Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151, in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione  del
                        trattamento economico 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta  anche  nei  casi  di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo  54,  comma
3, lettere a), b) e c), che  si  verifichino  durante  i  periodi  di
congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'art. 24 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 24 (Prolungamento del diritto alla corresponsione
          del trattamento economico)  (legge  30  dicembre  1971,  n.
          1204, art.  17;  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  art.  6,
          comma 3). - 1. L'indennita' di  maternita'  e'  corrisposta
          anche nei  casi  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro
          previsti dall'art. 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si
          verifichino durante i  periodi  di  congedo  di  maternita'
          previsti dagli articoli 16 e 17. 
              2. Le lavoratrici gestanti che si  trovino,  all'inizio
          del periodo di congedo di maternita', sospese, assenti  dal
          lavoro  senza  retribuzione,  ovvero,   disoccupate,   sono
          ammesse  al  godimento   dell'indennita'   giornaliera   di
          maternita'  purche'   tra   l'inizio   della   sospensione,
          dell'assenza o  della  disoccupazione  e  quello  di  detto
          periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni. 
              3. Ai fini del computo dei  predetti  sessanta  giorni,
          non si tiene conto delle assenze dovute  a  malattia  o  ad
          infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli  enti
          gestori  delle  relative  assicurazioni  sociali,  ne'  del
          periodo di congedo parentale o di congedo per  la  malattia
          del figlio fruito per una precedente  maternita',  ne'  del
          periodo  di  assenza  fruito   per   accudire   minori   in
          affidamento,  ne'  del  periodo  di   mancata   prestazione
          lavorativa  prevista  dal  contratto  di  lavoro  a   tempo
          parziale di tipo verticale. 
              4.  Qualora  il  congedo  di  maternita'  abbia  inizio
          trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di
          lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di
          congedo stesso, disoccupata e in godimento  dell'indennita'
          di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di
          maternita'    anziche'    all'indennita'    ordinaria    di
          disoccupazione. 
              5.  La  lavoratrice,  che  si  trova  nelle  condizioni
          indicate nel comma 4, ma che  non  e'  in  godimento  della
          indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha
          effettuato  lavorazioni  alle  dipendenze  di   terzi   non
          soggette   all'obbligo   dell'assicurazione    contro    la
          disoccupazione, ha diritto  all'indennita'  giornaliera  di
          maternita', purche' al momento dell'inizio del  congedo  di
          maternita' non siano trascorsi piu' di  centottanta  giorni
          dalla data  di  risoluzione  del  rapporto  e,  nell'ultimo
          biennio che precede il suddetto periodo,  risultino  a  suo
          favore, nell'assicurazione obbligatoria per  le  indennita'
          di maternita', ventisei contributi settimanali. 
              6.  La  lavoratrice  che,  nel  caso  di   congedo   di
          maternita' iniziato dopo  sessanta  giorni  dalla  data  di
          sospensione dal lavoro, si trovi,  all'inizio  del  congedo
          stesso,  sospesa  e  in  godimento   del   trattamento   di
          integrazione salariale a carico  della  Cassa  integrazione
          guadagni,  ha  diritto,  in  luogo  di  tale   trattamento,
          all'indennita' giornaliera di maternita'. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai casi  di  fruizione  dell'indennita'  di
          mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223.». 
              - Si riporta l'art. 54,  comma  3  del  citato  decreto
          legislativo n. 151 del 2001: 
              «Art. 54 (Divieto di licenziamento) (legge 30  dicembre
          1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art.  31,  comma
          2; legge 9 dicembre 1977, n.  903,  art.  6-bis,  comma  4;
          decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma
          2; legge 8  marzo  2000,  n.  53,  art.  18,  comma  1).  -
          (Omissis). 
              3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: 
                a)  di  colpa  grave  da  parte  della   lavoratrice,
          costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
          lavoro; 
                b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa
          e' addetta; 
                c) di ultimazione della prestazione per la  quale  la
          lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del  rapporto
          di lavoro per la scadenza del termine; 
                d) di esito negativo  della  prova;  resta  fermo  il
          divieto di discriminazione di cui all'art. 4 della legge 10
          aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  16  del  citato   decreto
          legislativo n. 151 del 2001, si vedano le note all'art. 2. 
              - Si riporta l'art. 17 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001: 
              «Art. 17 (Estensione del divieto)  (legge  30  dicembre
          1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30,  commi  6,
          7, 9 e 10). - 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi  dalla
          data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate
          in  lavori  che,  in  relazione   all'avanzato   stato   di
          gravidanza, siano da ritenersi gravosi  o  pregiudizievoli.
          Tali  lavori  sono  determinati  con  propri  decreti   dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni     sindacali     nazionali     maggiormente
          rappresentative.  Fino  all'emanazione  del  primo  decreto
          ministeriale, l'anticipazione  del  divieto  di  lavoro  e'
          disposta dal servizio ispettivo del Ministero  del  lavoro,
          competente per territorio. 
              2. La  Direzione  territoriale  del  lavoro  e  la  ASL
          dispongono, secondo  quanto  previsto  dai  commi  3  e  4,
          l'interdizione dal lavoro delle  lavoratrici  in  stato  di
          gravidanza fino  al  periodo  di  astensione  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, dell'art. 16  o  fino  ai  periodi  di
          astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma
          2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'  determinata
          dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL  per  i
          seguenti motivi: 
                a) nel caso di gravi complicanze della  gravidanza  o
          di persistenti forme morbose che si presume possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza; 
                b) quando le condizioni di lavoro o ambientali  siano
          ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
          bambino; 
                c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
          altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7  e
          12. 
              3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera  a)  del
          comma 2 e'  disposta  dall'azienda  sanitaria  locale,  con
          modalita'  definite  con  Accordo  sancito   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo
          le risultanze dell'accertamento  medico  ivi  previsto.  In
          ogni caso il  provvedimento  dovra'  essere  emanato  entro
          sette   giorni   dalla   ricezione    dell'istanza    della
          lavoratrice. 
              4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 2 e' disposta dalla  Direzione  territoriale  del
          lavoro, d'ufficio o su istanza della  lavoratrice,  qualora
          nel corso  della  propria  attivita'  di  vigilanza  emerga
          l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
          medesima. 
              5. I provvedimenti previsti dal presente articolo  sono
          definitivi.».