Art. 5 
 
           Modifiche alla parte V del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. L'articolo 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le sanzioni amministrative  previste  dal  presente  capo  sono
applicate   dalla   Consob   con   provvedimento   motivato,   previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da  effettuarsi  entro
centottanta giorni dall'accertamento  ovvero  entro  trecentosessanta
giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.  I  soggetti
interessati  possono,  entro  trenta  giorni   dalla   contestazione,
presentare deduzioni e chiedere un'audizione  personale  in  sede  di
istruttoria, cui possono partecipare anche  con  l'assistenza  di  un
avvocato.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato; 
  c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Avverso il provvedimento che applica  la  sanzione  e'  ammesso
ricorso alla corte d'appello nella  cui  circoscrizione  e'  la  sede
legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha  la  sede
legale o la residenza nello Stato, e' competente la  corte  d'appello
del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Quando tali criteri
non risultano applicabili, e' competente la corte d'appello di  Roma.
Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita'  che  ha
emesso  il  provvedimento  nel  termine  di   trenta   giorni   dalla
comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni  se
il ricorrente risiede all'estero, ed e'  depositato  in  cancelleria,
unitamente  ai  documenti  offerti  in  comunicazione,  nel   termine
perentorio di trenta giorni dalla notifica.»; 
  d) al comma 5, le parole: «decreto motivato.» sono sostituite dalle
seguenti: «ordinanza non impugnabile.»; 
  e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore
e  fissa  con  decreto  l'udienza   pubblica   per   la   discussione
dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti  a  cura  della
cancelleria almeno sessanta giorni  prima  dell'udienza.  L'Autorita'
deposita memorie e  documenti  nel  termine  di  dieci  giorni  prima
dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre  alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice,  con  ordinanza
ricorribile  per  Cassazione,  dichiara  il  ricorso   improcedibile,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»; 
    f) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio,  i
mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'  l'audizione  personale
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le  parti
procedono  alla  discussione  orale  della  causa.  La  sentenza   e'
depositata in cancelleria entro sessanta giorni.  Quando  almeno  una
delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione  anticipata  del
dispositivo rispetto alla  sentenza,  il  dispositivo  e'  pubblicato
mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni  dall'udienza
di discussione. 
  6-ter.  Con  la  sentenza  la  corte   d'appello   puo'   rigettare
l'opposizione,  ponendo  a  carico  dell'opponente   le   spese   del
procedimento o  accoglierla,  annullando  in  tutto  o  in  parte  il
provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»; 
    g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Copia della sentenza e' trasmessa,  a  cura  della  cancelleria
della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il  provvedimento,
anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.». 
  2. L'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "societa' di
intermediazione mobiliare"  o  "impresa  di  investimento";  "Sgr"  o
"societa'  di  gestione  del  risparmio";  "Sicav"  o  "societa'   di
investimento  a  capitale  variabile";   "Sicaf"   o   "societa'   di
investimento a capitale fisso"; "EuVECA"  o  "fondo  europeo  per  il
venture  capital";  "EuSEF"  o  "fondo  europeo  per  l'imprenditoria
sociale"; ovvero  di  altre  parole  o  locuzioni,  anche  in  lingua
straniera, idonee a  trarre  in  inganno  sulla  legittimazione  allo
svolgimento dei servizi o  delle  attivita'  di  investimento  o  del
servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato  a  soggetti
diversi,  rispettivamente,  dalle  imprese  di  investimento,   dalle
societa' di gestione del risparmio, dalle  Sicav,  dalle  Sicaf,  dai
soggetti  abilitati  a  tenore  dei  regolamenti  (UE)  n.  345/2013,
relativo ai fondi europei per  il  venture  capital  (EuVECA),  e  n.
346/2013, relativo  ai  fondi  europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF). Chiunque  contravviene  al  divieto  previsto  dal  presente
articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa  da
una societa' o un  ente,  e'  applicata  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  euro  trentamila  fino  al  dieci   per   cento   del
fatturato.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista  dal  presente
articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della legge 24  novembre
1981, n. 689.»; 
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione  come
conseguenza della violazione stessa e' superiore  ai  limiti  massimi
indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' elevata fino al  doppio  dell'ammontare  del  vantaggio  ottenuto,
purche' tale ammontare sia determinabile.». 
  3. L'articolo 189 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'omissione delle comunicazioni  previste  dagli  articoli  15,
commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e  di  quelle  richieste  ai
sensi dell'articolo 17  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro  cinquemila  a  cinque  milioni  di  euro.  Se  la
violazione e' commessa da una societa' o un  ente,  e'  applicata  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino  al  dieci
per cento del fatturato.»; 
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
  4. L'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei confronti dei soggetti  abilitati,  dei  depositari  e  dei
soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate  funzioni  operative
essenziali  o  importanti  si  applica  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del  fatturato,
per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8,
commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22,  24,  comma  1,  25,
25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3,  4  e
5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis,  comma
6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3,  39,
40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2,  3
e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi  2,  3,
4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4,  47,  48,
49, commi 3 e 4,  65,  79-bis,  187-novies,  ovvero  le  disposizioni
generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in
base  ai  medesimi  articoli.  La  stessa  sanzione  si  applica  nei
confronti di societa' o enti in caso inosservanza delle  disposizioni
dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 32-quater, commi  1  e  3,
ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di gestore di  portale  in
assenza   dell'iscrizione   nel   registro   di   cui    all'articolo
50-quinquies.»; 
  b) il comma 1-bis e' abrogato; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
  a) alle societa' di gestione del mercato, nel caso di  inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e
di quelle emanate in base ad esse; 
  b) alle societa' di gestione accentrata, nel caso  di  inosservanza
delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle
emanate in base ad esse; 
  c)  agli  intermediari   indicati   nell'articolo   79-quater   per
inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies,  comma
1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e  di  quelle  emanate  in
base ad esse; 
  d) agli organizzatori e agli operatori dei  sistemi  di  scambi  di
fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi  multilaterali
di negoziazione ed agli internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di
inosservanza delle disposizioni previste dai capi  II  e  II-bis  del
titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
  e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2,
alla societa'  indicata  nell'articolo  69,  comma  1,  nel  caso  di
inosservanza delle  disposizioni  previste  dagli  articoli  68,  69,
70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; 
  f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino  le
disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1  e  2,  e  quelle
emanate in base ad esse; 
  g)  agli  operatori   ammessi   alle   negoziazioni   nei   mercati
regolamentati in caso di  inosservanza  delle  disposizioni  previste
dall'articolo 25, comma 3; 
  h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto
dall'articolo 83-undecies, comma 1; 
  d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica 
  a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in
caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli  2,  5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e  delle
relative disposizioni attuative; 
  b)  ai  gestori  dei  fondi  europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF), in caso di  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli
articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n.
346/2013 e delle relative disposizioni attuative.»; 
  e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis.»; 
    f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo   194-quinquies,   alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non
si applicano gli articoli 6, 10, 11 e  16  della  legge  24  novembre
1981, n. 689.». 
  5. Dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 190-bis (Responsabilita'  degli  esponenti  aziendali  e  del
personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari,
dei mercati e della gestione accentrata di strumenti  finanziari).  -
1. Fermo restando quanto previsto per le  societa'  e  gli  enti  nei
confronti dei quali sono accertate le violazioni, per  l'inosservanza
delle disposizioni richiamate dagli  articoli  188,  189  e  190,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino
a cinque milioni di euro nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' nei
confronti del personale, quando l'inosservanza e'  conseguenza  della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono
una o piu' delle seguenti condizioni: 
  a) la condotta  ha  inciso  in  modo  rilevante  sulla  complessiva
organizzazione  o  sui  profili  di  rischio  aziendali,  ovvero   ha
provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o  per
l'integrita' ed il corretto funzionamento del mercato; 
  b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza
della societa' o dell'ente  a  provvedimenti  specifici  adottati  ai
sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis; 
  c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo
6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell'articolo  13,  ovvero
obblighi  in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione,   quando
l'esponente o il personale e' la parte interessata. 
  2.  Nei  confronti  dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del  personale,
nei casi in cui la loro  condotta  abbia  contribuito  a  determinare
l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo  194-quater  da  parte
della societa' o dell'ente, si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. 
  3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in  ragione
della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei  criteri
stabiliti dall'articolo  194-bis,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob
possono   applicare    la    sanzione    amministrativa    accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore  a  sei  mesi  e  non
superiore  a   tre   anni,   dallo   svolgimento   di   funzioni   di
amministrazione,   direzione   e   controllo   presso    intermediari
autorizzati ai sensi del presente decreto  legislativo,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione. 
  4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. 
  Art. 190-ter (Altre violazioni in tema di attivita'  riservate).  -
1.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   euro
cinquemila fino a cinque milioni di euro: 
  a) in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario  o
di  promotore  finanziario  in  assenza  dell'iscrizione  negli  albi
prevista, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31; 
  b) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari  in  caso  di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo  18-bis  e  di
quelle emanate in base ad esso; 
  c) ai membri dell'organismo dei promotori  finanziari  in  caso  di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle
emanate in base ad esso; 
  d) alle persone fisiche,  in  caso  di  inosservanza  dell'articolo
32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di
gestore di portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  di  cui
all'articolo 50-quinquies. 
  2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
  6. L'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico  in  violazione  degli
articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1, e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  venticinquemila  fino  a  cinque
milioni di euro.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7,  96,  97,
98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali  o
particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1,
2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2,  99,  comma  1,
lettere a), b), c) e d), e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e
2 e' tenuta una societa' o un  ente,  le  sanzioni  ivi  previste  si
applicano nei confronti di  questi  ultimi;  la  stessa  sanzione  si
applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della
societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo  190-bis,  comma
1, lettera a).  Se  all'osservanza  delle  medesime  disposizioni  e'
tenuta una persona fisica, in caso  di  violazione,  la  sanzione  si
applica nei confronti di quest'ultima.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  L'applicazione  delle   sanzioni   amministrative   pecuniarie
previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti  di
idoneita' previsti dal presente decreto per gli  esponenti  aziendali
dei soggetti abilitati e  dei  requisiti  previsti  per  i  promotori
finanziari nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi  di
amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi
titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in
maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo  gruppo.  La
sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi
e non superiore a tre anni.»; 
    e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  194-quinquies,  alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non
si applicano gli articoli 6, 10, 11 e  16  della  legge  24  novembre
1981, n. 689.»; 
    f) il comma 4 e' abrogato. 
  7. All'articolo 192 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e
2 e' tenuta una societa' o un  ente,  le  sanzioni  ivi  previste  si
applicano nei confronti di  questi  ultimi;  la  stessa  sanzione  si
applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della
societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art.  190-bis,  comma  1,
lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni  e'  tenuta
una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei
confronti di quest'ultima. La sanzione  massima  applicabile  ad  una
persona fisica per le violazioni previste ai commi 1  e  2  non  puo'
essere superiore a cinque milioni di euro. 
  2-ter Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
  8. L'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, le societa'  quotate  nei
mercati  regolamentati  che  omettono  le  comunicazioni   prescritte
dall'articolo 123-bis, comma  2,  lettera  a),  sono  punite  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro   diecimila   a   euro
trecentomila.»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. La sanzione prevista  al  comma  1  si  applica  anche  nei
confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa'  o
dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma  1,  lettera
a). 
  1-ter. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
  9. L'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Nei  confronti  dell'emittente  o  della  persona  che  chiede
l'ammissione alle negoziazioni che viola  le  disposizioni  contenute
negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) f), e  4,  e  113-bis,
commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni  generali  o
particolari emanate dalla Consob in base  ai  medesimi  articoli,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  cinquemila  a
euro settecentocinquantamila.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La sanzione prevista  al  comma  1  si  applica  anche  nei
confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa'  o
dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma  1,  lettera
a).»; 
  d) il comma 3 e' abrogato; 
  e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
  10. Dopo l'articolo 192-ter del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 e' inserito il seguente: 
  «Art. 192-quater (Obbligo  di  astensione).  -  1.  I  soci  e  gli
amministratori  che  violano   l'obbligo   di   astensione   di   cui
all'articolo  6,  comma  2-novies,  sono  puniti  con  una   sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   euro    cinquantamila    a    euro
centocinquantamila. 
  11. L'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' cosi' modificato: 
  a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo
ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114,  comma  10,
nei  confronti  della  persona  fisica  che  svolge  l'attivita'   di
giornalista»; 
  b) il comma 1-bis e' abrogato; 
  c) il comma 1-ter e' abrogato; 
  d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni  rilevanti
e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120,
commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche'  la  violazione
dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e
122, comma 4, sono punite con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro diecimila a euro unmilionecinquecentomila. Il  ritardo  nelle
comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4,  non
superiore a due  mesi,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»; 
    e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le sanzioni indicate ai  commi  1  e  2  si  applicano  nei
confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa'  o
dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma  1,  lettera  a)
.»; 
  f) al comma 3, dopo le parole:  «nel  comma  2»  sono  inserite  le
seguenti: «, primo periodo,»; 
  g) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  194-quinquies,  alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non
si applicano gli articoli 6, 10, 11 e  16  della  legge  24  novembre
1981, n. 689.». 
  12. L'articolo 193-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  controparti  centrali,  le  sedi   di   negoziazione,   le
controparti  finanziarie  e  le  controparti  non  finanziarie,  come
definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  4  luglio
2012, le quali non osservano le disposizioni previste dai titoli  II,
III, IV e V del  medesimo  regolamento  e  le  relative  disposizioni
attuative, sono punite con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, se persone fisiche,  e
da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, se  persone
giuridiche.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 3 le parole: «Le sanzioni amministrative previste dai
commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Le   sanzioni
amministrative previste dal comma 1». 
  13. L'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' cosi' modificato: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di  voto
che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2,  144,  comma
4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma  1,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a
euro settecentocinquantamila.»; 
    b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «2-ter. Se all'osservanza delle disposizioni previste dal  comma  2
e' tenuta una  societa'  o  un  ente  le  sanzioni  ivi  previste  si
applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica  nei
confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa'  o
dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma  1,  lettera
a). Se all'osservanza  delle  medesime  disposizioni  e'  tenuta  una
persona fisica, in caso di violazione, la  sanzione  si  applica  nei
confronti di quest'ultima. 
  2-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo  194-quinquies,  alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non
si applicano gli articoli 6, 10, 11 e  16  della  legge  24  novembre
1981, n. 689.». 
  14. Dopo l'articolo 194 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni). -  1.
Nella determinazione  dell'ammontare  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie o della durata  delle  sanzioni  accessorie  previste  dal
presente decreto, la Banca d'Italia  o  la  Consob  considerano  ogni
circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del  fatto  che
il destinatario della sanzione sia persona  fisica  o  giuridica,  le
seguenti, ove pertinenti: 
  a) gravita' e durata della violazione; 
  b) grado di responsabilita'; 
  c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
  d)  entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle   perdite   evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
  e) pregiudizi cagionati a terzi  attraverso  la  violazione,  nella
misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
  f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la
Banca d'Italia o la Consob; 
  g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse
da parte del medesimo soggetto; 
  h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione. 
  Art. 194-ter (Sanzioni per violazioni di  disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili).  -  1.  Nelle  materie  a  cui  si
riferiscono le disposizioni  richiamate  agli  articoli  189,  190  e
190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo
la ripartizione di competenze e con le modalita' ivi stabilite, anche
in caso  di  inosservanza  del  regolamento  UE  n.  575/2013,  delle
relative norme tecniche di regolamentazione e di  attuazione  emanate
dalla Commissione europea  ai  sensi  degli  articoli  10  e  15  del
regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in  caso  di  inosservanza  degli
atti dell'AESFEM o  dell'ABE  direttamente  applicabili  ai  soggetti
vigilati adottati  ai  sensi  di  questi  ultimo  regolamento  o  del
regolamento UE n. 1095/2010. 
  Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1.  La
Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per  le
violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi  1  e
1-bis, 33, comma 4,  35-decies,  79-bis,  115-bis  e  delle  relative
disposizioni  attuative,  quando  esse  siano  connotate  da   scarsa
offensivita' o  pericolosita',  in  alternativa  all'applicazione  di
sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare  nei  confronti
delle societa' o degli  enti  interessati  una  sanzione  consistente
nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le
misure da adottare ed il termine per l'adempimento. 
  2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il  termine  stabilito,  la
Banca  d'Italia  o  la  Consob,  secondo  le  rispettive  competenze,
applicano la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  per  la
violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. 
  Art. 194-quinquies (Pagamento in  misura  ridotta).  -  1.  Possono
essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione della lettera di contestazione, di una  somma  pari  al
doppio del minimo della sanzione edittale, quando non  sussistano  le
circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: 
  a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1,
46, comma 1, 65, 83-novies, comma  1,  lettere  c),  d),  e)  ed  f),
83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative adottate  dalla
Consob; 
  b) dall'articolo 191, comma 2, per la violazione degli articoli  96
e 101, commi 1, 2 e 3; 
  c) dall'articolo 193, comma 1, per  la  violazione  degli  articoli
113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo  193,
comma 2, per la violazione dell'articolo 120; 
  d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142,
e dell'articolo 194, comma 2-bis. 
  2. Il pagamento in misura ridotta non puo'  essere  effettuato  nel
caso in cui il soggetto interessato  abbia  gia'  usufruito  di  tale
misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.». 
  Art. 194-sexies (Condotte inoffensive).  -  1.  Nei  casi  previsti
dall'articolo 194-quinquies, la Consob non procede alla contestazione
delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per  la
tutela degli  investitori  e  per  la  trasparenza  del  mercato  del
controllo societario e  del  mercato  dei  capitali,  ovvero  per  il
tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  15. L'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le sanzioni amministrative previste nel  presente  titolo  sono
applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le  rispettive
competenze, con provvedimento motivato,  previa  contestazione  degli
addebiti agli interessati, da effettuarsi  entro  centottanta  giorni
dall'accertamento   ovvero   entro   trecentosessanta    giorni    se
l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati
possono,  entro  trenta  giorni   dalla   contestazione,   presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede  di  istruttoria,
cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato; 
  c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Avverso il provvedimento che applica  la  sanzione  e'  ammesso
ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la  societa'  o
l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei  casi  in
cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione
e' stata commessa. Il ricorso e' notificato,  a  pena  di  decadenza,
all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel  termine  di  trenta
giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento  impugnato,   ovvero
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato
in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del  provvedimento.  La
corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre   la
sospensione con ordinanza non impugnabile.»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore
e  fissa  con  decreto  l'udienza   pubblica   per   la   discussione
dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti  a  cura  della
cancelleria almeno sessanta giorni  prima  dell'udienza.  L'Autorita'
deposita memorie e  documenti  nel  termine  di  dieci  giorni  prima
dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre  alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice,  con  ordinanza
ricorribile  per  Cassazione,  dichiara  il  ricorso   improcedibile,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»; 
    f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. All'udienza la corte  d'appello  dispone,  anche  d'ufficio,  i
mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'  l'audizione  personale
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le  parti
procedono  alla  discussione  orale  della  causa.  La  sentenza   e'
depositata in cancelleria entro sessanta giorni.  Quando  almeno  una
delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione  anticipata  del
dispositivo rispetto alla  sentenza,  il  dispositivo  e'  pubblicato
mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni  dall'udienza
di discussione.»; 
    g) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  «7-bis.  Con  la  sentenza  la  corte  d'appello   puo'   rigettare
l'opposizione,  ponendo  a  carico  dell'opponente   le   spese   del
procedimento o  accoglierla,  annullando  in  tutto  o  in  parte  il
provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»; 
    h) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Copia della sentenza e' trasmessa,  a  cura  della  cancelleria
della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il  provvedimento,
anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.»; 
    i) il comma 9 e' abrogato. 
  16. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il provvedimento
di applicazione delle  sanzioni  previste  dal  presente  decreto  e'
pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca
d'Italia o nel Bollettino della Consob. Nel caso in  cui  avverso  il
provvedimento di applicazione della sanzione  sia  adita  l'autorita'
giudiziaria,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob  menzionano  l'avvio
dell'azione giudiziaria  e  l'esito  della  stessa  a  margine  della
pubblicazione. La Banca d'Italia o  la  Consob,  tenuto  conto  della
natura  della  violazione  e  degli  interessi   coinvolti,   possono
stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al  provvedimento,
ponendo le relative spese  a  carico  dell'autore  della  violazione,
ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando  la  stessa
possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un
danno sproporzionato alle parti. 
  2. Nel provvedimento  di  applicazione  della  sanzione,  la  Banca
d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del
provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: 
  a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, la cui  pubblicazione  appaia  sproporzionata
rispetto alla violazione sanzionata; 
  b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari
o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso; 
  c) possa causare un danno  sproporzionato  ai  soggetti  coinvolti,
purche' tale danno sia determinabile. 
  3.  Se  le  situazioni  descritte  nel  comma  2  hanno   carattere
temporaneo, la pubblicazione  puo'  essere  rimandata  ed  effettuata
quando dette esigenze sono venute meno. 
  Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate). - 1.
La  Banca  d'Italia  comunica  all'ABE  le  sanzioni   amministrative
applicate alle banche o alle imprese di investimento ai  sensi  degli
articoli 189,  190  e  190-bis  e  194-quater,  ivi  comprese  quelle
pubblicate in forma anonima, nonche'  le  informazioni  ricevute  dai
soggetti  interessati  sulle  azioni  da  essi  avviate   avverso   i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.». 
  17. Dopo l'articolo 196 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 196-bis (Disposizioni di attuazione). - 1.  La  Consob  e  la
Banca   d'Italia,   secondo   le   rispettive   competenze,   emanano
disposizioni di attuazione del presente titolo.». 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il   testo   dell'art.   187-septies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria).  -  1.  Le
          sanzioni amministrative previste  dal  presente  capo  sono
          applicate dalla CONSOB con provvedimento  motivato,  previa
          contestazione   degli   addebiti   agli   interessati,   da
          effettuarsi  entro  centottanta  giorni   dall'accertamento
          ovvero  entro  trecentosessanta  giorni  se   l'interessato
          risiede o ha la sede  all'estero.  I  soggetti  interessati
          possono,   entro   trenta   giorni   dalla   contestazione,
          presentare deduzioni e chiedere un'audizione  personale  in
          sede di istruttoria,  cui  possono  partecipare  anche  con
          l'assistenza di un avvocato. 
              2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai  principi
          del   contraddittorio,   della   conoscenza   degli    atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              3. (Abrogato). 
              4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione  e'
          ammesso   ricorso   alla   corte   d'appello   nella    cui
          circoscrizione  e'  la   sede   legale   o   la   residenza
          dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale  o  la
          residenza nello Stato, e' competente la corte d'appello del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.  Quando  tali
          criteri non risultano applicabili, e' competente  la  corte
          d'appello di Roma. Il ricorso  e'  notificato,  a  pena  di
          decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel
          termine  di   trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
          provvedimento  impugnato,  ovvero  sessanta  giorni  se  il
          ricorrente  risiede  all'estero,  ed   e'   depositato   in
          cancelleria,   unitamente   ai   documenti    offerti    in
          comunicazione, nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre  la  sospensione  con  ordinanza  non
          impugnabile. 
              6. Il  Presidente  della  corte  d'appello  designa  il
          giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
          la discussione dell'opposizione. Il decreto  e'  notificato
          alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta  giorni
          prima  dell'udienza.   L'Autorita'   deposita   memorie   e
          documenti nel termine di dieci giorni  prima  dell'udienza.
          Se alla prima udienza l'opponente  non  si  presenta  senza
          addurre  alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice,   con
          ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara  il  ricorso
          improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento. 
              6-bis. All'udienza la corte  d'appello  dispone,  anche
          d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari,  nonche'
          l'audizione personale delle  parti  che  ne  abbiano  fatto
          richiesta.  Successivamente   le   parti   procedono   alla
          discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
          cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una  delle
          parti manifesta l'interesse alla  pubblicazione  anticipata
          del dispositivo rispetto alla sentenza, il  dispositivo  e'
          pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
          giorni dall'udienza di discussione. 
              6-ter.  Con  la  sentenza  la  corte   d'appello   puo'
          rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
          spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
          in parte il provvedimento  o  riducendo  l'ammontare  o  la
          durata della sanzione. 
              7. Copia della sentenza  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della corte  d'appello,  all'Autorita'  che  ha
          emesso il provvedimento, anche ai fini della  pubblicazione
          prevista dall'art. 195-bis. 
              8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente capo non si  applica  l'art.  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.». 
              - Il testo dell'art. 188  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1.  L'uso,  nella
          denominazione  o  in  qualsivoglia   segno   distintivo   o
          comunicazione rivolta al pubblico, delle  parole:  "Sim"  o
          "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  o  "impresa  di
          investimento";  "Sgr"   o   "societa'   di   gestione   del
          risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a  capitale
          variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a  capitale
          fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture  capital";
          "EuSEF" o  "fondo  europeo  per  l'imprenditoria  sociale";
          ovvero  di  altre  parole  o  locuzioni,  anche  in  lingua
          straniera, idonee a trarre in inganno sulla  legittimazione
          allo  svolgimento  dei  servizi  o   delle   attivita'   di
          investimento o del  servizio  di  gestione  collettiva  del
          risparmio e' vietato a soggetti  diversi,  rispettivamente,
          dalle imprese di investimento, dalle societa'  di  gestione
          del risparmio,  dalle  Sicav,  dalle  Sicaf,  dai  soggetti
          abilitati  a  tenore  dei  regolamenti  (UE)  n.  345/2013,
          relativo ai fondi europei per il venture capital  (EuVECA),
          e   n.   346/2013,   relativo   ai   fondi   europei    per
          l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque  contravviene  al
          divieto  previsto  dal  presente  art.  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  cinquemila  a
          cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una
          societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per  cento  del
          fatturato. 
              2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
          presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              2-bis.  Se  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
          la sanzione amministrativa pecuniaria e'  elevata  fino  al
          doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'  tale
          ammontare sia determinabile.». 
              - Il testo dell'art. 189  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  189   (Partecipazioni   al   capitale).   -   1.
          L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15,
          commi 1 e 3, 61, comma 6,  e  80,  comma  7,  e  di  quelle
          richieste ai sensi dell'art. 17 e' punita con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila  a  cinque
          milioni di euro.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per  cento  del
          fatturato. 
              2. La stessa sanzione si applica in caso di  violazione
          dei  divieti  di  esercizio  dei  diritti  ed  in  caso  di
          inadempimento degli obblighi di alienazione previsti  dagli
          articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma  7,
          e 80, comma 8. 
              2-bis. Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-bis.». 
              - Il testo dell'art. 190  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie  in
          tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e  della
          gestione accentrata di  strumenti  finanziari).  -  1.  Nei
          confronti dei soggetti  abilitati,  dei  depositari  e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          operative essenziali o importanti si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al  dieci
          per cento del fatturato, per la  mancata  osservanza  degli
          articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e  1-bis;  9,
          10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi
          1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3,  4  e  5,
          31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma comma 4, 35-bis,  comma
          6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2
          e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma
          4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi
          1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3  e
          5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi  3  e  4,  65,
          79-bis,  187-novies,  ovvero  le  disposizioni  generali  o
          particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB  in
          base ai medesimi articoli. La stessa  sanzione  si  applica
          nei confronti di societa' o enti in caso inosservanza delle
          disposizioni dell'art. 18, comma 2, e dell'art.  32-quater,
          commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita'  di
          gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel  registro
          di cui all'art. 50-quinquies. 
              1-bis. (Abrogato). 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
              a) alle societa' di gestione del mercato, nel  caso  di
          inosservanza delle disposizioni previste  dal  capo  I  del
          titolo I della parte III e di quelle  emanate  in  base  ad
          esse; 
              b) alle societa' di gestione accentrata,  nel  caso  di
          inosservanza delle  disposizioni  previste  dal  titolo  II
          della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
              c) agli intermediari indicati nell'art.  79-quater  per
          inosservanza delle disposizioni di cui all'art.  83-novies,
          comma 1, lettere c), d),  e)  ed  f),  83-duodecies,  e  di
          quelle emanate in base ad esse; 
              d) agli organizzatori e agli operatori dei  sistemi  di
          scambi di fondi interbancari, ai  soggetti  che  gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
              e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68  e
          69, comma 2, alla societa' indicata nell'art. 69, comma  1,
          nel caso di inosservanza delle disposizioni previste  dagli
          articoli 68,  69,  70-bis  e  77,  comma  1,  e  di  quelle
          applicative delle medesime; 
              f) alle imprese di assicurazione, nel caso in  cui  non
          osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis,  commi
          1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; 
              g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati
          regolamentati in caso di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 25, comma 3; 
              h) agli emittenti azioni in  caso  di  inosservanza  di
          quanto previsto dall'art. 83-undecies, comma 1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica: 
              a) ai gestori dei fondi europei per il venture  capital
          (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
          dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  12  e  13  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative  disposizioni
          attuative; 
              b) ai gestori dei  fondi  europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14, del regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. Si applica l'art. 188, comma 2-bis. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari emanate in base al medesimo comma  dalla  Banca
          d'Italia,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 
              4. Salvo quanto previsto dall'art. 194-quinquies,  alle
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              - Il testo dell'art. 191  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione  e  di
          vendita). - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico  in
          violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter,  comma  1,
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          venticinquemila fino a cinque milioni di euro. 
              2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5,  6  e
          7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3,  101,  ovvero  le  relative
          disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
          sensi degli articoli 95, commi 1,  2  e  4,  97,  comma  2,
          98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere  a),
          b), c) e d),  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria     da     euro      cinquemila      a      euro
          settecentocinquantamila. 
              2-bis. Se all'osservanza  delle  disposizioni  previste
          dai commi 1 e 2 e'  tenuta  una  societa'  o  un  ente,  le
          sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di  questi
          ultimi; la stessa sanzione si applica nei  confronti  degli
          esponenti  aziendali  e  del  personale  della  societa'  o
          dell'ente nei casi previsti  dall'art.  190-bis,  comma  1,
          lettera a). Se all'osservanza delle  medesime  disposizioni
          e' tenuta una persona fisica, in  caso  di  violazione,  la
          sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 
              3.   L'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie  previste  dal  comma  1,  importa  la   perdita
          temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente
          decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti  abilitati
          e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonche'
          l'incapacita'   temporanea   ad   assumere   incarichi   di
          amministrazione,  direzione  e  controllo  nell'ambito   di
          societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati  o
          diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di  societa'
          appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa
          accessoria ha  durata  non  inferiore  a  due  mesi  e  non
          superiore a tre anni. 
              3-bis. Salvo quanto previsto  dall'art.  194-quinquies,
          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dal
          presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
          16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              4. (Abrogato). 
              5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'art. 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.». 
              - Il testo dell'art. 192  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 192 (Offerte pubbliche di acquisto o di scambio).
          - 1. Chiunque  viola  l'obbligo  di  promuovere  un'offerta
          pubblica  di  acquisto  o  di   scambio   ovvero   effettua
          un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in  violazione
          delle disposizioni dell'art. 102, commi 1, 3 e 6, e' punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria  di  importo  non
          inferiore  ad  euro  venticinquemila  e  non  superiore  al
          corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero
          che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se
          l'offerta fosse stata promossa. 
              2-bis. Se all'osservanza  delle  disposizioni  previste
          dai commi 1 e 2 e'  tenuta  una  societa'  o  un  ente,  le
          sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di  questi
          ultimi; la stessa sanzione si applica nei  confronti  degli
          esponenti  aziendali  e  del  personale  della  societa'  o
          dell'ente nei casi previsti  dall'art.  190-bis,  comma  1,
          lettera a). Se all'osservanza delle  medesime  disposizioni
          e' tenuta una persona fisica, in  caso  di  violazione,  la
          sanzione si  applica  nei  confronti  di  quest'ultima.  La
          sanzione massima applicabile ad una persona fisica  per  le
          violazioni  previste  ai  commi  1  e  2  non  puo'  essere
          superiore a cinque milioni di euro. 
              2-ter Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-bis. 
              3. Gli amministratori, i componenti  del  consiglio  di
          gestione e di sorveglianza di societa' con  azioni  quotate
          in mercati regolamentati italiani che  eseguono  operazioni
          in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art.
          104, comma 1, sono puniti con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria    da    euro     venticinquemila     a     euro
          cinquecentoquindicimila.». 
              - Il testo dell'art. 192-bis del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 192-bis (Informazioni sul governo societario).  -
          1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  le  societa'
          quotate  nei  mercati   regolamentati   che   omettono   le
          comunicazioni  prescritte  dall'art.  123-bis,   comma   2,
          lettera a), sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro diecimila a euro trecentomila. 
              1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche
          nei confronti degli esponenti  aziendali  e  del  personale
          della societa' o  dell'ente  nei  casi  previsti  dall'art.
          190-bis, comma 1, lettera a). 
              1-ter. Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-bis.». 
              - Il testo dell'art. 192-ter del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 192-ter (Ammissione alle negoziazioni). - 1.  Nei
          confronti  dell'emittente  o  della  persona   che   chiede
          l'ammissione alle negoziazioni che  viola  le  disposizioni
          contenute negli articoli 113, commi 2, 3,  lettere  a),  d)
          f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2,  lettere  a)  e  b),  e  4,
          ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla
          CONSOB in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila   a   euro
          settecentocinquantamila. 
              2. (Abrogato). 
              2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche
          nei confronti degli esponenti  aziendali  e  del  personale
          della societa' o  dell'ente  nei  casi  previsti  dall'art.
          190-bis, comma 1, lettera a). 
              3. (Abrogato). 
              3-bis. Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-bis.». 
              - Il testo dell'art. 193  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  193  (Informazione  societaria  e   doveri   dei
          sindaci, dei revisori legali e delle societa' di  revisione
          legale).  -  1.  Nei  confronti   di   societa',   enti   o
          associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni  previste
          dagli articoli 114,  114-bis,  115,  154-bis  e  154-ter  o
          soggetti  agli  obblighi  di  cui   all'art.   115-bis   e'
          applicabile  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
          cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza  delle
          disposizioni  degli  articoli  medesimi  o  delle  relative
          disposizioni applicative. Se le comunicazioni  sono  dovute
          da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
          applica nei confronti di  quest'ultima,  salvo  ricorra  la
          causa di esenzione prevista dall'art. 114,  comma  10,  nei
          confronti della persona fisica che  svolge  l'attivita'  di
          giornalista. 
              1-bis. (Abrogato). 
              1-ter. (Abrogato). 
              1-quater. La stessa sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni  di
          attuazione emanate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 113-ter,
          comma 5, lettere  b)  e  c),  nei  confronti  dei  soggetti
          autorizzati dalla  CONSOB  all'esercizio  del  servizio  di
          diffusione   e    di    stoccaggio    delle    informazioni
          regolamentate. 
              1-quinquies. Alla stessa sanzione di  cui  al  comma  1
          soggiacciono: 
                a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione,
          di direzione e di controllo nelle  agenzie  di  rating  del
          credito registrate in Italia, in caso di violazione: 
                  1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6,
          7, 8, 9, 10, 11, 12,  13  e  14  del  regolamento  (CE)  n.
          1060/2009 e delle relative disposizioni attuative; 
                  2) delle misure  di  vigilanza  adottate  ai  sensi
          degli articoli 24 e 25 del  medesimo  regolamento  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione,
          di direzione e di controllo in  societa'  che  svolgono  le
          attivita'  riservate  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione; 
                c) gli  analisti  di  rating  e  i  dipendenti  delle
          agenzie  di  rating  del  credito  registrate  in   Italia,
          qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono  messi  a
          disposizione o sono  sotto  il  controllo  dell'agenzia  di
          rating, coloro che partecipano direttamente alle  attivita'
          di  rating,  nonche'  le  persone  strettamente  legate  ai
          predetti soggetti ai sensi dell'art. 114, comma 7,  secondo
          periodo, in caso di violazione delle disposizioni  previste
          dall'allegato  I,  sezione  C,  del  regolamento  (CE)   n.
          1060/2009, e delle relative disposizioni attuative. 
              2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi  1,
          2 e 5, nonche' la violazione  dei  divieti  previsti  dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          sono punite con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro diecimila a euro unmilionecinquecentomila. Il  ritardo
          nelle comunicazioni previste dall'art. 120, commi 2, 2-bis,
          3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila   a   euro
          settecentocinquantamila. 
              2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano
          nei confronti degli esponenti  aziendali  e  del  personale
          della societa' o  dell'ente  nei  casi  previsti  dall'art.
          190-bis, comma 1, lettera a). 
              3. La sanzione indicata nel comma 2, primo periodo,  si
          applica: 
                a)  ai  componenti  del   collegio   sindacale,   del
          consiglio di sorveglianza e del comitato per  il  controllo
          sulla     gestione     che     commettono     irregolarita'
          nell'adempimento dei doveri previsti dall'art.  149,  commi
          1, 4-bis,  primo  periodo,  e  4-ter,  ovvero  omettono  le
          comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3; 
                b). 
              3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'art. 148-bis, comma 2,  sono  puniti  con  la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico. 
              3-ter. Salvo quanto previsto  dall'art.  194-quinquies,
          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dal
          presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
          16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              - Il testo dell'art. 193-quater del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 193-quater  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie
          relative alla violazione delle  disposizioni  previste  dal
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  4  luglio  2012).  -  1.  Le   controparti
          centrali,  le  sedi   di   negoziazione,   le   controparti
          finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite
          dall'art. 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio  2012,  le  quali  non  osservano  le   disposizioni
          previste  dai  titoli  II,  III,  IV  e  V   del   medesimo
          regolamento e  le  relative  disposizioni  attuative,  sono
          punite con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila fino  a  cinque  milioni  di  euro,  se  persone
          fisiche, e da euro trentamila fino al dieci per  cento  del
          fatturato, se persone giuridiche. 
              2. (Abrogato). 
              3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono
          applicate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS  e
          dalla  COVIP,  secondo  le   rispettive   attribuzioni   di
          vigilanza. 
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'art. 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.». 
              - Il testo dell'art. 194  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 194 (Deleghe di voto). - 1. 
              2. Il  soggetto  che  promuove  una  sollecitazione  di
          deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142,
          commi 1 e 2, 144, comma 4,  e  del  regolamento  emanato  a
          norma dell'art. 144, comma 1, e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila   a   euro
          settecentocinquantamila. 
              2-bis. La sanzione prevista al comma 2  si  applica  al
          rappresentante designato dalla societa' con azioni  quotate
          che viola l'art. 135-undecies, comma 4. 
              2-ter. Se all'osservanza  delle  disposizioni  previste
          dal comma 2 e' tenuta una societa' o un  ente  le  sanzioni
          ivi previste si  applicano  nei  confronti  di  questi;  la
          stessa sanzione si applica nei  confronti  degli  esponenti
          aziendali e del personale della societa'  o  dell'ente  nei
          casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1,  lettera  a).  Se
          all'osservanza delle medesime disposizioni  e'  tenuta  una
          persona fisica, in  caso  di  violazione,  la  sanzione  si
          applica nei confronti di quest'ultima. 
              2-quater.    Salvo    quanto     previsto     dall'art.
          194-quinquies,  alle  sanzioni  amministrative   pecuniarie
          previste  dal  presente  articolo  non  si  applicano   gli
          articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24  novembre  1981,  n.
          689.». 
              - Il testo dell'art. 195  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1.  Le  sanzioni
          amministrative previste nel presente titolo sono  applicate
          dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le  rispettive
          competenze,    con    provvedimento    motivato,     previa
          contestazione   degli   addebiti   agli   interessati,   da
          effettuarsi  entro  centottanta  giorni   dall'accertamento
          ovvero  entro  trecentosessanta  giorni  se   l'interessato
          risiede o ha la sede  all'estero.  I  soggetti  interessati
          possono,   entro   trenta   giorni   dalla   contestazione,
          presentare deduzioni e chiedere un'audizione  personale  in
          sede di istruttoria,  cui  possono  partecipare  anche  con
          l'assistenza di un avvocato. 
              2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai  principi
          del   contraddittorio,   della   conoscenza   degli    atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              3. (Abrogato). 
              4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione  e'
          ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo  in  cui  ha
          sede la societa' o l'ente  cui  appartiene  l'autore  della
          violazione ovvero, nei casi in cui tale  criterio  non  sia
          applicabile, del  luogo  in  cui  la  violazione  e'  stata
          commessa. Il ricorso e' notificato, a  pena  di  decadenza,
          all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di
          trenta  giorni  dalla   comunicazione   del   provvedimento
          impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente  risiede
          all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente  ai
          documenti offerti in comunicazione, nel termine  perentorio
          di trenta giorni dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre  la  sospensione  con  ordinanza  non
          impugnabile. 
              6. Il  Presidente  della  corte  d'appello  designa  il
          giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
          la discussione dell'opposizione. Il decreto  e'  notificato
          alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta  giorni
          prima  dell'udienza.   L'Autorita'   deposita   memorie   e
          documenti nel termine di dieci giorni  prima  dell'udienza.
          Se alla prima udienza l'opponente  non  si  presenta  senza
          addurre  alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice,   con
          ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara  il  ricorso
          improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento. 
              7.  All'udienza  la  corte  d'appello  dispone,   anche
          d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari,  nonche'
          l'audizione personale delle  parti  che  ne  abbiano  fatto
          richiesta.  Successivamente   le   parti   procedono   alla
          discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
          cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una  delle
          parti manifesta l'interesse alla  pubblicazione  anticipata
          del dispositivo rispetto alla sentenza, il  dispositivo  e'
          pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
          giorni dall'udienza di discussione. 
              7-bis.  Con  la  sentenza  la  corte   d'appello   puo'
          rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
          spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
          in parte il provvedimento  o  riducendo  l'ammontare  o  la
          durata della sanzione. 
              8. Copia della sentenza  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della corte  d'appello,  all'Autorita'  che  ha
          emesso il provvedimento, anche ai fini della  pubblicazione
          prevista dall'art. 195-bis. 
              9. (Abrogato).».