Art. 25 
 
Destinazione  di  risorse  alle  misure  di  conciliazione  tra  vita
                    professionale e vita privata 
 
  1. In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una  quota  pari
al 10 per cento delle risorse  del  Fondo  per  il  finanziamento  di
sgravi contributivi per  incentivare  la  contrattazione  di  secondo
livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, e successive  modificazioni,  e'  destinata
alla promozione della conciliazione tra  vita  professionale  e  vita
privata, secondo i criteri indicati al comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti criteri e modalita' per l'utilizzo delle risorse di  cui  al
comma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma  3,
attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di
contratti  collettivi  aziendali.  Il  medesimo   decreto   definisce
ulteriori  azioni  e  modalita'   di   intervento   in   materia   di
conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso
l'adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula
di contratti collettivi aziendali. 
  3. All'elaborazione delle linee guida  ed  al  coordinamento  delle
connesse attivita' di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2
provvede una cabina di regia di cui fanno  parte  tre  rappresentanti
designati   dal   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri    o,
rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche
della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunita' e  dal
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione,  da  un  rappresentante   designato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, e da un rappresentante  designato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali  che  la  presiede.  Ai
componenti  della  cabina  di  regia  non  spetta   alcun   compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente  comma  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta l'art. 1, comma 68 della legge 24 dicembre
          2007,  n.  247,  e  successive  modificazioni   (Norme   di
          attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
          lavoro  e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la
          crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
          lavoro e previdenza sociale): 
              «68. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di  attuazione  del  comma  67,   anche   con   riferimento
          all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base  dei
          quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei
          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al   beneficio
          contributivo, e con particolare  riguardo  al  monitoraggio
          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
          rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012  lo
          sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal  datore
          di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma  67
          e con la modalita' di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni  di  euro
          annui,  gia'  presenti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare la contrattazione di secondo livello.».