Art. 13 Sospensione 1. L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo puo' essere sospesa per un periodo di tempo, da un minimo di tre mesi a un massimo di dodici mesi, nei seguenti casi: a) inadempienza all'obbligo di informazione di cui all'articolo 12; b) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' delle norme inerenti l'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro; c) accertata violazione, di non rilevante gravita', delle norme tecniche di esecuzione dell'attivita' di bonifica emanate dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010; d) venir meno in modo significativo di uno dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d). 2. La sospensione puo' essere revocata quando l'impresa dimostra che sono cessate le cause che la hanno determinata. La decisione sull'istanza di revoca della sospensione e' assunta entro trenta giorni.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda nelle note all'articolo 1.