IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), e 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177; Visto il decreto del Ministro della difesa 21 ottobre 2003, concernente lo svolgimento da parte del Ministero della difesa dei corsi per la formazione del personale addetto alla ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi e il rilascio dei relativi brevetti; Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni; Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni; Vista la proposta formulata dalla commissione di esperti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 177 del 2012; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere favorevole, con osservazioni e condizioni, del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014; Ritenuto non opportuno recepire l'osservazione concernente l'espunzione dell'articolo 3, comma 1, in quanto risulterebbe altrimenti non immediatamente chiara e percepibile la materia disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'avvenuta cancellazione dal testo del preambolo della descrizione dei contenuti delle norme cui esso da' attuazione; Ritenuto invece di recepire le altre osservazioni e condizioni poste nel predetto parere, e in particolare la condizione concernente la determinazione delle classifiche di iscrizione attraverso una modifica di quelle originariamente proposte, in modo da aumentarne il numero e ridurre il differenziale di valore tra esse esistente; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 17 marzo 2015; Sentiti i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici; b) ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici o chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondita', le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente; c) residuato bellico: l'ordigno esplosivo o parte di esso che e' stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che e' stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonche' il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo; d) albo: l'elenco delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici riconosciute in possesso dei requisiti tecnico-economici per operare nel settore della bonifica preventiva e sistematica dei citati ordigni; e) imprese: le persone fisiche o giuridiche, o gli enti senza personalita' giuridica, che svolgono professionalmente attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi; f) B.C.M.: bonifica terrestre di campi minati; g) bonifica terrestre: le attivita' connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi interrati, nonche' giacenti nei luoghi occulti; h) bonifica subacquea: le attivita' connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), del codice dell'ordinamento militare, l'attivita' di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti e' assicurata esclusivamente da personale specializzato delle Forze armate.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 2012, n. 177 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2012, n. 244: «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attivita' di scavo"; b) all'articolo 91 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita' di scavo nei cantieri e' eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attivita' di bonifica preventiva e sistematica e' svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita' militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonche' mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute"; c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: "di cui all'allegato XI," sono inserite le seguenti: "con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita' di scavo,"; d) all'articolo 104 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacita' tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneita' dell'impresa e' verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali"; e) all'allegato XI, dopo il punto 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo"; f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo". 2. L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonche' per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese. 3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attivita' le imprese gia' operanti ai sensi delle medesime disposizioni.». - Il decreto del Ministro della difesa 21 ottobre 2003, concernente lo svolgimento da parte del Ministero della difesa dei corsi per la formazione del personale addetto alla ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi e il rilascio dei relativi brevetti, non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prescrive che il predetto Ministero provveda alla formazione di: dirigenti tecnici, con compiti di progettazione, organizzazione e direzione dei lavori; assistenti tecnici, con compiti di coordinamento esecutivo pratico dell'attivita' di ricerca, sorveglianza e tenuta dei documenti di cantiere; rastrellatori, con compiti di esecuzione pratica delle attivita' di ricerca. Oltre al personale dipendente dal Ministero della difesa, a tali corsi e' ammesso anche personale dipendente da ditte specializzate nel settore, purche' in possesso dei prescritti requisiti fisici e munito di specifica assicurazione contro gli infortuni. Ai frequentatori dei corsi che superino un apposito esame, viene rilasciato un brevetto attestante la specializzazione conseguita, valido per due anni e rinnovabile, che puo' essere revocato in caso di gravi negligenze o inadempienze. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice nell'ordinamento militare), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. Esso e' stato successivamente modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2012, n. 60. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140. Esso e' stato successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2012, n. 87. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come modificato prima dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 22 (Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici). In vigore dal 26 febbraio 2014 - 1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona: 1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino a una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine; 2) provvede, altresi', a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374; b) in materia di armi chimiche: 1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate gia' raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonche' quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'«annesso sui composti chimici» alla convenzione, detenuti per le attivita' non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC; 2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalita' e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorita' competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale; c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420: 1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati; 2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonche' gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attivita' di distruzione; c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente: 1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato; 2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attivita', anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177; (15) 3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2); 4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso; 5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata; 6) svolge l'attivita' di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e' rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumita'. 2. Con il decreto interministeriale di cui all' articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374: a) e' stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalita' che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale; b) e' individuato, altresi', l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa; c) e' istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalita' della loro distruzione, e annotare, altresi', le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374. 3. Con il decreto interministeriale di cui all' articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, e' definita la disciplina relativa alle attivita' procedurali e le modalita' di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.».