Art. 2 
 
          Istituzione dell'albo delle imprese specializzate 
             nella bonifica da ordigni bellici inesplosi 
 
  1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato  generale  della
difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e
del demanio - e' istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  della
legge 1° ottobre 2012, n. 177,  l'albo  delle  imprese  specializzate
nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del  quale  e'
data pubblicita' sul sito web istituzionale del medesimo Ministero. 
  2.   L'iscrizione   all'albo   e'   condizione   per    l'esercizio
dell'attivita'  di  bonifica  preventiva  e  sistematica  da  ordigni
bellici inesplosi ed e'  disposta  per  categorie  e  classifiche  in
relazione alla tipologia di intervento da  porre  in  essere  e  alle
capacita' tecnico-economiche dell'impresa. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          177 del 2012, si veda nelle note alle premesse.