Art. 10 Iscrizione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia 1. Le imprese stabilite in altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, presentano la documentazione, richiesta per l'iscrizione ai sensi del presente decreto, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua madre. Il personale preposto alla direzione tecnica e quello per il quale e' richiesta una specifica professionalita' tecnica, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e d), dovra' essere in possesso delle qualifiche di cui agli allegati «A», «B» e «C».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «Art. 47 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia). - 1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. (Omissis).».