Art. 5 
 
                     Comitato tecnico consultivo 
 
  1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato  generale  della
difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e
del demanio, e' istituito un Comitato tecnico consultivo, composto da
un  rappresentante  del  Ministero  della  difesa,  con  funzioni  di
presidente, e dai rappresentanti dei Ministeri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell'interno, dello  sviluppo  economico  e  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  che   esprime   parere   tecnico,
obbligatorio e vincolante, in ordine all'adozione  dei  provvedimenti
di iscrizione nell'albo, di mantenimento  della  stessa  in  sede  di
verifica biennale, di  sospensione,  di  cancellazione,  di  modifica
della categoria o della classifica di iscrizione.  I  componenti  del
Comitato, designati  dai  rispettivi  Ministeri,  sono  nominati  con
determinazione  del  direttore  della  Direzione  dei  lavori  e  del
demanio. 
  2. Ai componenti del Comitato tecnico, di cui al comma  1,  non  e'
corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.