Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151,  in  materia  di  indennita'  di  maternita'   per   le   libere
                           professioniste 
 
  1. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. L'indennita' di cui al  comma  1  spetta  al  padre  libero
professionista per il periodo in  cui  sarebbe  spettata  alla  madre
libera professionista o per la parte residua, in caso di morte  o  di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso  di
affidamento esclusivo del bambino al padre.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'art. 70 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  70  (Indennita'  di  maternita'  per  le  libere
          professioniste). - 1. Alle libere professioniste,  iscritte
          ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di
          cui alla tabella D allegata al  presente  testo  unico,  e'
          corrisposta un'indennita' di  maternita'  per  i  due  mesi
          antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi  alla
          stessa. 
              2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta  in
          misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del  solo
          reddito  professionale  percepito  e  denunciato  ai   fini
          fiscali  come  reddito  da  lavoro  autonomo  dalla  libera
          professionista  nel  secondo  anno  precedente   a   quello
          dell'evento. 
              3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo'
          essere  inferiore  a  cinque  mensilita'  di   retribuzione
          calcolata nella misura pari all'80 per  cento  del  salario
          minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del  decreto-legge
          29 luglio 1981,  n.  402,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  e  successive
          modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di
          impiegato,  dalla  tabella  A  e  dai  successivi   decreti
          ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. 
              3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non  puo'  essere
          superiore  a  cinque  volte  l'importo   minimo   derivante
          dall'applicazione del comma 3, ferma restando  la  potesta'
          di ogni  singola  cassa  di  stabilire,  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un  importo
          massimo  piu'  elevato,  tenuto   conto   delle   capacita'
          reddituali e contributive della categoria  professionale  e
          della   compatibilita'   con   gli   equilibri   finanziari
          dell'ente. 
              3-ter. L'indennita' di cui al comma 1 spetta  al  padre
          libero  professionista  per  il  periodo  in  cui   sarebbe
          spettata alla madre libera professionista o  per  la  parte
          residua, in caso di morte o di grave infermita' della madre
          ovvero  di  abbandono,  nonche'  in  caso  di   affidamento
          esclusivo del bambino al padre.».