Art. 10 
 
    Iscrizione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia 
 
  1. Le imprese stabilite in altri  Stati  di  cui  all'articolo  47,
comma 1, del decreto legislativo  n.  163  del  2006,  presentano  la
documentazione, richiesta per  l'iscrizione  ai  sensi  del  presente
decreto,  conforme  alle  normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in  lingua  italiana  da  traduttore
ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua
madre. Il personale preposto alla direzione tecnica e quello  per  il
quale e' richiesta una specifica  professionalita'  tecnica,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettere b) e d), dovra' essere  in  possesso
delle qualifiche di cui agli allegati «A», «B» e «C». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              «Art.  47  (Operatori  economici  stabiliti  in   Stati
          diversi  dall'Italia).  -  1.  Agli   operatori   economici
          stabiliti negli altri Stati  aderenti  all'Unione  Europea,
          nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo
          sugli  appalti  pubblici   che   figura   nell'allegato   4
          dell'accordo che istituisce l'Organizzazione  mondiale  del
          commercio, o in Paesi  che,  in  base  ad  altre  norme  di
          diritto internazionale, o in  base  ad  accordi  bilaterali
          siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che  consentano
          la partecipazione  ad  appalti  pubblici  a  condizioni  di
          reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
          condizioni richieste alle imprese italiane. 
              (Omissis).».