Art. 22 
 
Modifiche agli articoli 11 e 18-bis del decreto legislativo 8  aprile
             2003, n. 66, in materia di lavoro notturno 
 
  1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), e'  inserita  la
seguente: 
  «b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di  un  minore,
nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia,  e  comunque
non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con
la stessa;»; 
    b) all'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «b-bis) e». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riportano gli articoli 11  e  18-bis  del  decreto
          legislativo  8  aprile  2003,  n.  66   (Attuazione   delle
          direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro), come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  11  (Limitazioni  al  lavoro  notturno).  -   1.
          L'inidoneita' al  lavoro  notturno  puo'  essere  accertata
          attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. 
              2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti  dei
          lavoratori  che  possono  essere  esclusi  dall'obbligo  di
          effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire
          le  donne  al  lavoro,   dalle   ore   24   alle   ore   6,
          dall'accertamento  dello  stato  di  gravidanza   fino   al
          compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono inoltre
          obbligati a prestare lavoro notturno: 
              a) la lavoratrice madre di un figlio di eta'  minore  a
          tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre  convivente
          con la stessa; 
              b) la lavoratrice  o  il  lavoratore  che  sia  l'unico
          genitore  affidatario  di  un  figlio  convivente  di  eta'
          inferiore a dodici anni; 
              b-bis) la lavoratrice madre adottiva o  affidataria  di
          un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del  minore  in
          famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno  di  eta'
          o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il  lavoratore
          padre adottivo o affidatario convivente con la stessa; 
              c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia  a  proprio
          carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio
          1992, n. 104, e successive modificazioni.». 
              «Art. 18-bis (Sanzioni). - 1. La violazione del divieto
          di adibire le  donne  al  lavoro,  dalle  24  alle  ore  6,
          dall'accertamento  dello  stato  di  gravidanza   fino   al
          compimento di un anno di eta' del bambino,  e'  punita  con
          l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro
          a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui
          le categorie  di  lavoratrici  e  lavoratori  di  cui  alle
          lettere a), b), b-bis) e c), dell'art. 11,  comma  2,  sono
          adibite al lavoro  notturno  nonostante  il  loro  dissenso
          espresso in forma scritta e comunicato al datore di  lavoro
          entro  24  ore   anteriori   al   previsto   inizio   della
          prestazione.».