prestati  i  servizi,  se  quelle  prese  dall'autorita'
competente dello Stato d'origine mancano o risultano  inadeguate;  le
misure da adottare sono  comunicate  all'autorita'  competente  dello
Stato d'origine.». 
  19. Dopo l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 56-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli  organi  di
amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre la
rimozione  di  tutti  i  componenti  degli  organi  con  funzione  di
amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di  gestione
del risparmio, delle Sicav e delle relative societa'  capogruppo,  al
ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1,  lettera
a). Il  provvedimento  e'  pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la  rimozione  dei
componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea  della
Sim, della societa' di gestione del risparmio, della  Sicav  o  della
societa' capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi
con funzioni di amministrazione e controllo. 
  3.  Resta  salva  la  possibilita'  di  disporre  in  ogni  momento
l'amministrazione straordinaria nei casi previsti  dall'articolo  56,
secondo  le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti  dal  presente
titolo.». 
  20. L'articolo 61, comma 3, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Consob,
determina   con   regolamento   i    requisiti    di    onorabilita',
professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione, in
conformita' a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13.  Il  difetto
dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata
dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione  entro  trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la  decadenza
e' pronunciata dalla Consob.». 
  21. L'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' cosi' modificato: 
  a) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «, in conformita' a quanto previsto  ai  sensi  dell'articolo
13.»; 
  b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Si  applica  l'articolo
13, commi 2 e 3.» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  difetto  dei
requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal
consiglio di amministrazione, dal consiglio  di  sorveglianza  o  dal
consiglio di gestione  entro  trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza
e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.»; 
  c) al comma 5, in  fine,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Si applica il comma 4, terzo e quarto periodo.». 
  22. Agli articoli 4-bis, 25-bis, 117, 123-ter  e  148  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «Isvap» e' sostituita
dalla seguente: «Ivass». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo del comma 1, lettera  i),  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              (Omissis). 
              i) "societa'  di  investimento  a  capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) "societa'  di  investimento  a  capitale  fisso"
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              (Omissis).». 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea  e
          integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB  esercitano  i
          poteri loro  attribuiti  in  armonia  con  le  disposizioni
          dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni
          dell'Unione   europea   e   provvedono   in   merito   alle
          raccomandazioni concernenti  le  materie  disciplinate  dal
          presente decreto. 
              2. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'esercizio  delle
          rispettive competenze, sono parti del SEVIF  e  partecipano
          alle  attivita'  che  esso  svolge,  tenendo  conto   della
          convergenza in  ambito  europeo  degli  strumenti  e  delle
          prassi di vigilanza. 
              2-bis. Le Autorita' indicate  al  comma  1  esercitano,
          ciascuna per quanto di competenza,  i  poteri  d'intervento
          attribuiti loro dalle parti I e  II  del  presente  decreto
          legislativo  anche   per   assicurare   il   rispetto   del
          regolamento UE n. 575/2013, delle relative  norme  tecniche
          di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
          Commissione europea ai sensi degli articoli  10  e  15  del
          regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza
          degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente  applicabili
          adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti. 
              3. La Banca d'Italia e la CONSOB, nei casi di  crisi  o
          di tensioni sui mercati  finanziari,  tengono  conto  degli
          effetti  dei  propri  atti  sulla  stabilita'  del  sistema
          finanziario degli altri  Stati  membri,  anche  avvalendosi
          degli opportuni scambi di  informazioni  con  l'AESFEM,  il
          Comitato congiunto, il CERS e  le  autorita'  di  vigilanza
          degli altri Stati membri.». 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   3   (Provvedimenti).   -   1.   I   regolamenti
          ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. 
              2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini
          e  le  procedure  per   l'adozione   degli   atti   e   dei
          provvedimenti di propria competenza. 
              3.  I  regolamenti  e  i  provvedimenti  di   carattere
          generale  della  Banca  d'Italia  e   della   CONSOB   sono
          pubblicati   nella   Gazzetta    Ufficiale.    Gli    altri
          provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti  sottoposti  a
          vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia nel  proprio
          sito internet e dalla CONSOB, in formato  elettronico,  nel
          proprio Bollettino. 
              4.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,   tutti   i
          regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati
          ai sensi del presente decreto  nonche'  i  regolamenti  dei
          mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia
          e delle finanze, in un  unico  compendio,  anche  in  forma
          elettronica,  ove  anche  uno  solo  di  essi   sia   stato
          modificato nel corso dell'anno precedente.». 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01. Nell'esercizio
          delle  funzioni  di  vigilanza  regolamentare,   la   Banca
          d'Italia e la CONSOB osservano i seguenti principi: 
              a)  valorizzazione   dell'autonomia   decisionale   dei
          soggetti abilitati; 
              b) proporzionalita', intesa come criterio di  esercizio
          del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il
          minore sacrificio degli interessi dei destinatari; 
              c)  riconoscimento  del  carattere  internazionale  del
          mercato  finanziario   e   salvaguardia   della   posizione
          competitiva dell'industria italiana; 
              d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 
              02.  Per  le  materie  disciplinate   dalla   direttiva
          2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la  Banca
          d'Italia e  la  CONSOB  possono  mantenere  o  imporre  nei
          regolamenti obblighi aggiuntivi  a  quelli  previsti  dalla
          direttiva medesima solo nei casi eccezionali  in  cui  tali
          obblighi sono obiettivamente giustificati e  proporzionati,
          tenuto conto della  necessita'  di  fare  fronte  a  rischi
          specifici   per   la   protezione   degli   investitori   o
          l'integrita'  del  mercato  che  non   sono   adeguatamente
          considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno  una
          delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 
              a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti  a  fare  fronte  sono   particolarmente   rilevanti,
          considerata la struttura del mercato italiano; 
              b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti a fare fronte  emergono  o  diventano  evidenti  dopo
          l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti  per
          materia. 
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  comunicano  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  le  disposizioni
          regolamentari recanti gli obblighi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma 02 ai  fini  della  loro  notifica  alla  Commissione
          europea. 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
              a) gli obblighi delle SIM e delle  SGR  in  materia  di
          adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  nelle
          sue diverse  configurazioni  e  partecipazioni  detenibili,
          nonche' l'informativa da rendere al pubblico  sulle  stesse
          materie  e   sul   governo   societario,   l'organizzazione
          amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi
          di remunerazione e di incentivazione; 
              b)  gli  obblighi   delle   SIM,   delle   imprese   di
          investimento extracomunitarie,  delle  SGR,  nonche'  degli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art.  107  del  Testo  unico  bancario,  delle  banche
          italiane  e  delle  banche  extracomunitarie,   autorizzate
          all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
          in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
          strumenti finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza  della
          clientela; 
              c) le regole applicabili agli Oicr  italiani  aventi  a
          oggetto: 
              1) i criteri e  i  divieti  relativi  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
              2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
          del  rischio,  limitatamente  agli  Oicr  diversi  dai  FIA
          riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere  l'applicazione
          ai FIA italiani riservati di  limiti  di  leva  finanziaria
          massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita'
          e l'integrita' del mercato finanziario; 
              3) gli schemi tipo e  le  modalita'  di  redazione  dei
          prospetti  contabili  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente; 
              4) i metodi di calcolo del valore delle quote o  azioni
          di Oicr; 
              5)  i  criteri  e  le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 
              6)  le  condizioni  per  la  delega   a   terzi   della
          valutazione dei beni in  cui  e'  investito  il  patrimonio
          dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative  quote  o
          azioni. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          prevedono la possibilita' di adottare  sistemi  interni  di
          misurazione dei rischi per la determinazione dei  requisiti
          patrimoniali, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          nonche' di utilizzare valutazioni del  rischio  di  credito
          rilasciate da societa' o enti esterni. 
              2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
                a) trasparenza, ivi inclusi: 
              1)  gli  obblighi  informativi  nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini; 
              2)  le  modalita'  e  i  criteri  da   adottare   nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
              3) gli obblighi di comunicazione  ai  clienti  relativi
          all'esecuzione degli ordini, alla gestione  di  portafogli,
          alle operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti
          di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide  dei
          clienti detenuti dall'impresa; 
              3-bis) gli obblighi  informativi  nei  confronti  degli
          investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; 
                b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
              1) gli obblighi di  acquisizione  di  informazioni  dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti; 
              2) le misure per eseguire gli  ordini  alle  condizioni
          piu' favorevoli per i clienti; 
              3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 
              4)  l'obbligo  di  assicurare  che   la   gestione   di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
              5) le condizioni alle quali possono essere  corrisposti
          o percepiti incentivi. 
              2-bis. La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  disciplinano
          congiuntamente mediante regolamento, con  riferimento  alla
          prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento,
          nonche'  alla  gestione  collettiva  del   risparmio,   gli
          obblighi dei soggetti abilitati in materia di: 
              a)   governo   societario,   requisiti   generali    di
          organizzazione,   sistemi    di    remunerazione    e    di
          incentivazione; 
              b) continuita' dell'attivita'; 
              c) organizzazione amministrativa e contabile,  compresa
          l'istituzione della funzione di cui alla lettera e); 
              d)  procedure,  anche  di  controllo  interno,  per  la
          corretta  e  trasparente   prestazione   dei   servizi   di
          investimento e  delle  attivita'  di  investimento  nonche'
          della gestione collettiva del risparmio; 
              e) controllo della conformita' alle norme; 
              f) gestione del rischio dell'impresa; 
              g) audit interno; 
              h) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
              i) trattamento dei reclami; 
              j) operazioni personali; 
              k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
          importanti o di servizi o attivita'; 
              l) gestione dei conflitti di interesse,  potenzialmente
          pregiudizievoli per i clienti; 
              m) conservazione delle registrazioni; 
              n)  procedure  anche  di  controllo  interno,  per   la
          percezione o corresponsione di incentivi. 
              2-ter. Per l'esercizio della vigilanza,  nelle  materie
          di cui al comma 2-bis, sono competenti: 
              a) la Banca d'Italia per  gli  aspetti  previsti  dalle
          lettere a), b), c), f), g) e h); 
              b) la CONSOB per gli aspetti previsti dalle lettere d),
          e), i), j), l), m) e n); 
              c) la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive
          funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3,  per  gli  aspetti
          previsti dalla lettera k). 
              2-quater.  La  CONSOB,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
              a) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti  fra   gestori   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione e i partecipanti ai medesimi; 
              b) le condizioni alle quali i  soggetti  abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e); 
              c) la disciplina specifica di condotta  applicabile  ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
              d) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui  all'art.  1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),   e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
              1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
          assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi  pensione,  gli
          intermediari finanziari  iscritti  negli  elenchi  previsti
          dagli articoli 106 e  113  del  testo  unico  bancario,  le
          societa' di cui all'art. 18 del testo unico  bancario,  gli
          istituti di moneta elettronica, le fondazioni  bancarie,  i
          Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici,  compresi
          gli organismi pubblici  incaricati  di  gestire  il  debito
          pubblico,  le   banche   centrali   e   le   organizzazioni
          sovranazionali a carattere pubblico; 
              2) le imprese la cui attivita' principale consista  nel
          negoziare per conto proprio merci  e  strumenti  finanziari
          derivati su merci; 
              3) le imprese la cui attivita' esclusiva  consista  nel
          negoziare  per  conto  proprio  nei  mercati  di  strumenti
          finanziari derivati e, per  meri  fini  di  copertura,  nei
          mercati a pronti, purche' esse siano  garantite  da  membri
          che aderiscono alle controparti centrali di  tali  mercati,
          quando la  responsabilita'  del  buon  fine  dei  contratti
          stipulati da dette imprese spetta a membri  che  aderiscono
          alle controparti centrali di tali mercati; 
              4) le altre categorie di soggetti  privati  individuati
          con regolamento dalla CONSOB, sentita Banca  d'Italia,  nel
          rispetto dei criteri di cui  alla  direttiva  2004/39/CE  e
          alle relative misure di esecuzione; 
              5) le categorie  corrispondenti  a  quelle  dei  numeri
          precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea. 
              2-quinquies. La  CONSOB,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento i clienti  professionali  privati
          nonche' i criteri di identificazione dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-septies. Le disposizioni in  materia  di  sistemi  di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 2-bis, lettera a), possono prevedere che  determinate
          decisioni in materia di remunerazione e  di  incentivazione
          siano rimesse  alla  competenza  dell'assemblea  dei  soci,
          anche  nel  modello   dualistico   di   amministrazione   e
          controllo, stabilendo  quorum  costitutivi  e  deliberativi
          anche in deroga a norme di legge. 
              2-octies. E'  nullo  qualunque  patto  o  clausola  non
          conforme  alle  disposizioni  in  materia  di  sistemi   di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 2-bis, lettera a), o contenute  in  atti  dell'Unione
          europea  direttamente  applicabili.   La   nullita'   della
          clausola  non  comporta  la  nullita'  del  contratto.   Le
          previsioni contenute nelle clausole nulle  sono  sostituite
          di diritto, ove possibile, con i parametri  indicati  nelle
          disposizioni  suddette  nei  valori  piu'   prossimi   alla
          pattuizione originaria. 
              2-novies. I soci  e  gli  amministratori  dei  soggetti
          abilitati, fermi restando gli obblighi  previsti  dall'art.
          2391, primo comma, del codice civile,  si  astengono  dalle
          deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per
          conto proprio o di terzi.». 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Interventi sui soggetti abilitati).  -  1.  La
          Banca d'Italia e la CONSOB,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e   il
          personale; 
              b) ordinare la convocazione  degli  organi  collegiali,
          fissandone l'ordine del giorno; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali quando gli organi competenti non  abbiano
          ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). 
              1-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle
          rispettive  competenze,  possono  altresi'  convocare   gli
          amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali
          i  soggetti  abilitati  abbiano   esternalizzato   funzioni
          aziendali essenziali o importanti; 
              2.  La  Banca  d'Italia  puo'  adottare,  a   fini   di
          stabilita', provvedimenti specifici  aventi  a  oggetto  le
          materie disciplinate dall'art. 6, comma 1, lettera  a),  e,
          ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la CONSOB,
          provvedimenti  restrittivi  o  limitativi   concernenti   i
          servizi,  le  attivita',  le  operazioni  e  la   struttura
          territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri
          elementi  del  patrimonio;  con  riferimento  a   strumenti
          finanziari computabili nel patrimonio a fini di  vigilanza,
          vietare  il  pagamento   di   interessi;   fissare   limiti
          all'importo   totale   della    parte    variabile    delle
          remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
          per il mantenimento di  una  solida  base  patrimoniale.  I
          provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o
          piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di
          essi. 
              2-bis. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  di
          uno o piu' esponenti aziendali di Sim, societa' di gestione
          del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in
          carica sia di pregiudizio per la sana e  prudente  gestione
          del soggetto abilitato; la rimozione non  e'  disposta  ove
          ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi
          dell'art. 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. 
              3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la  Banca
          d'Italia e la CONSOB, ciascuna per  quanto  di  competenza,
          possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea
          dell'emissione o del  rimborso  delle  quote  o  azioni  di
          OICR.». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia
          e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle  rispettive
          competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di  dati
          e notizie e la trasmissione di  atti  e  documenti  con  le
          modalita' e nei termini dalle stesse  stabiliti.  La  Banca
          d'Italia  e  la  CONSOB,   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze, possono chiedere informazioni al personale  dei
          soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi. 
              1-bis. Gli OICR che investono  in  crediti  partecipano
          alla Centrale dei  Rischi  della  Banca  d'Italia,  secondo
          quanto stabilito dalla Banca d'Italia.  La  Banca  d'Italia
          puo' prevedere che  la  partecipazione  alla  centrale  dei
          rischi avvenga per il  tramite  di  banche  e  intermediari
          iscritti all'albo di cui all'art. 106. 
              1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1  si  applicano
          anche a  coloro  ai  quali  i  soggetti  abilitati  abbiano
          esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e
          al loro personale. 
              2.  I  poteri  previsti  dal  comma  1  possono  essere
          esercitati anche  nei  confronti  del  soggetto  incaricato
          della revisione legale dei conti. 
              3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
          d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i  fatti,  di  cui
          venga a conoscenza nell'esercizio dei propri  compiti,  che
          possano costituire un'irregolarita' nella  gestione  ovvero
          una violazione delle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
          delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,  delle
          Sicav o delle Sicaf. A tali  fini  lo  statuto  delle  SIM,
          delle societa' di gestione del  risparmio,  delle  Sicav  o
          delle   Sicaf,    indipendentemente    dal    sistema    di
          amministrazione e controllo  adottato,  assegna  all'organo
          che svolge la funzione di controllo i  relativi  compiti  e
          poteri. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti delle SIM, delle societa' di gestione del  risparmio,
          delle Sicav o delle Sicaf  comunicano  senza  indugio  alla
          Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i  fatti,  rilevati
          nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una
          grave  violazione  delle  norme  disciplinanti  l'attivita'
          delle societa' sottoposte a revisione  ovvero  che  possano
          pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un
          giudizio  negativo,  un  giudizio   con   rilievi   o   una
          dichiarazione di impossibilita' di  esprimere  un  giudizio
          sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. 
              5. I commi 3, primo periodo, e  4  si  applicano  anche
          all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai  soggetti
          incaricati della  revisione  legale  dei  conti  presso  le
          societa' che controllano le SIM, le  societa'  di  gestione
          del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da  queste
          controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario. 
              5-bis. La CONSOB,  nell'ambito  delle  sue  competenze,
          puo' esercitare sui soggetti abilitati  i  poteri  previsti
          dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito  delle
          sue competenze, puo' esercitare sui  soggetti  abilitati  i
          poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c). 
              6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis  si  applicano  alle  banche
          limitatamente  alla  prestazione  dei   servizi   e   delle
          attivita' di investimento.». 
              - Il testo dell'art.  10  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca  d'Italia
          e  la  CONSOB   possono,   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze e in armonia con  le  disposizioni  comunitarie,
          effettuare  ispezioni   e   richiedere   l'esibizione   dei
          documenti e il compimento  degli  atti  ritenuti  necessari
          presso i soggetti abilitati. 
              1-bis. La CONSOB puo' richiedere al soggetto incaricato
          della revisione legale dei conti di procedere  a  verifiche
          ispettive. Le relative spese, la cui congruita' e' valutata
          dalla CONSOB, sono poste a carico del soggetto ispezionato. 
              1-ter. La Banca d'Italia e la CONSOB possono effettuare
          ispezioni,  richiedere  l'esibizione  dei  documenti  e  il
          compimento  degli  atti  ritenuti  necessari  anche  presso
          coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato
          funzioni  aziendali  essenziali  o  importanti  e  al  loro
          personale. 
              2. Ciascuna autorita' comunica  le  ispezioni  disposte
          all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
          profili di propria competenza. 
              3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere  alle
          autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare
          accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e  di  banche
          stabilite sul territorio di detto Stato  ovvero  concordare
          altre modalita' per le verifiche. 
              4. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,
          dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB,  possono
          ispezionare, anche tramite loro incaricati,  le  succursali
          di imprese di investimento,  di  banche  comunitarie  e  di
          societa'  di  gestione  UE  e  di  GEFIA  UE  dalle  stesse
          autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica.  Se
          le autorita' di uno Stato  comunitario  lo  richiedono,  la
          Banca d'Italia e la CONSOB,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
          concordano altre modalita' per le verifiche. 
              5. La Banca d'Italia e la  CONSOB  possono  concordare,
          nell'ambito delle rispettive competenze, con  le  autorita'
          competenti  degli  Stati  extracomunitari   modalita'   per
          l'ispezione di succursali di imprese di investimento  e  di
          banche insediate nei rispettivi territori.». 
              - Il testo dell'art.  12  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Vigilanza sul gruppo). - 1. La Banca d'Italia
          impartisce  alla  societa'  posta  al  vertice  del  gruppo
          individuato ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  lettera  b),
          disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati
          ai sensi  del  medesimo  articolo,  aventi  ad  oggetto  le
          materie dell'art. 6, commi 1, lettera a),  1-bis  e  2-bis,
          lettere a), b), c) e g).  Ove  lo  richiedano  esigenze  di
          stabilita', la Banca d'Italia  puo'  emanare  nelle  stesse
          materie disposizioni di carattere particolare. 
              1-bis. In armonia con  la  disciplina  comunitaria,  la
          Banca  d'Italia   individua   le   ipotesi   di   esenzione
          dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi  del
          comma 1. 
              2.    La    societa'     capogruppo,     nell'esercizio
          dell'attivita'  di   direzione   e   coordinamento,   emana
          disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato
          ai  sensi  dell'art.  11,  comma   1,   lettera   b),   per
          l'esecuzione  delle  istruzioni   impartite   dalla   Banca
          d'Italia. Gli  organi  amministrativi  delle  societa'  del
          gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e  informazione  per
          l'emanazione   delle   disposizioni   e    la    necessaria
          collaborazione per il rispetto delle norme sulla  vigilanza
          consolidata. 
              3. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  chiedere,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   ai   soggetti
          individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b),  al
          soggetto  che  controlla  la  societa'  capogruppo  di  cui
          all'art. 11, comma 1-bis, la SIM o la societa' di  gestione
          del risparmio,  nonche'  a  quelli  che  sono  controllati,
          direttamente o indirettamente,  ovvero  partecipati  almeno
          per il venti per cento da uno dei soggetti  individuati  ai
          sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b),  la  trasmissione,
          anche periodica, di dati e informazioni. 
              3-bis.   Nell'esercizio   della   vigilanza   su   base
          consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
          ai sensi del presente articolo, nei confronti  di  tutti  i
          soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi  dell'art.
          11, comma 1, lettera b). 
              4. 
              5. La Banca d'Italia e la CONSOB  possono,  nell'ambito
          delle rispettive competenze: 
              a) effettuare ispezioni presso i  soggetti  individuati
          ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b); 
              b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati
          e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i
          soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero
          partecipati almeno per  il  venti  per  cento  da  uno  dei
          soggetti  individuati  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,
          lettera b); 
                b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai  quali
          siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali  o
          importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere  a)
          e b), limitatamente alle finalita' ivi richiamate. 
              5-bis.   Nell'esercizio   della   vigilanza   su   base
          consolidata,   la   Banca   d'Italia   puo'   adottare    i
          provvedimenti previsti dall'art. 7, comma 2, nei  confronti
          dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b). 
              5-ter. La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la loro
          permanenza in carica sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e
          prudente gestione del gruppo, la rimozione di  uno  o  piu'
          esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'art. 13, salvo che sussista urgenza
          di provvedere. 
              5-quater.  La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB   possono
          chiedere,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          informazioni anche al personale dei  soggetti  indicati  al
          comma 3, anche per il tramite di questi ultimi. 
              5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e  3  si
          applicano  anche  ai  soggetti   ai   quali   siano   state
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
          al loro personale. 
              5-sexies. Alla societa'  capogruppo  si  applicano  gli
          articoli 6, commi 2-septies e 2-octies,  e  7,  commi  1  e
          1-bis.». 
              - Il testo dell'art.  15  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 15 (Acquisizione e cessione di partecipazioni). -
          1.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  intenda  acquisire  o
          cedere,  direttamente  od  indirettamente,  in   una   Sim,
          societa' di gestione  del  risparmio,  Sicav  o  Sicaf  una
          partecipazione che comporta il controllo o la  possibilita'
          di esercitare un'influenza notevole sulla  societa'  o  che
          attribuisce una quota dei diritti di voto  o  del  capitale
          almeno pari al 10 per cento, tenuto conto  delle  azioni  o
          quote gia' possedute, deve darne  preventiva  comunicazione
          alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e'  dovuta
          anche per le  variazioni  delle  partecipazioni  quando  la
          quota dei diritti  di  voto  o  del  capitale  raggiunga  o
          superi, in aumento o in diminuzione, il 20  per  cento,  30
          per cento o 50  per  cento  e,  in  ogni  caso,  quando  le
          variazioni  comportano  l'acquisizione  o  la  perdita  del
          controllo della societa'. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  vietare  entro  il  termine
          stabilito ai sensi del comma 5, lettera c),  l'acquisizione
          della  partecipazione  quando  ritenga  che  non  ricorrono
          condizioni atte a garantire una gestione  sana  e  prudente
          dell'intermediario, valutando la  qualita'  del  potenziale
          acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
          acquisizione in base ai seguenti  criteri:  la  reputazione
          del  potenziale   acquirente   ai   sensi   dell'art.   14;
          l'idoneita', ai sensi dell'art. 13, da parte di coloro che,
          in  esito   all'acquisizione,   svolgeranno   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  e  controllo;   la   solidita'
          finanziaria  del  potenziale   acquirente;   la   capacita'
          dell'intermediario     di     rispettare     a      seguito
          dell'acquisizione   le   disposizioni   che   ne   regolano
          l'attivita'; l'idoneita' della  struttura  del  gruppo  del
          potenziale acquirente  a  consentire  l'esercizio  efficace
          della  vigilanza;  l'assenza  di   fondato   sospetto   che
          l'acquisizione sia connessa a operazioni di  riciclaggio  o
          di finanziamento del terrorismo.  La  Banca  d'Italia  puo'
          fissare  un  termine  massimo  per  l'acquisizione  nonche'
          comunicare, anche prima della  scadenza  del  termine,  che
          nulla osta all'operazione. 
              3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono
          comunicati, una volta avvenuti, alla Banca  d'Italia,  alla
          CONSOB e alla societa'. 
              4. Le partecipazioni si considerano acquisite o  cedute
          indirettamente quando l'acquisto o  la  cessione  avvengano
          per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di   societa'
          fiduciarie o per interposta persona. Il controllo  sussiste
          nei casi previsti dall'art. 23 del T.U. bancario. 
              5. La Banca d'Italia determina con regolamento: 
              a) i criteri di calcolo dei diritti di  voto  rilevanti
          ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1,
          ivi inclusi i casi in  cui  i  diritti  di  voto  non  sono
          computati ai fini  dell'applicazione  del  medesimo  comma,
          nonche'  i  criteri  per  l'individuazione  dei   casi   di
          influenza notevole; 
              b) i soggetti tenuti  ad  effettuare  le  comunicazioni
          quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano  o
          sono attribuiti a un soggetto diverso  dal  titolare  delle
          partecipazioni  stesse,  nonche'  quando  esistono  accordi
          concernenti l'esercizio del diritto di voto; 
              c) le procedure ed i termini per l'effettuazione  delle
          comunicazioni, nonche' per condurre la valutazione prevista
          al comma 2.». 
              - Il testo dell'art.  19  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La CONSOB,  sentita  la
          Banca   d'Italia,   autorizza,   entro   sei   mesi   dalla
          presentazione  della  domanda  completa,  l'esercizio   dei
          servizi e delle attivita' di investimento  da  parte  delle
          SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
              b)  la  denominazione  sociale  comprenda   le   parole
          "societa' di intermediazione mobiliare"; 
              c)  la  sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica; 
              d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
              e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo  e
          allo  statuto,   un   programma   concernente   l'attivita'
          iniziale,  ivi  compresa  l'illustrazione  dei  tipi  delle
          operazioni   previste,   delle   procedure   adottate   per
          l'esercizio dell'attivita' e dei tipi di servizi  accessori
          che si intende  esercitare,  nonche'  una  relazione  sulla
          struttura  organizzativa,  ivi   compresa   l'illustrazione
          dell'eventuale affidamento a terzi  di  funzioni  operative
          essenziali; 
              f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'art. 13; 
              g) i titolari delle partecipazioni  indicate  nell'art.
          15, comma 1, abbiano i requisiti  e  soddisfino  i  criteri
          stabiliti  ai  sensi  dell'art.  14  e  non  ricorrano   le
          condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2. 
              h) la struttura del gruppo di cui e' parte la  societa'
          non sia tale da pregiudicare  l'effettivo  esercizio  della
          vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite  almeno  le
          informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5. 
              2. L'autorizzazione e'  negata  quando  dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
          la sana e prudente  gestione,  e  assicurata  la  capacita'
          dell'impresa di esercitare correttamente  i  servizi  o  le
          attivita' di investimento. 
              3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina  la
          procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla
          stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia  interrotto
          lo svolgimento dei servizi e delle attivita' autorizzati. 
              3-bis. Le Sim  comunicano  alla  CONSOB  e  alla  Banca
          d'Italia    ogni    modifica     rilevante,     intervenuta
          successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di  cui
          al comma 1. 
              4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB per l'attivita'
          di  cui  all'art.  1,  comma  5,  lettera   g),   autorizza
          l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
          parte  delle  banche   autorizzate   in   Italia,   nonche'
          l'esercizio  dei  servizi  e   delle   attivita'   indicati
          nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari  finanziari
          iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico
          bancario.». 
              - Il testo dell'art.  34  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione del
          risparmio). - 1. La  Banca  d'Italia,  sentita  la  CONSOB,
          autorizza le Sgr all'esercizio  del  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia
          ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di  gestione  di
          portafogli,  del  servizio  di  consulenza  in  materia  di
          investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione  di
          ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
              b)  la  sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica; 
              c) il capitale sociale versato  sia  di  ammontare  non
          inferiore a quello determinato in via generale dalla  Banca
          d'Italia; 
              d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto
          dall'art. 13; 
              e) i titolari delle  partecipazioni  indicate  all'art.
          15, comma 1, hanno  i  requisiti  e  soddisfano  i  criteri
          stabiliti  ai  sensi  dell'art.  14  e  non  ricorrono   le
          condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2; 
              f) la struttura del gruppo di cui e' parte la  societa'
          non sia tale da pregiudicare  l'effettivo  esercizio  della
          vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite  almeno  le
          informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5; 
              g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo  e
          allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
          nonche' una relazione sulla struttura organizzativa; 
              h)  la  denominazione  sociale   contenga   le   parole
          "societa' di gestione del risparmio". 
              2. L'autorizzazione e'  negata  quando  dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
          la sana e prudente gestione. 
              3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina  la
          procedura di  autorizzazione  e  le  ipotesi  di  decadenza
          dall'autorizzazione quando  la  societa'  di  gestione  del
          risparmio  non  abbia  iniziato  o  abbia   interrotto   lo
          svolgimento dei servizi autorizzati. 
              4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,  autorizza  le
          operazioni  di  fusione  o  di  scissione  di  societa'  di
          gestione del risparmio.». 
              - Il testo dell'art. 35-bis del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 35-bis (Costituzione). - 1.  La  Banca  d'Italia,
          sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle Sicav  e
          delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) e' adottata la forma  di  societa'  per  azioni  nel
          rispetto delle disposizioni del presente capo; 
              b)  la  sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' sono situate nel territorio della Repubblica; 
              c) il capitale sociale e' di ammontare non inferiore  a
          quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
              d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo siano idonei secondo quanto  previsto
          dall'art. 13; 
              e) i titolari delle  partecipazioni  indicate  all'art.
          15, comma 1, hanno  i  requisiti  e  soddisfano  i  criteri
          stabiliti  ai  sensi  dell'art.  14  e  non  ricorrono   le
          condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2; 
              f)  per  le  Sicav  lo  statuto  prevede  come  oggetto
          esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto
          mediante offerta delle proprie  azioni;  per  le  Sicaf  lo
          statuto  prevede  come  oggetto  esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto mediante  offerta  delle
          proprie azioni e degli strumenti  finanziari  partecipativi
          indicati nello statuto stesso; 
              g) la struttura del gruppo di cui e' parte la  societa'
          non e' tale da  pregiudicare  l'effettivo  esercizio  della
          vigilanza  sulla  societa'  e  sono   fornite   almeno   le
          informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5; 
              h) e' presentato,  unitamente  all'atto  costitutivo  e
          allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
          nonche' una relazione sulla struttura organizzativa. 
              2.  La  Banca  d'Italia,   sentita   la   CONSOB,   con
          regolamento: 
              a) disciplina la procedura di  autorizzazione  prevista
          dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa; 
              b) individua la documentazione  che  i  soci  fondatori
          sono tenuti  a  presentare  unitamente  alla  richiesta  di
          autorizzazione  e  al  contenuto  del  progetto   di   atto
          costitutivo e di statuto. 
              3.  La  Banca  d'Italia  attesta  la  conformita'   del
          progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
          di legge e di regolamento e, con riferimento alle  Sicav  e
          alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai  criteri  generali
          dalla stessa predeterminati. 
              4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono
          alla  costituzione  della  societa'  ed  ad  effettuare   i
          versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro
          trenta giorni dalla data di  rilascio  dell'autorizzazione.
          Il capitale iniziale deve essere interamente versato. 
              5.  La  denominazione  sociale  della  Sicav   contiene
          l'indicazione di societa'  di  investimento  per  azioni  a
          capitale variabile. La denominazione  sociale  della  Sicaf
          contiene l'indicazione  di  societa'  di  investimento  per
          azioni a capitale fisso. Tali  denominazioni  risultano  in
          tutti i documenti delle societa'. Alla Sicav e  alla  Sicaf
          non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e  2336  del
          codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti
          in natura. 
              6. Nel caso di Sicav  e  Sicaf  multicomparto,  ciascun
          comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a  tutti
          gli effetti da quello degli altri comparti.  Il  patrimonio
          di una medesima Sicav puo'  essere  suddiviso  in  comparti
          costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.». 
              - Il testo dell'art.  38  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 38  (Sicav  e  Sicaf  che  designano  un  gestore
          esterno). -  1.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  CONSOB,
          autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano
          per la gestione del proprio patrimonio un  gestore  esterno
          quando ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) e' adottata la forma  di  societa'  per  azioni  nel
          rispetto delle disposizioni del presente capo; 
              b)  la  sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' sono situate nel territorio della Repubblica; 
              c) il capitale sociale e' di ammontare non inferiore  a
          quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
              d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo siano idonei secondo quanto  previsto
          dall'art. 13; 
              e) i titolari delle  partecipazioni  indicate  all'art.
          15,  comma  1,  posseggono  e  soddisfano  i   criteri   di
          onorabilita'  stabiliti  ai  sensi  dell'art.  14   e   non
          ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto
          dall'art. 15, comma 2; 
              f) nello statuto e' previsto: 
              1)  per  le  Sicav,  come  oggetto  sociale  esclusivo,
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          offerta al pubblico delle proprie  azioni;  per  le  Sicaf,
          come oggetto sociale esclusivo,  l'investimento  collettivo
          del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico  delle
          proprie  azioni  e   degli   altri   strumenti   finanziari
          partecipativi previsti dallo statuto stesso; 
              2) l'affidamento della gestione dell'intero  patrimonio
          a  un  gestore  esterno  e  l'indicazione  della   societa'
          designata; 
                g) la stipula  di  un  accordo  tra  il  gestore,  se
          diverso da  una  Sgr,  e  il  depositario  che  assicura  a
          quest'ultimo   la   disponibilita'    delle    informazioni
          necessarie  per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni,
          secondo quanto previsto nell'art. 41-bis, comma 2-bis. 
              2. Si applica l'art. 35-bis, commi 3, 4, 5 e 6.». 
              - Il testo dell'art.  52  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 52 (Provvedimenti  ingiuntivi  nei  confronti  di
          intermediari comunitari). - 1. In  caso  di  violazione  da
          parte di imprese di investimento comunitarie con succursale
          in Italia, di societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non UE
          autorizzati in uno Stato dell'UE  diverso  dall'Italia,  di
          banche comunitarie con succursale in Italia e  di  societa'
          finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del testo unico
          bancario,  delle  disposizioni  loro  applicabili   secondo
          l'ordinamento italiano, la  Banca  d'Italia  o  la  CONSOB,
          nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  ordinare
          alle stesse di porre termine a tali irregolarita',  dandone
          comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello  Stato
          membro  in  cui  l'intermediario  ha  sede  legale  per   i
          provvedimenti eventualmente necessari. 
              2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i
          provvedimenti   necessari,   sentita   l'altra   autorita',
          compresa l'imposizione del divieto di  intraprendere  nuove
          operazioni,  nonche'  ogni  altra  limitazione  riguardante
          singole  tipologie  di  operazioni,   singoli   servizi   o
          attivita'  anche  limitatamente  a  singole  succursali   o
          dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la  chiusura
          della succursale, quando: 
              a) manchino  o  risultino  inadeguati  i  provvedimenti
          dell'autorita'    competente    dello    Stato    in    cui
          l'intermediario ha sede legale; 
              b) risultino violazioni delle norme di comportamento; 
              c)  le  irregolarita'  commesse  possano   pregiudicare
          interessi di carattere generale; 
              d) nei casi di urgenza per la  tutela  degli  interessi
          degli investitori. 
              3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati
          dall'autorita' che li ha adottati all'autorita'  competente
          dello Stato comunitario  in  cui  l'intermediario  ha  sede
          legale. 
              3-bis. Se vi e'  fondato  sospetto  che  un'impresa  di
          investimento comunitaria o una banca  comunitaria  operanti
          in regime di libera prestazione di servizi  in  Italia  non
          ottemperano  agli  obblighi  derivanti  dalle  disposizioni
          dell'Unione  europea,  la  Banca  d'Italia  o   la   CONSOB
          informano l'autorita' competente dello Stato membro in  cui
          l'intermediario  ha  sede  legale   per   i   provvedimenti
          necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
          competente, l'intermediario  persiste  nell'agire  in  modo
          tale da pregiudicare gli interessi degli investitori  o  il
          buon funzionamento dei mercati,  la  Banca  d'Italia  o  la
          CONSOB, dopo avere informato l'autorita'  competente  dello
          Stato  membro  in  cui  l'intermediario  ha  sede   legale,
          adottano tutte le misure necessarie compresa  l'imposizione
          del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
          Banca  d'Italia  o  la  CONSOB  procedono  sentita  l'altra
          autorita', e informano la Commissione europea delle  misure
          adottate. 
              3-ter. Il comma 3-bis si  applica  anche  nel  caso  di
          violazioni, da parte di imprese di  investimento  o  banche
          comunitarie con succursale in  Italia  ovvero  societa'  di
          gestione UE, GEFIA UE e non UE  autorizzati  in  uno  Stato
          dell'UE  diverso  dall'Italia,  di  obblighi  derivanti  da
          disposizioni dell'Unione europea per le quali e' competente
          lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale. 
              3-quater.  Se  la  violazione   riguarda   disposizioni
          relative  alla   liquidita'   dell'impresa   d'investimento
          comunitaria o in ogni altro caso  di  deterioramento  della
          situazione di liquidita' della stessa,  la  Banca  d'Italia
          puo'  adottare  le  misure  necessarie  per  la  stabilita'
          finanziaria o per la tutela delle ragioni dei  soggetti  ai
          quali  sono   prestati   i   servizi,   se   quelle   prese
          dall'autorita' competente dello Stato d'origine  mancano  o
          risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate
          all'autorita' competente dello Stato d'origine.». 
              - Il testo dell'art.  61  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari). - 1. L'attivita' di organizzazione e  gestione
          di  mercati  regolamentati  di  strumenti   finanziari   ha
          carattere di impresa  ed  e'  esercitata  da  societa'  per
          azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione). 
              2. La CONSOB determina con regolamento: 
              a) le risorse finanziarie delle societa' di gestione; 
              b) le attivita' connesse  e  strumentali  a  quelle  di
          organizzazione e gestione dei mercati  che  possono  essere
          svolte dalle societa' di gestione. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  CONSOB,  determina  con  regolamento  i  requisiti   di
          onorabilita', professionalita' e indipendenza dei  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo nelle societa'  di  gestione,  in  conformita'  a
          quanto previsto ai  sensi  dell'art.  13.  Il  difetto  dei
          requisiti determina la  decadenza  dalla  carica.  Essa  e'
          dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal  consiglio
          di sorveglianza o dal consiglio di  gestione  entro  trenta
          giorni  dalla  nomina  o  dalla  conoscenza   del   difetto
          sopravvenuto.  In  caso  di   inerzia   la   decadenza   e'
          pronunciata dalla CONSOB. 
              4. Il regolamento previsto dal comma  3  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nel comma 3. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  CONSOB,  determina  con  regolamento  i  requisiti   di
          onorabilita' dei partecipanti al capitale. 
              6. Gli acquisti e le cessioni di  partecipazioni  nelle
          societa'   di   gestione,   effettuati    direttamente    o
          indirettamente,  anche   per   il   tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona, devono essere comunicati dal  soggetto  acquirente
          entro ventiquattro ore alla societa' di gestione unitamente
          alla documentazione attestante il possesso da  parte  degli
          acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5. 
              6-bis. La CONSOB disciplina con regolamento: 
              a) contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla
          CONSOB  da  parte  della   societa'   di   gestione   delle
          informazioni  relative   ai   partecipanti   al   capitale,
          individuando la soglia partecipativa rilevante a tale  fine
          e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
          al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6; 
              b) contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla
          CONSOB  da  parte  della   societa'   di   gestione   delle
          informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione, direzione e controllo  nella  societa'  di
          gestione  e  ai  soggetti   che   dirigono   effettivamente
          l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e  di
          ogni successivo cambiamento; 
              c) contenuto, termini e modalita' di  pubblicazione  da
          parte  della  societa'  di  gestione   delle   informazioni
          relative ai partecipanti al capitale e di  ogni  successivo
          cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una
          partecipazione rilevante. 
              6-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  sono
          adottate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, nei casi di societa'
          di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
          di Stato e dalla CONSOB, sentita  la  Banca  d'Italia,  nei
          casi di  societa'  di  gestione  di  mercati  regolamentati
          all'ingrosso di titoli obbligazionari privati  e  pubblici,
          diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione
          di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,
          comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati  su
          titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. 
              7.  In  assenza  dei  requisiti  o  in  mancanza  della
          comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
          inerente alle azioni eccedenti  la  soglia  individuata  ai
          sensi del comma 6-bis. 
              8. In caso di inosservanza  del  divieto  previsto  dal
          comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo'
          essere  proposta  anche  dalla  CONSOB  entro  il   termine
          previsto dall'art. 14, comma 6. 
              8-bis. Entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  da
          parte della societa' di gestione, la CONSOB puo' opporsi ai
          cambiamenti negli assetti azionari quando tali  cambiamenti
          mettono a repentaglio  la  gestione  sana  e  prudente  del
          mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di  Stato  il
          provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso  di
          opposizione da parte dell'Autorita' competente,  i  diritti
          di voto  inerenti  alle  azioni  oggetto  di  cessione  non
          possono essere esercitati. 
              8-ter. I provvedimenti  di  cui  al  comma  8-bis  sono
          adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di
          gestione di mercati regolamentati  all'ingrosso  di  titoli
          obbligazionari privati e pubblici,  diversi  da  titoli  di
          Stato,  nonche'  di  societa'  di   gestione   di   mercati
          regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,  comma  2,
          lettera b), e di strumenti finanziari  derivati  su  titoli
          pubblici, su tassi di interesse e su valute. 
              9.  Alle  societa'  di   gestione   si   applicano   le
          disposizioni della parte IV, titolo III, capo  II,  sezione
          VI, a eccezione degli articoli 157 e 158. 
              10. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche
          delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari  ai
          fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
          decreto.». 
              - Il testo dell'art.  80  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di strumenti
          finanziari). - 1. L'attivita'  di  gestione  accentrata  di
          strumenti  finanziari  ha  carattere  di  impresa   ed   e'
          esercitata nella forma di societa' per azioni, anche  senza
          fine di lucro. 
              2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
          esclusivo  la  prestazione   del   servizio   di   gestione
          accentrata di strumenti finanziari, ai sensi  del  capo  II
          del  presente  titolo.  Esse  possono  svolgere   attivita'
          connesse e strumentali. 
              3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
          con regolamento le risorse finanziarie  e  i  requisiti  di
          organizzazione delle societa' e  le  attivita'  connesse  e
          strumentali, tra  le  quali  non  rientra,  in  ogni  caso,
          l'attivita' di rappresentanza nell'assemblea delle societa'
          per azioni quotate. 
              4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento  i
          requisiti di onorabilita', professionalita' e  indipendenza
          dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione e controllo  nella  societa',  in  conformita'  a
          quanto previso  ai  sensi  dell'art.  13.  Il  difetto  dei
          requisiti determina la  decadenza  dalla  carica.  Essa  e'
          dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal  consiglio
          di sorveglianza o dal consiglio di  gestione  entro  trenta
          giorni  dalla  nomina  o  dalla  conoscenza   del   difetto
          sopravvenuto.  In  caso  di  inerzia,   la   decadenza   e'
          pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 
              5. Il regolamento previsto dal comma  4  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica il  comma  4,  terzo  e  quarto
          periodo. 
              6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia,
          determina i requisiti di onorabilita' dei  partecipanti  al
          capitale, individuando la soglia partecipativa a  tal  fine
          rilevante. 
              7.  Gli  acquisti  e  le  cessioni  di   partecipazioni
          rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati  direttamente  o
          indirettamente,  anche   per   il   tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona, devono essere comunicati  entro  ventiquattro  ore
          dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia  e
          alla societa' di gestione  unitamente  alla  documentazione
          attestante  il  possesso  da  parte  degli  acquirenti  dei
          requisiti determinati ai sensi del comma 6. 
              8.  In  assenza  dei  requisiti  o  in  mancanza  della
          comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
          inerente alle azioni eccedenti  la  soglia  determinata  ai
          sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto,  si
          applica l'art. 14, commi 5 e 6. 
              9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
          la  societa'  all'esercizio  dell'attivita'   di   gestione
          accentrata di  strumenti  finanziari  quando  sussistono  i
          requisiti previsti dai commi 1, 2,  3,  4,  5  e  6,  e  il
          regolamento dei servizi di cui all'art. 81,  comma  2,  sia
          conforme alla disciplina contenuta nel  presente  titolo  e
          alle relative norme di attuazione. 
              10. Alle societa' di gestione accentrata  si  applicano
          gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, e 159, comma 1.». 
              - Il testo degli articoli 4-bis, 25-bis, 117, 123-ter e
          148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato
          nelle note alle  premesse,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4-bis (Individuazione  dell'autorita'  competente
          ai fini del regolamento (CE) n.  1060/2009,  relativo  alle
          agenzie  di  rating  del  credito).  -  1.  La  CONSOB   e'
          l'autorita'  competente  ai  fini  dell'applicazione  delle
          disposizioni  del  regolamento  (CE)   n.   1060/2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre  2009,
          relativo alle agenzie di rating del credito. A tale fine la
          CONSOB svolge i compiti indicati dal predetto  regolamento,
          esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza  previsti
          dagli articoli 23, 24 e 25 del medesimo regolamento. 
              2. Ai fini dell'esercizio delle rispettive  competenze,
          la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Ivass e la  Commissione  di
          vigilanza sui fondi pensione, anche sulla base di  appositi
          protocolli d'intesa, collaborano tra loro  e  si  scambiano
          informazioni riguardanti le agenzie di cui  al  comma  1  e
          l'utilizzo dei rating a fini  regolamentari  da  parte  dei
          soggetti indicati dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento
          di cui al comma 1, vigilati dalle predette autorita'.». 
              «Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
          imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli  21  e  23  si
          applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
          finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. 
              2. In relazione ai prodotti di cui al  comma  1  e  nel
          perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5,  comma  3,
          la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e  sulle  imprese
          di  assicurazione  i  poteri  di  vigilanza  regolamentare,
          informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,
          lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e
          2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art.
          7, comma 1. 
              3. Il collegio sindacale, il consiglio di  sorveglianza
          o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
          di assicurazione informa senza indugio la CONSOB  di  tutti
          gli  atti  o  i  fatti,   di   cui   venga   a   conoscenza
          nell'esercizio dei propri compiti, che  possano  costituire
          una violazione delle norme di cui al presente  capo  ovvero
          delle disposizioni generali  o  particolari  emanate  dalla
          CONSOB ai sensi del comma 2. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti  delle  imprese  di  assicurazione  comunicano  senza
          indugio alla CONSOB gli atti  o  i  fatti,  rilevati  nello
          svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
          violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
          disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
          sensi del comma 2. 
              5. I commi 3 e 4  si  applicano  anche  all'organo  che
          svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della
          revisione  legale  dei  conti  presso   le   societa'   che
          controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
          controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
              6. L'Ivass e la CONSOB si comunicano reciprocamente  le
          ispezioni   da   ciascuna   disposte   sulle   imprese   di
          assicurazione. Ciascuna autorita' puo'  chiedere  all'altra
          di   svolgere   accertamenti   su   aspetti   di    propria
          competenza.». 
              «Art. 117 (Informazione contabile). - 1. Alle  societa'
          italiane  con  azioni  quotate  in  mercati   regolamentati
          italiani o  di  altri  paesi  dell'Unione  europea  non  si
          applicano i casi di esonero dall'obbligo di  redazione  del
          bilancio consolidato  previsti  dall'art.  27  del  decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'art. 27 del decreto
          legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87  e  dall'art.  61  del
          decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 
              2. Il Ministro di grazia e giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle  finanze,  individua  con
          regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito
          internazionale e compatibili  con  quelli  delle  direttive
          emanate in materia dall'Unione europea  quelli  sulla  base
          dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in
          mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione
          sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in  deroga
          alle vigenti disposizioni in materia, redigere il  bilancio
          consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati
          nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione  dei
          principi ha luogo su proposta della CONSOB,  da  formularsi
          d'intesa con la Banca d'Italia  per  le  banche  e  per  le
          societa' finanziarie previste dall'art.  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e  con  l'Ivass
          per  le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
          previste dall'art. 1  del  decreto  legislativo  26  maggio
          1997, n. 173.». 
              «Art. 123-ter (Relazione  sulla  remunerazione).  -  1.
          Almeno  ventuno  giorni  prima  della  data  dell'assemblea
          prevista dall'art. 2364, secondo  comma,  o  dell'assemblea
          prevista dall'art.  2364-bis,  secondo  comma,  del  codice
          civile,  le  societa'  con   azioni   quotate   mettono   a
          disposizione   del    pubblico    una    relazione    sulla
          remunerazione, presso la sede  sociale,  sul  proprio  sito
          Internet e con le altre modalita'  stabilite  dalla  CONSOB
          con regolamento. 
              2. La relazione sulla remunerazione e' articolata nelle
          due sezioni previste ai commi 3 e 4  ed  e'  approvata  dal
          consiglio di amministrazione. Nelle societa'  che  adottano
          il  sistema  dualistico  la  relazione  e'  approvata   dal
          consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente  alla
          sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio  di
          gestione. 
              3. La prima sezione della relazione sulla remunerazione
          illustra: 
              a)  la  politica   della   societa'   in   materia   di
          remunerazione    dei    componenti    degli    organi    di
          amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con
          responsabilita'   strategiche   con   riferimento    almeno
          all'esercizio successivo; 
              b)   le   procedure   utilizzate   per   l'adozione   e
          l'attuazione di tale politica. 
              4. La seconda sezione, nominativamente per i componenti
          degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori
          generali e in forma aggregata, salvo  quanto  previsto  dal
          regolamento emanato ai sensi del comma 8, per  i  dirigenti
          con responsabilita' strategiche: 
              a) fornisce un'adeguata  rappresentazione  di  ciascuna
          delle voci che  compongono  la  remunerazione,  compresi  i
          trattamenti previsti in caso di cessazione dalla  carica  o
          di risoluzione del rapporto di  lavoro,  evidenziandone  la
          coerenza con la  politica  della  societa'  in  materia  di
          remunerazione approvata nell'esercizio precedente; 
              b)  illustra  analiticamente  i  compensi   corrisposti
          nell'esercizio di  riferimento  a  qualsiasi  titolo  e  in
          qualsiasi forma dalla societa' e da societa' controllate  o
          collegate, segnalando le eventuali componenti dei  suddetti
          compensi  che  sono  riferibili  ad  attivita'  svolte   in
          esercizi   precedenti   a   quello   di   riferimento    ed
          evidenziando, altresi', i compensi da corrispondere in  uno
          o piu' esercizi successivi a fronte  dell'attivita'  svolta
          nell'esercizio di riferimento, eventualmente  indicando  un
          valore  di  stima  per  le  componenti  non  oggettivamente
          quantificabili nell'esercizio di riferimento. 
              5. Alla relazione sono allegati  i  piani  di  compensi
          previsti  dall'art.  114-bis  ovvero  e'   indicata   nella
          relazione la sezione del sito Internet della societa'  dove
          tali documenti sono reperibili. 
              6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e
          2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile,
          e  dall'art.  114-bis,  l'assemblea  convocata   ai   sensi
          dell'art. 2364, secondo comma, ovvero  dell'art.  2364-bis,
          secondo  comma,  del  codice  civile,  delibera  in   senso
          favorevole o contrario sulla sezione della relazione  sulla
          remunerazione prevista dal comma 3. La deliberazione non e'
          vincolante. L'esito del voto e' posto  a  disposizione  del
          pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2. 
              7. La CONSOB con regolamento,  adottato  sentite  Banca
          d'Italia  e  Ivass   per   quanto   concerne   i   soggetti
          rispettivamente vigilati e  tenuto  conto  della  normativa
          comunitaria di settore, indica le informazioni da includere
          nella sezione della relazione sulla remunerazione  prevista
          dal comma 3, comprese le informazioni volte ad  evidenziare
          la coerenza  della  politica  delle  remunerazioni  con  il
          perseguimento  degli  interessi  a  lungo   termine   della
          societa' e con la politica di gestione del rischio, secondo
          quanto  previsto  dal  paragrafo  3  della  raccomandazione
          2004/913/CE  e  dal  paragrafo  5   della   raccomandazione
          2009/385/CE. 
              8. La CONSOB, con il regolamento adottato ai sensi  del
          comma 7, indica altresi' le informazioni da includere nella
          sezione della relazione sulla  remunerazione  prevista  dal
          comma 4. La CONSOB puo': 
              a)  individuare   i   dirigenti   con   responsabilita'
          strategiche per i quali le  informazioni  sono  fornite  in
          forma nominativa; 
              b)  differenziare  il  livello   di   dettaglio   delle
          informazioni in funzione della dimensione della societa'.». 
              «Art. 148 (Composizione). - 1. L'atto costitutivo della
          societa' stabilisce per il collegio sindacale: 
              a)  il  numero,  non  inferiore  a  tre,   dei   membri
          effettivi; 
              b)  il  numero,  non  inferiore  a  due,   dei   membri
          supplenti; 
              c); 
              d). 
              1-bis. L'atto costitutivo  della  societa'  stabilisce,
          inoltre, che il riparto dei membri di cui al  comma  1  sia
          effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga
          almeno  un  terzo  dei  membri   effettivi   del   collegio
          sindacale. Tale criterio di  riparto  si  applica  per  tre
          mandati consecutivi. Qualora la composizione  del  collegio
          sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio
          di riparto previsto dal presente comma, la  CONSOB  diffida
          la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio
          entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida.  In
          caso di inottemperanza alla diffida, la CONSOB applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  20.000  a  euro
          200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad  adempiere.
          In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a  tale  nuova
          diffida, i componenti  eletti  decadono  dalla  carica.  La
          CONSOB    statuisce    in    ordine    alla     violazione,
          all'applicazione  ed  al  rispetto  delle  disposizioni  in
          materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase
          istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
          regolamento da  adottare  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore delle disposizioni  recate  dal  presente
          comma. 
              2. La CONSOB stabilisce con regolamento  modalita'  per
          l'elezione, con voto di lista, di un membro  effettivo  del
          collegio sindacale da parte dei soci di minoranza  che  non
          siano collegati, neppure indirettamente,  con  i  soci  che
          hanno presentato o votato  la  lista  risultata  prima  per
          numero di voti. Si applica l'art. 147-ter, comma 1-bis. 
              2-bis. Il presidente del collegio sindacale e' nominato
          dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. 
              3. Non possono essere  eletti  sindaci  e,  se  eletti,
          decadono dall'ufficio: 
              a) coloro che  si  trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'art. 2382 del codice civile; 
              b) il coniuge, i parenti e gli affini entro  il  quarto
          grado   degli   amministratori    della    societa',    gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
              c)  coloro  che  sono  legati  alla  societa'  od  alle
          societa' da questa controllate  od  alle  societa'  che  la
          controllano od  a  quelle  sottoposte  a  comune  controllo
          ovvero agli amministratori della societa' e ai soggetti  di
          cui alla lettera  b)  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o
          subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
          o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 
              4. Con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  dal  Ministro
          della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, sentiti la CONSOB,  la  Banca  d'Italia  e
          l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di  onorabilita'  e  di
          professionalita' dei membri  del  collegio  sindacale,  del
          consiglio di sorveglianza e del comitato per  il  controllo
          sulla gestione.  Il  difetto  dei  requisiti  determina  la
          decadenza dalla carica. 
              4-bis. Al consiglio di  sorveglianza  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3. 
              4-ter. Al comitato per il controllo sulla  gestione  si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi  2-bis  e   3.   Il
          rappresentante della minoranza e' il membro  del  consiglio
          di amministrazione eletto ai sensi dell'art. 147-ter, comma
          3. 
              4-quater. Nei casi previsti dal presente  articolo,  la
          decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o,
          nelle societa' organizzate secondo i sistemi  dualistico  e
          monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla  nomina
          o dalla conoscenza del difetto  sopravvenuto.  In  caso  di
          inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta  di  qualsiasi
          soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia
          dell'esistenza della causa di decadenza.».