Art. 16 Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalita' di erogazione dell'indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 1. All'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennita' di cui all'articolo 66, comma 1-bis, e' erogata previa domanda all'INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26.».
Note all'art. 16: - Si riporta l'art. 67 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 67 (Modalita' di erogazione) (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2). - 1. L'indennita' di cui all'art. 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194. 1-bis. L'indennita' di cui all'art. 66, comma 1-bis, e' erogata previa domanda all'INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'art. 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'art. 26. 3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.». - Per il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, si vedano note all'art. 15. - Per il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, si vedano le note all'art. 4.