Art. 13 
 
                             Sospensione 
 
  1. L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo  puo'  essere
sospesa per un periodo di tempo, da  un  minimo  di  tre  mesi  a  un
massimo di dodici mesi, nei seguenti casi: 
    a) inadempienza all'obbligo di informazione di  cui  all'articolo
12; 
    b) violazione, debitamente accertata e di particolare  rilevanza,
della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al  lavoro  dei
disabili,  sul  trattamento   previdenziale   e   assistenziale   dei
lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' delle norme
inerenti l'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro; 
    c) accertata violazione, di non rilevante gravita',  delle  norme
tecniche  di  esecuzione  dell'attivita'  di  bonifica  emanate   dal
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 22, comma,  1,  lettera
c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010; 
    d) venir meno in modo  significativo  di  uno  dei  requisiti  di
ordine speciale di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c)  e
d). 
  2. La sospensione puo' essere revocata  quando  l'impresa  dimostra
che sono cessate le cause che  la  hanno  determinata.  La  decisione
sull'istanza di revoca della  sospensione  e'  assunta  entro  trenta
giorni. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo  dell'articolo  22,  comma,  1,  lettera
          c-bis), del decreto legislativo n. 66  del  2010,  si  veda
          nelle note all'articolo 1.