Art. 15 Procedimento di sospensione e cancellazione dall'albo 1. I provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14 sono preceduti dalla comunicazione da parte del dirigente responsabile alle imprese dei fatti addebitati, corredata dalle relative motivazioni, con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni, ovvero nel caso in cui le stesse non sono accolte, e' disposta la sospensione o la cancellazione dall'albo. 2. Avverso il provvedimento di sospensione o cancellazione dall'albo e' ammesso l'esperimento degli ordinari ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 3. L'impresa nei cui confronti e' stata disposta la cancellazione dall'albo puo' presentare domanda di reiscrizione non prima di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di cancellazione.