Art. 6 
 
Disposizioni transitorie e finali  concernenti  le  modificazioni  al
                         decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. I regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze
ai  sensi  di  norme  abrogate  o  modificate  dal  presente  decreto
legislativo continuano a essere applicati fino alla data  di  entrata
in vigore dei  provvedimenti  emanati  dalla  Consob  e  dalla  Banca
d'Italia nelle corrispondenti materie. 
  2. Le modifiche apportate alla parte V del decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, si  applicano  alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e  dalla
Banca  d'Italia   secondo   le   rispettive   competenze   ai   sensi
dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58. Alle violazioni commesse prima della data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni adottate  dalla  Consob  e  dalla  Banca  d'Italia
continuano  ad  applicarsi  le  norme  della  parte  V  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  3. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39,  comma  3,  della
legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto  dal  comma  2,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo  ogni  riferimento
all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  in
vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e
190-ter del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  come
modificato dal presente decreto legislativo. 
  5. La disciplina attuativa emanata ai sensi  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal
presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive  alla
data della sua entrata in vigore. Fino a tale  momento,  continua  ad
applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nella versione precedente alle modifiche apportate  dal  presente
decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. 
  6. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, come modificato dal presente  decreto  legislativo,  continua  ad
applicarsi l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nella versione precedente alle modifiche apportate  dal  presente
decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. 
  7. Ai fini dell'applicazione del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159,  e'  acquisita,  anche  a  campione,  la  comunicazione
antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia  e  la
Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario  e
alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. 
  8. Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e  9
del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  si  applicano  ai
giudizi proposti a decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo; nei  giudizi  pendenti  alla  medesima  data  le
udienze sono pubbliche. Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi
4, 5, 6, 6-bis, 6-ter,7, 8 e 9, del decreto legislativo  24  febbraio
1998,  n.  58,  si  applicano  ai  giudizi   proposti   a   decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La parte V del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricata:
          «PARTE V - SANZIONI». 
              - Per il testo degli articoli 190, 190-bis,  190-ter  e
          196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si
          veda nelle note all'art. 5. 
              - Per il testo dell'art. 39  della  legge  28  dicembre
          2005, n. 262, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo degli  articoli  13  e  14  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  si  veda  nelle  note
          all'art. 4. 
              -  Il  testo  degli  articoli  13  e  14  del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza degli esponenti aziendali). -  1.  I  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso SIM, societa' di gestione  del  risparmio,
          SICAV   e   Sicaf   devono   possedere   i   requisiti   di
          professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  regolamento
          adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 
              2. Il difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
          dalla  carica.  Essa  e'  dichiarata   dal   consiglio   di
          amministrazione,  dal  consiglio  di  sorveglianza  o   dal
          consiglio di gestione entro trenta giorni  dalla  nomina  o
          dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 
              3. In caso di  inerzia,  la  decadenza  e'  pronunciata
          dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 
              3-bis.  Nel  caso   di   difetto   dei   requisiti   di
          indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
          applicano i commi 2 e 3. 
              4. Il regolamento previsto dal comma  1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nei commi 2 e 3.». 
              «Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  con  regolamento  adottato
          sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  determina   i
          requisiti di onorabilita' dei titolari delle partecipazioni
          indicate nell'art. 15, comma 1, nelle SIM e nelle  societa'
          di gestione del  risparmio,  nonche'  dei  partecipanti  al
          capitale delle SICAV e delle Sicaf. 
              2. Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo  e
          dell'art. 15, per le SICAV e le  Sicaf  si  fa  riferimento
          alle sole azioni nominative ed il  regolamento  di  cui  al
          comma  1  stabilisce   le   ipotesi   in   cui,   al   fine
          dell'attribuzione del diritto di  voto,  tali  azioni  sono
          considerate come azioni al  portatore,  con  riguardo  alla
          data di acquisto. 
              3.  Ai  fini  del  comma  1  si  considerano  anche  le
          partecipazioni  possedute  per  il  tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona, nonche' i casi in cui i  diritti  derivanti  dalle
          partecipazioni spettano o sono attribuiti  ad  un  soggetto
          diverso  dal  titolare  delle  partecipazioni   stesse   od
          esistono accordi concernenti  l'esercizio  dei  diritti  di
          voto. (134) 
              4.  In  assenza  dei  requisiti  non   possono   essere
          esercitati i diritti  di  voto  e  gli  altri  diritti  che
          consentono  di  influire  sulla  societa',  inerenti   alle
          partecipazioni eccedenti le soglie previste  dall'art.  15,
          comma 1. 
              5.  In   caso   di   inosservanza   del   divieto,   la
          deliberazione od il diverso atto, adottati con il  voto  o,
          comunque, il contributo determinanti  delle  partecipazioni
          di cui al comma 1, sono impugnabili secondo  le  previsioni
          del codice civile. Le partecipazioni per le quali non  puo'
          essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
          della regolare costituzione della relativa assemblea. 
              6. L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche  dalla
          Banca d'Italia o  dalla  CONSOB  entro  centottanta  giorni
          dalla  data  della  deliberazione  ovvero,  se  questa   e'
          soggetta a iscrizione nel  registro  delle  imprese,  entro
          centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
          centottanta giorni dalla data di questo. 
              7. Le  partecipazioni,  eccedenti  le  soglie  previste
          dall'art. 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti  di
          onorabilita'  devono  essere  alienate  entro   i   termini
          stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.». 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo degli articoli  187-septies  e  190  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda  nelle
          note all'art. 5.