Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
      151, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne 
 
  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora  il  parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si
aggiungono al periodo di congedo di maternita' dopo il  parto,  anche
qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e  c)  superi  il
limite complessivo di cinque mesi.»; 
    b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternita'). - 1.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o  privata,
la madre ha  diritto  di  chiedere  la  sospensione  del  congedo  di
maternita' per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c)
e d), e di godere del congedo, in tutto o in  parte,  dalla  data  di
dimissione del bambino. 
  2. Il diritto di cui al comma 1 puo'  essere  esercitato  una  sola
volta  per  ogni  figlio  ed  e'  subordinato  alla   produzione   di
attestazione medica che dichiari la  compatibilita'  dello  stato  di
salute della donna con la ripresa dell'attivita' lavorativa.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 16 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne) (legge
          30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4).  -  1.  E'
          vietato adibire al lavoro le donne: 
              a) durante i due mesi precedenti la data  presunta  del
          parto, salvo quanto previsto all'art. 20; 
              b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
          intercorrente tra la data presunta e la data effettiva  del
          parto; 
              c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto
          previsto all'art. 20; 
              d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora
          il parto avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a  quella
          presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo  di  congedo
          di maternita' dopo il parto, anche  qualora  la  somma  dei
          periodi di cui alle  lettere  a)  e  c)  superi  il  limite
          complessivo di cinque mesi. 
              1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
          della gravidanza  successiva  al  180°  giorno  dall'inizio
          della gestazione, nonche' in caso di  decesso  del  bambino
          alla  nascita  o  durante  il  congedo  di  maternita',  le
          lavoratrici  hanno  facolta'  di  riprendere  in  qualunque
          momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
          giorni al datore di lavoro,  a  condizione  che  il  medico
          specialista del Servizio sanitario  nazionale  o  con  esso
          convenzionato  e  il  medico  competente  ai   fini   della
          prevenzione e tutela della  salute  nei  luoghi  di  lavoro
          attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
          loro salute.».