Art. 9 
 
                    Requisiti di ordine speciale 
 
  1. Sono requisiti d'ordine speciale in base  ai  quali  e'  operata
l'attribuzione della categoria e della classifica: 
    a) adeguata capacita' economica e finanziaria; 
    b) adeguata direzione tecnica; 
    c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; 
    d) personale qualificato; 
    e) idoneita' tecnica pregressa. 
  2. Il livello di capacita' economica e  finanziaria  e'  dimostrato
attraverso: 
    a) referenze rilasciate  da  istituto  bancario  o  intermediario
finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; 
    b) fatturato, riferito al quinquennio  fiscale  antecedente  alla
presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore a 1,5  volte
l'importo della classifica di iscrizione richiesta. 
  3. Il fatturato di cui al comma 2, lettera b),  e'  dimostrato,  da
parte delle ditte individuali e dalle societa' di persone, attraverso
le dichiarazioni annuali IVA e le relative ricevute di presentazione,
mentre da parte  delle  societa'  di  capitali,  mediante  i  bilanci
riclassificati in conformita' delle direttive europee e  le  relative
note di deposito. 
  4. Il requisito della capacita' di direzione  tecnica  e'  ritenuto
soddisfatto solo nel caso in cui sia presente nell'organico almeno un
direttore tecnico in possesso della qualifica  di  dirigente  tecnico
B.C.M., ovvero tale qualifica sia posseduta dal titolare dell'impresa
individuale o da uno dei soci di societa' di persone. 
  5. L'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e' valutata in base alla
disponibilita' dei dispositivi e  mezzi  specificati  negli  allegati
«A», «B» e «C» nelle quantita' ivi indicate in relazione alle singole
classifiche. I predetti allegati costituiscono parte  integrante  del
presente regolamento. 
  6. L'attrezzatura tecnica indicata negli allegati «A», «B»  e  «C»,
valutabile ai fini della qualificazione, e' esclusivamente quella  di
cui l'impresa dispone a titolo di proprieta' o locazione finanziaria,
circostanza della quale dovra' essere prodotta prova documentale. 
  7. Le risorse di personale qualificato sono valutate  con  riguardo
alla presenza  in  organico  delle  professionalita'  indicate  negli
allegati «A», «B» e «C», secondo  le  dotazioni  ivi  specificate  in
relazione alle singole classifiche. 
  8. Ai fini della valutazione delle risorse di personale qualificato
l'impresa istante produce  copia  conforme  all'originale  del  Libro
unico del lavoro. 
  9. Le imprese che richiedono l'iscrizione nella categoria bonifiche
terrestri devono possedere un sistema di qualita' aziendale  conforme
alle norme della serie UNI EN ISO 9000.  Le  imprese  che  richiedono
l'iscrizione nella categoria bonifica subacquea e bonifica  subacquea
oltre i 40 metri di profondita' devono rispettare la norma UNI 11366,
inerente la sicurezza  e  la  tutela  della  salute  nelle  attivita'
subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria. 
  10.  L'idoneita'  tecnica  pregressa  e'  ritenuta  sussistente  se
vengono accertate le seguenti condizioni: 
    a)  esecuzione  di  servizi  di  bonifica  da  ordigni   bellici,
realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di  iscrizione  e
ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per
un valore complessivo  non  inferiore  all'importo  della  classifica
richiesta, comprovati mediante certificati di buona esecuzione  delle
prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni; 
    b) esecuzione  di  un  unico  servizio  di  bonifica  da  ordigni
bellici, ovvero di due o  tre  servizi,  realizzati  nel  quinquennio
antecedente la domanda di iscrizione e ascrivibili alla categoria per
la quale si richiede l'iscrizione, comprovati mediante certificati di
buona  esecuzione  delle  prestazioni  da  parte  dei  committenti  o
analoghe attestazioni, di importo rispettivamente  non  inferiore  al
venticinque per cento, al quaranta per cento e al cinquanta per cento
dell'importo della classifica richiesta. 
  11. I servizi di cui al presente decreto sono  utilizzati  ai  fini
della  iscrizione  all'albo   soltanto   dall'impresa   che   li   ha
effettivamente  eseguiti,  sia  essa  aggiudicataria,  affidataria  o
subappaltatrice. 
  12.  Le  imprese  che  presentano  istanza  per  l'iscrizione  alla
classifica I non sono tenute a dimostrare il possesso  dei  requisiti
di cui ai commi 2, lettera b), e 10. 
  13. Costituisce, altresi', condizione per l'iscrizione all'albo  la
produzione, da parte del legale  rappresentante  dell'impresa,  della
dichiarazione con la quale la medesima  impresa  assume  l'impegno  a
sottoscrivere, in relazione alle  singole  commesse  che  le  vengono
affidate, polizze assicurative per responsabilita' civile verso terzi
per l'attivita' di bonifica, con  massimale  commisurato  al  rischio
dell'intervento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.