Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
                 151, in materia di lavoro notturno 
 
  1. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di  un  minore,
nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia,  e  comunque
non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con
la stessa.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'art. 53 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 53 (Lavoro notturno). - (Omissis). 
              2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
                a)  la  lavoratrice  madre  di  un  figlio  di   eta'
          inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
          convivente con la stessa; 
                b) la lavoratrice o il  lavoratore  che  sia  l'unico
          genitore  affidatario  di  un  figlio  convivente  di  eta'
          inferiore a dodici anni; 
                b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di
          un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del  minore  in
          famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno  di  eta'
          o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il  lavoratore
          padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.».