Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151, in materia  di  indennita'  di  maternita'  per  le  lavoratrici
                autonome e le imprenditrici agricole 
 
  1. All'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al  padre  lavoratore
autonomo,  per  il  periodo  in  cui  sarebbe  spettata  alla   madre
lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di  morte  o  di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso  di
affidamento esclusivo del bambino al padre.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta l'art. 66 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 66 (Indennita' di maternita' per  le  lavoratrici
          autonome e le imprenditrici agricole)  (legge  29  dicembre
          1987, n. 546, art. 1).  -  1.  Alle  lavoratrici  autonome,
          coltivatrici  dirette,  mezzadre  e  colone,  artigiane  ed
          esercenti  attivita'  commerciali  di  cui  alle  leggi  26
          ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e  22  luglio
          1966,  n.  613,  alle  imprenditrici  agricole   a   titolo
          principale, nonche' alle pescatrici autonome della  piccola
          pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13
          marzo  1958,  n.  250,  e  successive   modificazioni,   e'
          corrisposta una indennita' giornaliera per  il  periodo  di
          gravidanza e per quello successivo al  parto  calcolata  ai
          sensi dell'art. 68. 
              1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 spetta  al  padre
          lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata
          alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua,  in
          caso di morte o di grave infermita' della madre  ovvero  di
          abbandono, nonche' in caso  di  affidamento  esclusivo  del
          bambino al padre.».