Art. 15 
 
        Procedimento di sospensione e cancellazione dall'albo 
 
  1. I provvedimenti di cui agli articoli  13  e  14  sono  preceduti
dalla comunicazione da parte del dirigente responsabile alle  imprese
dei fatti  addebitati,  corredata  dalle  relative  motivazioni,  con
fissazione di un termine non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la
presentazione  delle  controdeduzioni,  eventualmente  corredate   da
documentazione.   In   caso   di    mancata    presentazione    delle
controdeduzioni, ovvero nel caso in cui le stesse non  sono  accolte,
e' disposta la sospensione o la cancellazione dall'albo. 
  2.  Avverso  il  provvedimento  di  sospensione   o   cancellazione
dall'albo   e'   ammesso   l'esperimento   degli   ordinari   ricorsi
amministrativi e giurisdizionali. 
  3. L'impresa nei cui confronti e' stata disposta  la  cancellazione
dall'albo puo'  presentare  domanda  di  reiscrizione  non  prima  di
ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di cancellazione.