Art. 2 Istituzione dell'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi 1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio - e' istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale e' data pubblicita' sul sito web istituzionale del medesimo Ministero. 2. L'iscrizione all'albo e' condizione per l'esercizio dell'attivita' di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed e' disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacita' tecnico-economiche dell'impresa.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 177 del 2012, si veda nelle note alle premesse.