Art. 27 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle
disposizioni introdotte dal presente decreto.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle  previsioni  di  spesa  di  cui  all'articolo  26,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con   proprio   decreto   alla
rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli, avuto
riguardo, in particolare, a quanto previsto dagli articoli da 7 a 10.
In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,
della citata legge di contabilita' e finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta  l'art.  17,  comma  12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, della legge  28  giugno
          2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
          del lavoro in una prospettiva di crescita.): 
              «Art. 1 (Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore). - (Omissis). 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori.».