IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 1, commi 1,  lettera  d),  e  2,  della  legge  1°
ottobre 2012, n. 177; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  21  ottobre  2003,
concernente lo svolgimento da parte del Ministero  della  difesa  dei
corsi  per  la  formazione  del  personale  addetto   alla   ricerca,
individuazione e  scoprimento  di  ordigni  bellici  inesplosi  e  il
rilascio dei relativi brevetti; 
  Visto il «codice  dell'ordinamento  militare»  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni; 
  Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246»,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni; 
  Vista la proposta formulata dalla commissione  di  esperti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge n. 177 del 2012; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere favorevole,  con  osservazioni  e  condizioni,  del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli  atti
normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014; 
  Ritenuto  non   opportuno   recepire   l'osservazione   concernente
l'espunzione  dell'articolo  3,  comma  1,  in  quanto   risulterebbe
altrimenti  non  immediatamente  chiara  e  percepibile  la   materia
disciplinata  dal  presente  regolamento,  anche  in   considerazione
dell'avvenuta cancellazione dal testo del preambolo della descrizione
dei contenuti delle norme cui esso da' attuazione; 
  Ritenuto invece di recepire  le  altre  osservazioni  e  condizioni
poste nel predetto parere, e in particolare la condizione concernente
la determinazione delle  classifiche  di  iscrizione  attraverso  una
modifica di quelle originariamente proposte, in modo da aumentarne il
numero e ridurre il differenziale di valore tra esse esistente; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata in data 17 marzo 2015; 
  Sentiti i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico  e  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                               Adotta 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
    a) ordigni bellici inesplosi:  gli  ordigni  esplosivi  residuati
bellici; 
    b)  ordigni  esplosivi:  le   munizioni   contenenti   esplosivi,
materiali di  fissione  o  fusione  nucleare  o  agenti  biologici  o
chimici. Di essi fanno parte le  bombe  e  le  testate  esplosive,  i
missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i  mortai,
i razzi e le armi portatili, le  mine,  i  siluri  e  le  cariche  di
profondita', le cariche di  demolizione,  i  fuochi  pirotecnici,  le
bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia  o
carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente; 
    c) residuato bellico: l'ordigno esplosivo o parte di esso che  e'
stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere
messo  in  opera  e  che  e'  stato  sparato,  sganciato,   lanciato,
proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo  per  le
operazioni, le installazioni e il personale, nonche' il materiale che
rimane  inesploso  per  cattivo  funzionamento  o  per   difetto   di
fabbricazione o per qualsiasi altro motivo; 
    d) albo: l'elenco delle imprese  specializzate  in  bonifiche  da
ordigni esplosivi residuati  bellici  riconosciute  in  possesso  dei
requisiti tecnico-economici per operare nel  settore  della  bonifica
preventiva e sistematica dei citati ordigni; 
    e) imprese: le persone fisiche o giuridiche,  o  gli  enti  senza
personalita' giuridica, che svolgono professionalmente  attivita'  di
ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi; 
    f) B.C.M.: bonifica terrestre di campi minati; 
    g) bonifica terrestre: le  attivita'  connesse  con  la  ricerca,
l'individuazione  e  lo  scoprimento  di  ordigni  bellici  inesplosi
interrati, nonche' giacenti nei luoghi occulti; 
    h) bonifica subacquea: le  attivita'  connesse  con  la  ricerca,
l'individuazione  e  lo  scoprimento  di  ordigni  bellici  inesplosi
situati nel  mare  territoriale,  o  in  acque  interne,  e  comunque
sommersi. 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma  1,  lettera
c-bis),  del  codice  dell'ordinamento   militare,   l'attivita'   di
disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni  bellici  rinvenuti
e' assicurata esclusivamente da personale specializzato  delle  Forze
armate. 
 
          Avvertenza: 
               Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  1°
          ottobre 2012, n. 177 (Modifiche al  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro  per
          la  bonifica  degli  ordigni  bellici),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2012, n. 244: 
              «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
          81, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1  dell'articolo  28  sono  aggiunte,  in
          fine,  le  seguenti  parole:  "e  i  rischi  derivanti  dal
          possibile rinvenimento di  ordigni  bellici  inesplosi  nei
          cantieri temporanei o mobili, come  definiti  dall'articolo
          89, comma 1, lettera a), del presente decreto,  interessati
          da attivita' di scavo"; 
                b) all'articolo 91 e' aggiunto, in fine, il  seguente
          comma: 
                "2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale
          in relazione al piano operativo di  sicurezza  redatto  dal
          datore di lavoro dell'impresa  esecutrice,  la  valutazione
          del  rischio  dovuto  alla  presenza  di  ordigni   bellici
          inesplosi rinvenibili durante le  attivita'  di  scavo  nei
          cantieri e' eseguita dal coordinatore per la progettazione.
          Quando  il  coordinatore  per  la   progettazione   intenda
          procedere alla bonifica preventiva del sito  nel  quale  e'
          collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare
          un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di  cui
          all'articolo 104,  comma  4-bis.  L'attivita'  di  bonifica
          preventiva e sistematica e' svolta sulla base di un  parere
          vincolante   dell'autorita'   militare    competente    per
          territorio in merito alle  specifiche  regole  tecniche  da
          osservare in considerazione della collocazione geografica e
          della tipologia dei terreni interessati,  nonche'  mediante
          misure  di  sorveglianza  dei  competenti   organismi   del
          Ministero della difesa, del Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e del Ministero della salute"; 
                c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole:  "di
          cui all'allegato  XI,"  sono  inserite  le  seguenti:  "con
          specifico riferimento ai  rischi  derivanti  dal  possibile
          rinvenimento di  ordigni  bellici  inesplosi  nei  cantieri
          interessati da attivita' di scavo,"; 
                d) all'articolo 104 e' aggiunto, in fine, il seguente
          comma: 
                "4-bis.  E'  considerata  impresa  specializzata,  ai
          sensi  del  comma  2-bis  dell'articolo  91,  l'impresa  in
          possesso  di  adeguata  capacita'  tecnico-economica,   che
          impiega idonee attrezzature e personale dotato di  brevetti
          per l'espletamento delle attivita' relative  alla  bonifica
          sistematica e che risulta  iscritta  in  un  apposito  albo
          istituito presso il  Ministero  della  difesa.  L'idoneita'
          dell'impresa   e'   verificata   all'atto   dell'iscrizione
          nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali"; 
                e) all'allegato XI, dopo il punto 1  e'  inserito  il
          seguente: 
                "1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al  rischio
          di esplosione  derivante  dall'innesco  accidentale  di  un
          ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di
          scavo"; 
                f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la  lettera  b)
          e' inserita la seguente: 
                "b-bis)   al   rischio   di   esplosione    derivante
          dall'innesco accidentale di un  ordigno  bellico  inesploso
          rinvenuto durante le attivita' di scavo". 
              2. L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo  104  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  introdotto  dal
          comma 1, lettera d), del presente articolo,  e'  istituito,
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato, con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          sentiti  il  Ministro  dell'interno,  il   Ministro   dello
          sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente  legge.  Con  lo  stesso  decreto,
          sulla base di una proposta formulata da una commissione  di
          cinque  esperti  designati  dai  medesimi  Ministri   della
          difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,
          dello sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  sono  definiti  i  criteri  per  l'accertamento
          dell'idoneita' delle imprese  ai  fini  dell'iscrizione  al
          medesimo  albo,  nonche'  per   le   successive   verifiche
          biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui
          al periodo precedente non e' corrisposto alcun  emolumento,
          indennita' o rimborso di spese. 
              3. Le modificazioni al  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente  articolo,
          acquistano efficacia decorsi  sei  mesi  dalla  data  della
          pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui
          al  comma  2  del  presente  articolo.  Fino  a  tale  data
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del  decreto
          legislativo luogotenenziale 12 aprile  1946,  n.  320,  che
          riacquistano efficacia, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno
          antecedente  la  data  di  entrata  in  vigore  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo  2010,  n.  66,  e  sono  autorizzate  a   proseguire
          l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi   delle
          medesime disposizioni.». 
              - Il decreto del Ministro della difesa 21 ottobre 2003,
          concernente lo svolgimento da  parte  del  Ministero  della
          difesa dei corsi per la formazione  del  personale  addetto
          alla  ricerca,  individuazione  e  scoprimento  di  ordigni
          bellici inesplosi e il rilascio dei relativi brevetti,  non
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prescrive che il predetto
          Ministero provveda alla formazione di:  dirigenti  tecnici,
          con compiti di progettazione,  organizzazione  e  direzione
          dei   lavori;   assistenti   tecnici,   con   compiti    di
          coordinamento esecutivo pratico dell'attivita' di  ricerca,
          sorveglianza  e   tenuta   dei   documenti   di   cantiere;
          rastrellatori, con  compiti  di  esecuzione  pratica  delle
          attivita' di ricerca. Oltre  al  personale  dipendente  dal
          Ministero della difesa,  a  tali  corsi  e'  ammesso  anche
          personale dipendente da ditte  specializzate  nel  settore,
          purche' in  possesso  dei  prescritti  requisiti  fisici  e
          munito di specifica assicurazione contro gli infortuni.  Ai
          frequentatori dei corsi che  superino  un  apposito  esame,
          viene rilasciato un brevetto attestante la specializzazione
          conseguita, valido per due anni  e  rinnovabile,  che  puo'
          essere revocato in caso di gravi negligenze o inadempienze. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          nell'ordinamento militare), e' pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio  2010,  n.  106.
          Esso  e'  stato  successivamente  modificato  dal   decreto
          legislativo  24  febbraio  2012,  n.   20   (Modifiche   ed
          integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
          recante   codice   dell'ordinamento   militare,   a   norma
          dell'articolo 14, comma 18, della legge 28  novembre  2005,
          n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2012,
          n. 60. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'articolo
          14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  18  giugno
          2010, n. 140. Esso e' stato successivamente modificato  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 24  febbraio  2012,
          n. 40 (Regolamento recante  modifiche  ed  integrazioni  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  concernente  il   Testo   unico   delle   disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.  246),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2012, n. 87. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri),  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,   come
          modificato prima dall'articolo 11 della  legge  5  febbraio
          1999, n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              «Art. 22 (Servizio di distruzione delle scorte di  mine
          antipersona,  armi   chimiche   e   degli   esplosivi   non
          contrassegnati, nonche' di bonifica  da  ordigni  esplosivi
          residuati bellici). In vigore dal 26 febbraio 2014 -  1. Il
          Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: 
                a) in materia di distruzione  delle  scorte  di  mine
          antipersona: 
                  1)  provvede  a  distruggere  l'arsenale  di   mine
          antipersona in  dotazione  o  stoccaggio  presso  le  Forze
          armate,  fatta  eccezione  per  una  quantita'  limitata  e
          comunque non superiore alle ottomila unita'  e  rinnovabile
          tramite importazione fino a una quantita' non superiore  al
          numero  sopra  indicato,  in  deroga  a   quanto   disposto
          dall'articolo 1, comma 2 della legge 29  ottobre  1997,  n.
          374,   destinata   esclusivamente   all'addestramento    in
          operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie
          a scopo di sminamento e di distruzione delle mine; 
                  2)  provvede,  altresi',  a  distruggere  le   mine
          antipersona consegnate dalle aziende  produttrici  e  dagli
          altri detentori, ai sensi dell'articolo 3  della  legge  29
          ottobre 1997, n. 374; 
                b) in materia di armi chimiche: 
                  1) comunica al Ministero degli  affari  esteri,  ai
          fini   delle   dichiarazioni    iniziali    e    successive
          all'Organizzazione,  prescritte  dall'articolo  III   della
          Convenzione sulla proibizione dello  sviluppo,  produzione,
          immagazzinaggio  e  uso  di  armi  chimiche  e  sulla  loro
          distruzione, con annessi, fatta  a  Parigi  il  13  gennaio
          1993, e dalla parte IV dell'annesso  sulle  verifiche  alla
          convenzione, i dati e le  informazioni  ivi  specificamente
          indicati,  relativi  alle  armi  chimiche  obsolete  ovvero
          abbandonate gia'  raccolte  nel  centro  di  stoccaggio  in
          attesa di distruzione e a tutte le armi  chimiche  obsolete
          rinvenute in aree sotto il suo diretto  controllo,  nonche'
          quelli  relativi  ai  composti  chimici  della  tabella  I,
          contenuta  nell'«annesso   sui   composti   chimici»   alla
          convenzione, detenuti per le attivita' non  proibite  dalla
          convenzione e, in particolare,  per  l'addestramento  delle
          squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e  per
          le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per
          la difesa NBC; 
                  2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico
          interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e  distruzione
          delle armi chimiche  di  cui  al  punto  1  della  presente
          lettera, secondo le procedure, le modalita' e  le  scadenze
          previste nelle disposizioni della convenzione e del  citato
          annesso,  e  fornisce,   su   richiesta   delle   autorita'
          competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso
          alla identificazione, al recupero,  all'immagazzinamento  e
          alla  distruzione  delle  armi  chimiche,  incluse   quelle
          obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale; 
                c) in materia  di  distruzione  degli  esplosivi  non
          contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre  2000,  n.
          420: 
                  1) procede alla  distruzione  degli  esplosivi  non
          contrassegnati; 
                  2) definisce con proprio  provvedimento  i  profili
          procedurali  nonche'  gli  enti,  stabilimenti  o   reparti
          incaricati di svolgere l'attivita' di distruzione; 
                c-bis) in materia di bonifiche da  ordigni  esplosivi
          residuati bellici, con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali a legislazione vigente: 
                  1) provvede all'organizzazione del servizio e  alla
          formazione del personale specializzato; 
                  2)  esercita  le  funzioni   di   vigilanza   sulle
          attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a  scopo
          precauzionale, possono essere eseguiti su  iniziativa  e  a
          spese  dei  soggetti  interessati,   mediante   ditte   che
          impiegano personale specializzato ai sensi del  numero  1),
          e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche  e  sorveglia
          l'esecuzione dell'attivita', anche ai sensi degli  articoli
          91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81 e  dell'articolo  1,  comma  2,  della
          legge 1° ottobre 2012, n. 177; (15) 
                  3) segnala alle competenti sedi INAIL il  personale
          incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi  del
          numero 2); 
                  4) esegue  direttamente  o  mediante  appalto  alle
          ditte  di  cui  al  numero  2)  le  attivita'  di  ricerca,
          individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree  che  ha
          in uso; 
                  5) svolge l'attivita' di  disinnesco,  brillamento,
          quando  ne  ricorrono  le  condizioni,  e  rimozione  degli
          ordigni    bellici    rinvenuti,    attraverso    personale
          specializzato di Forza armata; 
                  6) svolge l'attivita' di cui al numero n. 5)  sotto
          il coordinamento dei prefetti  competenti  per  territorio,
          cui e' rimessa l'adozione di  ogni  provvedimento  utile  a
          tutela della pubblica incolumita'. 
              2.  Con  il  decreto  interministeriale  di  cui   all'
          articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374: 
                a) e' stabilita la disciplina della distruzione delle
          scorte  di  mine  antipersona  con  modalita'  che  tengano
          presenti anche le esigenze di tutela ambientale; 
                b) e'  individuato,  altresi',  l'ufficio  competente
          nell'ambito  dell'amministrazione   del   Ministero   della
          difesa; 
                c)  e'  istituito  un  registro   ove   riportare   i
          quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle
          Forze armate, nonche' di quelle  consegnate  ai  sensi  del
          comma 1, e le date e le modalita' della loro distruzione, e
          annotare, altresi', le denunce fatte ai sensi dell'articolo
          4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374. 
              3.  Con  il  decreto  interministeriale  di  cui   all'
          articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n.  420,
          e'  definita  la   disciplina   relativa   alle   attivita'
          procedurali e le modalita' di distruzione  degli  esplosivi
          non contrassegnati.».