Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
        151, in materia di trattamento economico e normativo 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «fino al terzo  anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al sesto anno»; 
    b) al comma 3 dopo  le  parole:  «e'  dovuta»  sono  inserite  le
seguenti: «, fino all'ottavo anno di vita del bambino,». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 34 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 34 (Trattamento economico e normativo). - 1.Per i
          periodi di  congedo  parentale  di  cui  all'art.  32  alle
          lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al sesto anno di
          vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento  della
          retribuzione, per un  periodo  massimo  complessivo  tra  i
          genitori di sei mesi.  L'indennita'  e'  calcolata  secondo
          quanto previsto all'art. 23,  ad  esclusione  del  comma  2
          dello stesso. 
              (Omissis). 
              3. Per i periodi di congedo parentale di  cui  all'art.
          32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e  2  e'
          dovuta,  fino  all'ottavo  anno  di   vita   del   bambino,
          un'indennita' pari al 30 per cento  della  retribuzione,  a
          condizione che il reddito individuale dell'interessato  sia
          inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento  minimo  di
          pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
          Il reddito e' determinato secondo  i  criteri  previsti  in
          materia  di  limiti  reddituali   per   l'integrazione   al
          minimo.».