Art. 8 
 
                     Requisiti d'ordine generale 
 
  1. Non sono iscrivibili all'albo le imprese: 
    a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, salvo il caso di cui  all'articolo  186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui  riguardi  sia  in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
    b) nei cui confronti e'  stata  applicata  una  delle  misure  di
prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre
2011,  n.  159,  o  sussiste  una  delle  cause   ostative   previste
dall'articolo 67 del citato decreto  legislativo  n.  159  del  2011,
ovvero e' pendente il procedimento per l'applicazione  di  una  delle
citate misure di prevenzione, salvo quanto previsto dai commi 3  e  6
del medesimo articolo 67; il divieto opera quando  la  causa  che  lo
determina riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si  tratta
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo; i  soci  accomandatari  o  il  direttore
tecnico se  si  tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  gli
amministratori muniti di poteri  di  rappresentanza  o  il  direttore
tecnico  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di
maggioranza in caso di societa' con  meno  di  quattro  soci,  se  si
tratta di altro tipo di societa'; 
    c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di  condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione   della   pena   su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in  materia
tributaria e finanziaria; e' comunque causa di non iscrivibilita'  la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati  di
partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1,  della  direttiva  CE  2004/18,  nonche'  per  reati
finanziari; l'esclusione e il divieto operano se  la  sentenza  o  il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore
tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei  soci
accomandatari o del direttore tecnico se si  tratta  di  societa'  in
accomandita  semplice;  degli  amministratori  muniti  di  potere  di
rappresentanza o del direttore tecnico  o  del  socio  unico  persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con  meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'.  Il  divieto
in ogni caso non opera quando il reato e' stato depenalizzato  ovvero
quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca
della condanna medesima; 
    d) che hanno commesso gravi  infrazioni  motivatamente  accertate
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo  derivante
dai rapporti di lavoro; 
    e)  che,  secondo   motivata   valutazione   dell'amministrazione
militare che ha impartito le relative  prescrizioni  tecniche,  hanno
agito con dolo o  colpa  grave  nell'esecuzione  delle  attivita'  di
bonifica affidate, o hanno commesso un  errore  grave  nell'esercizio
della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di
prova; 
    f)  che  hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti; si intendono, gravi le violazioni che  comportano  un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello
di cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative  all'obbligo  di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; 
    g)  nei  cui  confronti  risulta  l'iscrizione   nel   casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, per aver  presentato  falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la  partecipazione  a  procedure  di  gara  e  per  l'affidamento  di
subappalti, o ai fini dell'eventuale rilascio dell'attestazione SOA; 
    h)  che  hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente
accertate, alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui
sono stabilite; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva di  cui  all'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
  2. L'impresa che richiede  l'iscrizione  attesta  il  possesso  dei
requisiti mediante  dichiarazione  sostitutiva  in  conformita'  alle
previsioni  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
cui indica tutte le condanne penali riportate,  ivi  comprese  quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del  comma
1, lettera  c),  il  richiedente  non  e'  tenuto  a  indicare  nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati  ovvero  dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle
per le quali e' intervenuta la riabilitazione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - L'articolo 186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,
          n.  267  (Disciplina   del   fallimento,   del   concordato
          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della
          liquidazione   coatta   amministrativa),   pubblicato   nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  6  aprile
          1942, n. 81, aggiunto dall'articolo 33,  comma  1,  lettera
          h), del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  fa
          riferimento  al  caso   del   concordato   preventivo   con
          continuita' aziendale. 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 67 del decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226: 
              «Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti).  -
          1. Alle persone  indicate  nell'articolo  4,  quando  siano
          pericolose  per  la   sicurezza   pubblica,   puo'   essere
          applicata, nei modi stabiliti negli articoli  seguenti,  la
          misura  di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale   di
          pubblica sicurezza. 
              2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
          a) e b), alla sorveglianza speciale puo'  essere  aggiunto,
          ove le circostanze del caso lo richiedano,  il  divieto  di
          soggiorno in uno  o  piu'  comuni,  diversi  da  quelli  di
          residenza o di dimora abituale o in una o piu' Province. 
              3. Nei casi in cui le altre misure di  prevenzione  non
          sono ritenute idonee alla tutela della  sicurezza  pubblica
          puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale». 
              «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
          persone alle quali sia stata  applicata  con  provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
                a)  licenze  o  autorizzazioni  di   polizia   e   di
          commercio; 
                b) concessioni di acque pubbliche e diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                c) concessioni di costruzione  e  gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
                d) iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o  di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
                e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
          pubblici; 
                f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                g) contributi, finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali; 
                h)   licenze   per   detenzione   e   porto   d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
          dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
          2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
          persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche'  nei
          confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi  di
          cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
              8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 444 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta  delle
          parti). - 1. L'imputato e  il  pubblico  ministero  possono
          chiedere al giudice l'applicazione, nella  specie  e  nella
          misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena. In  questo  caso  il  giudice,  se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta». 
              - Si riporta, per  la  parte  di  interesse,  il  testo
          dell'articolo 45, paragrafo 1, della  direttiva  2004/18/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo  2004,
          relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
          degli  appalti  pubblici  di  lavori,  di  forniture  e  di
          servizi, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 30 aprile 2004, n. L 134: 
              «Art.  45  (Situazione  personale   del   candidato   o
          dell'offerente). - 1. E' escluso dalla partecipazione ad un
          appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con
          sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice
          e' a conoscenza, per una o piu' delle ragioni elencate  qui
          di seguito: 
                a)  partecipazione  a  un'organizzazione   criminale,
          quale definita all'articolo  2,  paragrafo  1,  dell'azione
          comune 98/773/GAI del Consiglio; 
                b)   corruzione,   quale   definita   rispettivamente
          all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26  maggio  1997
          ed  all'articolo  3,  paragrafo   1,   dell'azione   comune
          98/742/GAI del Consiglio; 
                c) frode ai sensi dell'articolo 1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                d) riciclaggio dei proventi  di  attivita'  illecite,
          quale definito all'articolo 1  della  direttiva  91/308/CEE
          del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
          proventi di attivita' illecite. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268: 
              «Art.  48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
          effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un  importo
          superiore  a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via
          telematica, se il beneficiario e' inadempiente  all'obbligo
          di versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'
          cartelle di pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari
          almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
          al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
          riscossione   competente   per    territorio,    ai    fini
          dell'esercizio dell'attivita' di  riscossione  delle  somme
          iscritte a ruolo. La presente disposizione non  si  applica
          alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto  il
          sequestro o la confisca ai  sensi  dell'articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  che  abbiano
          ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi  dell'articolo
          19 del presente decreto. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  comma  10,  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100: 
              «Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori, servizi e forniture). - 1. (Omissis). 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo   5
          disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
          di lavori, servizi e forniture,  nonche'  le  modalita'  di
          funzionamento del sito informatico  presso  l'Osservatorio,
          prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi  e
          gli estremi dei programmi non ancora  scaduti  e  per  atti
          scaduti,  stabilendo  altresi'  il   termine   massimo   di
          conservazione degli atti nell'archivio degli atti  scaduti,
          nonche' un archivio per la pubblicazione di massime  tratte
          da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  210  (Disposizioni
          urgenti in materia di emersione del lavoro  sommerso  e  di
          rapporti di lavoro  a  tempo  parziale),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2002, n. 225, e convertito,
          con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 22  novembre
          2002, n. 266: 
              «Art. 2 (Norme in materia di appalti  pubblici).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente   decreto,   l'INPS   e   l'INAIL   stipulano
          convenzioni al fine del rilascio di un documento  unico  di
          regolarita' contributiva». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.