Art. 6 Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. I regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. 2. Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo. 5. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. 6. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. 7. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. 8. Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter,7, 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 6: - La parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricata: «PARTE V - SANZIONI». - Per il testo degli articoli 190, 190-bis, 190-ter e 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 4. - Il testo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV e Sicaf devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nei commi 2 e 3.». «Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1, nelle SIM e nelle societa' di gestione del risparmio, nonche' dei partecipanti al capitale delle SICAV e delle Sicaf. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 15, per le SICAV e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto. 3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. (134) 4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'art. 15, comma 1. 5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. 7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'art. 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo degli articoli 187-septies e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 5.