Art. 4 
 
                Categorie e classifiche di iscrizione 
 
  1. Le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie
di attivita' di cui al comma  2  e  classificate  secondo  il  valore
dell'importo delle attivita' eseguibili di cui al comma 3. 
  2.  Le  categorie  di  iscrizione  al  presente  albo  sono   cosi'
individuate: 
    a) bonifica terrestre (B. TER); 
    b) bonifica subacquea (B. SUB); 
    c) bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondita'. 
  3. Le classifiche sono stabilite  secondo  i  seguenti  livelli  di
importo delle attivita' eseguibili: 
    I. fino a 50.000 euro; 
    II. fino a 250.000 euro; 
    III. fino a 500.000 euro; 
    IV. fino a 1.000.000 euro; 
    V. fino a 2.500.000 euro; 
    VI. fino a 4.000.000 euro; 
    VII. oltre 4.000.000 euro. 
  Ai soli fini della quantificazione del fatturato che l'impresa deve
dimostrare di possedere per comprovare il rispetto del  requisito  di
iscrizione di cui all'articolo 9,  comma  2,  lettera  b),  l'importo
della classifica VII (illimitato) e' convenzionalmente  stabilito  in
euro 10.000.000. 
  4. L'iscrizione abilita l'impresa a  partecipare  alle  gare  e  ad
eseguire le attivita' di bonifica per le categorie  di  iscrizione  e
per un importo massimo  complessivo  corrispondente  alla  classifica
riconosciuta, incrementata di un quinto.