Art. 20 Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di maternita' per le libere professioniste nei casi di adozione e affidamento 1. All'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.».
Note all'art. 20: - Si riporta l'art. 72 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 72 (Adozioni e affidamenti). - 1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'art. 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'art. 26. 2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. 3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.». - Per il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, si vedano le note all'art. 4. - Il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.