Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
                151, in materia di congedo parentale 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»; 
    b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter.  In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte  della
contrattazione  collettiva,  anche  di   livello   aziendale,   delle
modalita' di fruizione del congedo parentale su base oraria,  ciascun
genitore puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari  alla  meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile immediatamente precedente a quello nel  corso  del  quale  ha
inizio il congedo parentale. Nei casi di cui  al  presente  comma  e'
esclusa la cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui  al  presente  decreto  legislativo.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano  al  personale
del comparto sicurezza e difesa e a quello dei  vigili  del  fuoco  e
soccorso pubblico.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai fini dell'esercizio del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il
genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalita'  e  i  criteri
definiti dai contratti collettivi e,  comunque,  con  un  termine  di
preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la  fine
del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni
nel caso di congedo parentale su base oraria.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'art. 32 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 32 (Congedo parentale) (legge 30  dicembre  1971,
          n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - a) 1.
          Per ogni bambino, nei  primi  suoi  dodici  anni  di  vita,
          ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
          le modalita' stabilite dal presente  articolo.  I  relativi
          congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
          eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo  il  disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
                a) alla madre lavoratrice, trascorso  il  periodo  di
          congedo di maternita' di cui al Capo III,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
                b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
          un periodo continuativo o frazionato non  superiore  a  sei
          mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
                c) qualora vi sia un solo genitore,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 
              1-bis.  La   contrattazione   collettiva   di   settore
          stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui  al
          comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo  della
          base oraria e l'equiparazione di un determinato  monte  ore
          alla singola giornata  lavorativa.  Per  il  personale  del
          comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del  fuoco
          e soccorso  pubblico,  la  disciplina  collettiva  prevede,
          altresi', al fine di tenere conto delle peculiari  esigenze
          di funzionalita'  connesse  all'espletamento  dei  relativi
          servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di
          fruizione e di differimento del congedo. 
              1-ter. In caso di mancata  regolamentazione,  da  parte
          della   contrattazione   collettiva,   anche   di   livello
          aziendale,  delle  modalita'  di  fruizione   del   congedo
          parentale su base oraria, ciascun genitore  puo'  scegliere
          tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La  fruizione
          su base oraria e' consentita  in  misura  pari  alla  meta'
          dell'orario  medio  giornaliero   del   periodo   di   paga
          quadrisettimanale o  mensile  immediatamente  precedente  a
          quello nel corso del quale ha inizio il congedo  parentale.
          Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   e'   esclusa   la
          cumulabilita' della fruizione oraria del congedo  parentale
          con  permessi  o  riposi  di  cui   al   presente   decreto
          legislativo. Le disposizioni di cui al presente  comma  non
          si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
          a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 
              2. Qualora il padre lavoratore eserciti il  diritto  di
          astenersi  dal  lavoro  per  un  periodo   continuativo   o
          frazionato non inferiore a tre mesi, il limite  complessivo
          dei congedi parentali dei  genitori  e'  elevato  a  undici
          mesi. 
              3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui  al  comma
          1,  il  genitore  e'  tenuto,  salvo  casi   di   oggettiva
          impossibilita', a preavvisare il datore di  lavoro  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti  collettivi
          e, comunque, con un termine di preavviso  non  inferiore  a
          cinque giorni indicando l'inizio e la fine del  periodo  di
          congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni  nel
          caso di congedo parentale su base oraria. 
              4. Il congedo parentale spetta al genitore  richiedente
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
              4-bis. Durante il periodo di congedo, il  lavoratore  e
          il datore di lavoro concordano,  ove  necessario,  adeguate
          misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo  conto
          di  quanto  eventualmente  previsto  dalla   contrattazione
          collettiva.».