Art. 6 
 
                   Ufficio per la tenuta dell'albo 
 
  1. Ai fini della tenuta dell'albo  e  per  il  coordinamento  delle
attivita' istruttorie e di  verifica  connesse  all'iscrizione,  alla
sospensione e alla cancellazione delle imprese,  il  Ministero  della
difesa provvede ad istituire, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, uno specifico ufficio  presso  il  Segretariato
generale  della  difesa  e  direzione  nazionale  degli  armamenti  -
Direzione dei lavori e del demanio, adottando a tal fine le  adeguate
misure organizzative di carattere compensativo. 
  2. L'ufficio albo svolge, inoltre, attivita' di supporto in  favore
del Comitato tecnico di cui all'articolo 5.