Art. 6 Ufficio per la tenuta dell'albo 1. Ai fini della tenuta dell'albo e per il coordinamento delle attivita' istruttorie e di verifica connesse all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione delle imprese, il Ministero della difesa provvede ad istituire, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, uno specifico ufficio presso il Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio, adottando a tal fine le adeguate misure organizzative di carattere compensativo. 2. L'ufficio albo svolge, inoltre, attivita' di supporto in favore del Comitato tecnico di cui all'articolo 5.