IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67,  che  prevede
che  il  Ministro  della  giustizia   adotti   un   regolamento   per
disciplinare le convenzioni che il Ministero della  giustizia  o,  su
delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale,  puo'  stipulare
con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma  dell'articolo
168-bis del codice penale; 
  Visto l'articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che  subordina
la concessione della messa alla prova alla prestazione di  lavoro  di
pubblica utilita'; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  9
ottobre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con
nota del 31 ottobre 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Lavoro di pubblica utilita' 
 
  1. Il lavoro di pubblica utilita' da prevedere per  la  messa  alla
prova degli imputati maggiori di eta', ai sensi dell'articolo 168-bis
c.p., consiste in una prestazione  non  retribuita  in  favore  della
collettivita' di durata non  inferiore  a  dieci  giorni,  anche  non
continuativi,  affidata  tenendo   conto   anche   delle   specifiche
professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, da  svolgere
presso lo Stato, le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche  internazionali,  che
operano  in  Italia,  di   assistenza   sociale,   sanitaria   e   di
volontariato. 
  2. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino  le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute  dell'imputato
e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  8  della  legge  28
          aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia  di  pene
          detentive  non  carcerarie  e  di   riforma   del   sistema
          sanzionatorio. Disposizioni in materia di  sospensione  del
          procedimento con messa alla prova  e  nei  confronti  degli
          irreperibili): 
                «Art. 8. (Regolamento del  Ministro  della  giustizia
          per disciplinare le convenzioni in  materia  di  lavoro  di
          pubblica  utilita'  conseguente  alla  messa   alla   prova
          dell'imputato). - 1. Ai sensi dell' articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  della
          giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, adotta un regolamento allo  scopo  di
          disciplinare  le  convenzioni  che   il   Ministero   della
          giustizia o, su delega di quest'ultimo, il  presidente  del
          tribunale, puo' stipulare con gli enti o le  organizzazioni
          di cui al terzo  comma  dell'articolo  168-bis  del  codice
          penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente
          legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati  nel  sito
          internet del Ministero della giustizia  e  raggruppati  per
          distretto di corte di appello.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  168-bis  del  codice
          penale: 
                «Art.  168-bis.  (Sospensione  del  procedimento  con
          messa alla prova dell'imputato). 
              Nei procedimenti per reati  puniti  con  la  sola  pena
          edittale pecuniaria o con la pena  edittale  detentiva  non
          superiore nel massimo a quattro  anni,  sola,  congiunta  o
          alternativa alla pena pecuniaria,  nonche'  per  i  delitti
          indicati dal  comma  2  dell'articolo  550  del  codice  di
          procedura penale, l'imputato puo' chiedere  la  sospensione
          del processo con messa alla prova. 
              La messa alla prova comporta la prestazione di condotte
          volte  all'eliminazione   delle   conseguenze   dannose   o
          pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile,  il
          risarcimento del danno  dallo  stesso  cagionato.  Comporta
          altresi' l'affidamento dell'imputato al  servizio  sociale,
          per lo svolgimento di un programma che puo' implicare,  tra
          l'altro, attivita'  di  volontariato  di  rilievo  sociale,
          ovvero l'osservanza di prescrizioni  relative  ai  rapporti
          con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla
          dimora,  alla  liberta'  di  movimento,   al   divieto   di
          frequentare determinati locali. 
              La  concessione  della  messa  alla  prova  e'  inoltre
          subordinata  alla  prestazione  di   lavoro   di   pubblica
          utilita'. Il lavoro di pubblica utilita'  consiste  in  una
          prestazione non retribuita, affidata  tenendo  conto  anche
          delle specifiche professionalita' ed attitudini  lavorative
          dell'imputato, di durata  non  inferiore  a  dieci  giorni,
          anche non continuativi, in favore della  collettivita',  da
          svolgere presso  lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i
          comuni,   le   aziende   sanitarie   o   presso   enti    o
          organizzazioni,  anche  internazionali,  che   operano   in
          Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
          La  prestazione   e'   svolta   con   modalita'   che   non
          pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
          e di salute dell'imputato e la sua durata  giornaliera  non
          puo' superare le otto ore. 
              La sospensione del procedimento con  messa  alla  prova
          dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta. 
              La sospensione del procedimento con  messa  alla  prova
          non si applica nei casi previsti dagli articoli  102,  103,
          104, 105 e 108.». 
              Si riporta il testo del terzo  comma  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).».