Art. 9 Requisiti di ordine speciale 1. Sono requisiti d'ordine speciale in base ai quali e' operata l'attribuzione della categoria e della classifica: a) adeguata capacita' economica e finanziaria; b) adeguata direzione tecnica; c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) personale qualificato; e) idoneita' tecnica pregressa. 2. Il livello di capacita' economica e finanziaria e' dimostrato attraverso: a) referenze rilasciate da istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) fatturato, riferito al quinquennio fiscale antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore a 1,5 volte l'importo della classifica di iscrizione richiesta. 3. Il fatturato di cui al comma 2, lettera b), e' dimostrato, da parte delle ditte individuali e dalle societa' di persone, attraverso le dichiarazioni annuali IVA e le relative ricevute di presentazione, mentre da parte delle societa' di capitali, mediante i bilanci riclassificati in conformita' delle direttive europee e le relative note di deposito. 4. Il requisito della capacita' di direzione tecnica e' ritenuto soddisfatto solo nel caso in cui sia presente nell'organico almeno un direttore tecnico in possesso della qualifica di dirigente tecnico B.C.M., ovvero tale qualifica sia posseduta dal titolare dell'impresa individuale o da uno dei soci di societa' di persone. 5. L'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e' valutata in base alla disponibilita' dei dispositivi e mezzi specificati negli allegati «A», «B» e «C» nelle quantita' ivi indicate in relazione alle singole classifiche. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. 6. L'attrezzatura tecnica indicata negli allegati «A», «B» e «C», valutabile ai fini della qualificazione, e' esclusivamente quella di cui l'impresa dispone a titolo di proprieta' o locazione finanziaria, circostanza della quale dovra' essere prodotta prova documentale. 7. Le risorse di personale qualificato sono valutate con riguardo alla presenza in organico delle professionalita' indicate negli allegati «A», «B» e «C», secondo le dotazioni ivi specificate in relazione alle singole classifiche. 8. Ai fini della valutazione delle risorse di personale qualificato l'impresa istante produce copia conforme all'originale del Libro unico del lavoro. 9. Le imprese che richiedono l'iscrizione nella categoria bonifiche terrestri devono possedere un sistema di qualita' aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000. Le imprese che richiedono l'iscrizione nella categoria bonifica subacquea e bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondita' devono rispettare la norma UNI 11366, inerente la sicurezza e la tutela della salute nelle attivita' subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria. 10. L'idoneita' tecnica pregressa e' ritenuta sussistente se vengono accertate le seguenti condizioni: a) esecuzione di servizi di bonifica da ordigni bellici, realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione e ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per un valore complessivo non inferiore all'importo della classifica richiesta, comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni; b) esecuzione di un unico servizio di bonifica da ordigni bellici, ovvero di due o tre servizi, realizzati nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione e ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni, di importo rispettivamente non inferiore al venticinque per cento, al quaranta per cento e al cinquanta per cento dell'importo della classifica richiesta. 11. I servizi di cui al presente decreto sono utilizzati ai fini della iscrizione all'albo soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria, affidataria o subappaltatrice. 12. Le imprese che presentano istanza per l'iscrizione alla classifica I non sono tenute a dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettera b), e 10. 13. Costituisce, altresi', condizione per l'iscrizione all'albo la produzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, della dichiarazione con la quale la medesima impresa assume l'impegno a sottoscrivere, in relazione alle singole commesse che le vengono affidate, polizze assicurative per responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' di bonifica, con massimale commisurato al rischio dell'intervento.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.