Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
                    151, in materia di dimissioni 
 
  1. All'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il  periodo
per cui  e'  previsto,  a  norma  dell'articolo  54,  il  divieto  di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste  da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La
lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non
sono tenuti al preavviso.»; 
    b) il comma 5 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'art. 55 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 55 (Dimissioni).  -  1.  In  caso  di  dimissioni
          volontarie  presentate  durante  il  periodo  per  cui   e'
          previsto,   a   norma   dell'art.   54,   il   divieto   di
          licenziamento, la lavoratrice ha  diritto  alle  indennita'
          previste da disposizioni di legge  e  contrattuali  per  il
          caso di licenziamento. La lavoratrice e il  lavoratore  che
          si dimettono  nel  predetto  periodo  non  sono  tenuti  al
          preavviso. 
              2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  al
          padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'. 
              3. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche
          nel caso di  adozione  e  di  affidamento,  entro  un  anno
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 
              4.  La  risoluzione  consensuale  del  rapporto  o   la
          richiesta  di  dimissioni  presentate  dalla   lavoratrice,
          durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
          lavoratore durante i primi tre anni di vita del  bambino  o
          nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o  in
          affidamento, o, in caso  di  adozione  internazionale,  nei
          primi  tre  anni  decorrenti  dalle  comunicazioni  di  cui
          all'art.  54,  comma  9,  devono  essere  convalidate   dal
          servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  competente  per  territorio.  A   detta
          convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della
          risoluzione del rapporto di lavoro. 
              5. (Abrogato).».